L'osservatorio suelle attivita' di autortrasporto di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, in data 12 aprile 2011 ha definito, ai sensi del comma 2, art. 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, l'indennizzo dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni di carico e/o scarico. Tenuto conto di quanto sopra le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 69 del 24 marzo 2011 acquistano efficacia a decorrere dal 13 aprile 2011. |