Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «San Gimignano»



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «San Gimignano»;
Ha espresso nel corso della riunione del 20 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE

DI ORIGINE CONTROLLATA «SAN GIMIGNANO»
Articolo 1 (Denominazione) La denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "San Gimignano" rosso, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" sangiovese, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" merlot, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" syrah, anche con la menzione Riserva; "San Gimignano" pinot nero, anche con la menzione Riserva, "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" vinsanto, "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice.
Articolo 2-(base ampelografica) I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Gimignano" rosso e "San Gimignano" rosato: sangiovese min: 50%; possono concorrere le uve dei vitigni cabernet sauvignon, merlot, sirah, pinot nero da soli o congiuntamente: max 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" sangiovese: sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" cabernet sauvignon: cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" merlot: merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" syrah: sirah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" pinot nero: pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%. "San Gimignano" vinsanto: trebbiano toscano min: 30%; puo' concorrere la malvasia del chianti per un massimo del 50%; puo' concorrere la vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 10%. "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice: sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 50%.
Articolo 3-(Zona di produzione uve) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano
Articolo 4 - (Viticoltura) [1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati. [2] Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a quattromila. [3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata la forma di allevamento a "tendone". [4] E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. [5] La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico. naturale. minimo sono le seguenti:


Tonn. Uva/Ha Titolo alcolometrico
vol. nat. minimo
"San Gimignano" rosato 10 11,0% "San Gimignano" rosso 8 11,5% "San Gimignano" sangiovese 8 11,5% "San Gimignano" cabernet sauvignon 8 11,5% "San Gimignano" merlot 8 11,5% "San Gimignano" syrah 8 11,5% "San Gimignano" pinot nero 8 11,5% "San Gimignano" vinsanto 10 10% "San Gimignano" vinsanto occhio 10 10%
di pernice


Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. [6] L'entrata in piena produzione dei nuovi impianti, e' fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo e' comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.
Articolo 5 (Vinificazione) [1] Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze. [2] Rispettando le percentuali previste per i vigneti all'articolo 2, le uve ed i vini "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di assemblaggio o taglio tra loro per l'ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso. Tale facolta', riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, e' consentita alle seguenti condizioni: a) l'assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la certificazione analitica ed organolettica b) l'assemblaggio deve essere realizzato prima dell'estrazione della partita ottenuta dalle cantine del produttore/vinificatore c) l'operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti [3] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui almeno 7 in fusti di legno. [4] L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine "San Gimignano" deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze. [5] E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e comunitarie [6] Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacita' massima di 250 litri. [7]Rese uva/vino: Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero la resa uva/vino consentita e' del 70%. Qualora la resa superi tale limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. Per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice la resa uva/vino consentita e' del 35% riferita al vino giunto al terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. [8] L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato e' consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah, "San Gimignano" pinot nero, e' consentita dal 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia. L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, e' consentita dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi. L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice, non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. [9] I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah e "San Gimignano" pinot nero prodotti prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1 °gennaio successivo alla vendemmia, con almeno 7 mesi di invecchiamento in legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia possono aver diritto alla menzione riserva.
Articolo 6 (Caratteristiche dei vini alconsumo) [1] I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "San Gimignano" rosato: colore: rosato piu' o meno carico, brillante; odore: delicato, fresco, fruttato; sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 6,0 g/l. "San Gimignano" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, delicato; sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" sangiovese: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento; odore: vinoso, intenso ed elegante; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4 g/l. "San Gimignano" cabernet sauvignon: colore: osso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico, speziato; sapore: pieno ed armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" merlot: colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso con sentore di piccoli frutti; sapore: secco, armonico e pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" pinot nero: colore: rosso rubino; odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi; sapore: secco, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" syrah: colore: rosso vermiglio; odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, se riserva 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" vinsanto: colore: dal giallo carico al dorato; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l; "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice: colore: dal rosa intenso al rosa pallido; odore: delicato, caldo, caratteristico; sapore: morbido, rotondo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l. In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
Articolo 7 (Etichettatura) [1] Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. [2] Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. [3] La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalle legge. [4] Nell'etichettatura dei ini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Articolo 8 (Recipienti) [1] I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di orma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro. [2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie «Vin Santo» e per i vini che rivendicano la menzione riserva e' comunque obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
 
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