IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 4 aprile 2005 dall'impresa DuPont De Nemours Srl con sede legale in via Pontaccio n. 10 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Marox SX» contenente le sostanze attive tifensulfuron metile e tribenuron metile; Visto il decreto del 26 marzo 2002 di inclusione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012, in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001; Vista la direttiva 2010/77/CE della Commissione Europea, in corso di attuazione, che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda la proroga fino al 31 dicembre 2015 della scadenza dell'iscrizione nell'allegato I della sostanza attiva tifensulfuron metile. Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2016, in attuazione della direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005; Visto il parere favorevole espresso in data 14 luglio 2010 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva tribenuron metile in allegato I, del prodotto fitosanitario in questione; Vista la nota dell'ufficio in data 21 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 28 ottobre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2016 l'impresa DuPont De Nemours Srl, con sede legale in via Pontaccio n. 10 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAROX SX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Sono fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle procedure comunitarie che saranno stabilite per la conferma della iscrizione in allegato I delle sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da gr 50-100-200-500. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Du Pont De Nemours Sas - Cernay, Francia. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14525. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 2010
Il direttore generale: Borrello |