Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 marzo 2011
Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna» quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Visto il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e' stata designata, in via provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2010, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001;
Considerato che l'art. 2 del decreto sopra citato prevede che il piano di controllo comprensivo del prospetto tariffario sono da sottoporre all'esame del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che le decisioni concernenti le designazioni delle autorita' di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato altresi' che il citato gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 22 settembre 2010 pur approvando il piano di controllo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», aveva espresso parere favorevole in merito alla richiesta del consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP di approvare lo stesso contestualmente all'approvazione del piano di controllo del «Pecorino Romano» avvenuto solo nella riunione del Gruppo tecnico di valutazione del 28 marzo 2011;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Vista la nota n. 22/CTPS del 25 marzo 2011 con la quale il consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo chiede di confermare che l'autorizzazione di cui al presente decreto cessi qualora il consorzio medesimo individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1

L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e' designata quale autorita' pubblica per l'espletamento dei controlli, previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

L'«Agenzia Laore Sardegna» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'«Agenzia Laore Sardegna», entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmette i nominativi, con i relativi curricula, dei componenti del comitato di certificazione, dell'organo decidente i ricorsi e degli ispettori affinche' siano approvati dal gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.
Qualunque variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi deve essere comunicata e sottoposta all'approvazione del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999.
Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

L'«Agenzia Laore Sardegna» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino Sardo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto e cessera' qualora il consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo DOP, incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'«Agenzia Laore Sardegna» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6

L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

L'«Agenzia Laore Sardegna» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 8

L'«Agenzia Laore Sardegna» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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