Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5
Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti (( per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.))
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio
1949, n. 260, recante "Disposizioni in materia di
ricorrenze festive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 31 maggio 1949, e' il seguente:
«Art. 2. Sono considerati giorni festivi, agli effetti
della osservanza del completo orario festivo e del divieto
di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno
della festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1° maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e
Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.»
«Art. 4. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei
giorni della festa nazionale, delle solennita' civili e del
25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.».
- La legge 5 marzo 1977, n. 54, recante «Disposizioni
in materia ei giorni festivi» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977, e' il
seguente:
«Art. 1. Ai dipendenti civili e militari delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma
non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da
motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500
giornaliere lorde».



 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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