Gazzetta n. 96 del 27 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini "Calabria" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Calabria»;
Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Allegato

Proposta di Disciplinare di Produzione dei vini
ad Indicazione Geografica Tipica «Calabria»
Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica tipica «Calabria» e' riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:
a) bianco (anche nella tipologia frizzante, passito, vivace e spumante);
b) rosso (anche nella tipologia frizzante, passito, novello, vivace e spumante);
c) rosato (anche nella tipologia frizzante, vivace e spumante);
d) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Aglianico, Barbera, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon), Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Calabrese, Castiglione, Gaglioppo, Greco nero, Magliocco canino, Malvasia (Malvasia nera di Brindisi), Marsigliana nera, Merlot, Nerello cappuccio, Nerello mascalese, Nocera, Prunesta, Sangiovese. Tali vini possono essere prodotti nei tipi:
rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello, vivace e spumante,
rosato, anche nelle tipologie vivace e spumante;
e) con specificazione di uno dei seguenti vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria: Ansonica, Chardonnay, Greco, Guardavalle, Guarnaccia, Malvasia (da Malvasia bianca), Manzoni bianco, Montonico bianco, Moscato bianco, Pecorello, Pinot bianco, Riesling italico, Sauvignon, Semillon, Traminer aromatico, Trebbiano (da Trebbiano toscano). Tali vini possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, vivace e spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo.
L'indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione di uno dei vitigni indicati all'art. 1, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia nella regione Calabria.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Calabria» la produzione massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
tonnellate 19 per la tipologia bianco anche con la specificazione del vitigno;
tonnellate 18 per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Calabria», seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Calabria bianco 10,00% vol;
Calabria rosso 10,50% vol;
Calabria rosato 10,50% vol;
Calabria passito 11,00% vol;
Calabria spumante 9,50% vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Calabria» tipologia «frizzante» e «vivace» possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Calabria.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Per la produzione della tipologia «passito», le uve devono essere sottoposte all'appassimento in pianta o dopo la raccolta (appassimento su graticci e\o ad aria forzata), fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.
Per la produzione della tipologia spumante il metodo utilizzato e' la rifermentazione in autoclave.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia «passito» per la quale non puo' superare il 50%.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Calabria bianco 10,50% vol;
Calabria rosso 11,00% vol;
Calabria rosato 10,50% vol;
Calabria novello 11,00% vol;
Calabria bianco frizzante 10,00% vol;
Calabria rosso frizzante 10,50% vol;
Calabria rosato frizzante 10,50% vol;
Calabria bianco, rosso e rosato vivace 10,50% vol;
Calabria passito 15,00% vol;
Calabria spumante 11,00% vol.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Calabria» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
 
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