Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tintilia del Molise»



Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino «Tintilia del Molise»;
Visto il parere favorevole della Regione Molise sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Allegato

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Tintilia del Molise»
Art. 1.
Denominazione

1. La Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso;
Rosso riserva;
Rosato.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla coltura della vite nei territori dei Comuni sotto elencati.
In provincia di Campobasso:
Acquaviva collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelmauro, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Colletorto, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Toro, Tufara, Trivento, Ururi.
Provincia di Isernia:
Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli al Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli e Venafro.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e situati ad una altitudine non inferiore ai 200 metri s.l.m.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di vite destinate alla produzione dei vini di cui all'art 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico


A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi il 10% il limite medesimo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
2. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
3. La resa massima dell'uva in vino deve essere la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per le tipologie Rosso e Rosato e il 60 % per la tipologia Rosso riserva, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione. Oltre detto limite invece decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutta la partita.
4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" Rosso riserva, deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di 2 anni. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Tintilia del Molise" rosso:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
"Tintilia del Molise" rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fruttato delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
zuccheri residui: massimo 10 g/l.
"Tintilia del Molise"rosso riserva:
colore: rosso granato con riflessi aranciati;
odore: speziato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fini", "scelto", "selezionato", "extra", "superiore", "vecchio" e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" devono essere immessi al consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacita' massima di 5,00 litri.
2. La tipologia D.O.C. "Tintilia del Molise" riserva deve essere immessa al consumo esclusivamente in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca.
3. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", ad esclusione della tipologia riserva, e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore a 2 litri.
4. E' altresi' consentito effettuare la messa in commercio in recipienti di formato speciale in vetro di capacita' superiore a 5,00 litri, chiusi con tappi di sughero raso bocca.
 
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