Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a IGT «Catalanesca del Monte Somma»



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di Napoli, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a IGT «Catalanesca del Monte Somma» e del relativo disciplinare di produzione;
Ha espresso nel corso della riunione del 23 febbraio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A IGT
«CATALANESCA DEL MONTE SOMMA»
Art. 1.
Denominazione dei vini

La indicazione geografica tipica «Catalanesca del Monte Somma» e' riservata al mosto e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Catalanesca del Monte Somma» bianco;
«Catalanesca del Monte Somma» passito.


Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Catalanesca del Monte Somma» bianco: Catalanesca bianca, minimo 85% - altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%;
«Catalanesca del Monte Somma» passito: Catalanesca bianca, minimo 85% - altri vitigni idonei per la provincia di Napoli, massimo 15%.


Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini a indicazione geografica tipica «Catalanesca del Monte Somma» comprende gli interi territori amministrativi dei comuni: San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti in provincia di Napoli.


Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'Ambiente: le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Catalanesca del MonteSomma» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della Indicazione geografica di cui trattasi.
Densita' di impianto: per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.
Forme di allevamento e sesti di impianto: i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
E' facolta' della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Forzature ed irrigazione: e' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

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Tipologia Produzione uva Titolo alcolometrico
tonnellate/ettaro volumico
naturale minimo % vol. ------------------------------------------------------------------ «Catalanesca del Monte Somma» bianco 8 12,00 ------------------------------------------------------------------ «Catalanesca del Monte Somma» passito 8 12,00 ------------------------------------------------------------------



Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.


Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
Resa uva/vino e vino/ha: la resa massima dell'uva in vino sono le seguenti:

-----------------------------------------------------
Tipologia Resa uva/vino -----------------------------------------------------
«Catalanesca del Monte Somma» bianco 65 -----------------------------------------------------
«Catalanesca del Monte Somma» passito 50 -----------------------------------------------------



Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Catalanesca del Monte Somma» passito e' previsto l'appassimento.


Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Catalanesca del Monte Somma» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, floreale, fruttato;
sapore: caratteristico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
«Catalanesca del Monte Somma» passito:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, tipico;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico potenziale di 16-17% vol. di cui svolto 13,5-14,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.


Art. 7.
Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Per i vini di cui all'art. 1 l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.


Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
 
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