Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 gennaio 2011
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2010/4/CE.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2010 recante aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/164/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2010, n. 293»;
Vista la direttiva 2010/4/CE della Commissione del 1° febbraio 2010, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
Acquisito il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanita' con nota n. 26700 del 17 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche riportate nell'Allegato del presente decreto.
 
Art. 2

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto ad eccezione degli obblighi in materia di etichettatura figuranti alla voce 210, colonna f, non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell'Unione e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale dell'Unione.
 
Art. 3

1. A decorrere dal 1° novembre 2011 i prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura di cui alla voce 210, colonna f, dell'allegato III, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata come da direttiva 2010/4/CE, non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell'Unione e dagli importatori in essa stabiliti.
2. A decorrere dal 1° novembre 2012 i prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura di cui alla voce 210, colonna f, della'allegato III, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata come da direttiva 2010/4/CE, non possono piu' essere venduti o distribuiti al consumatore finale dell'Unione.
 
Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 gennaio 2011

Il Ministro della salute: Fazio
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 142
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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