Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 57
Attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, nonche' la direttiva 2008/118/CE, per quanto concerne il regime generale delle accise;
Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2010/12/UE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 15, dopo le parole: «regime doganale sospensivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e)»;
b) all'articolo 11, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.»;
c) all'articolo 18, comma 3:
1) nell'alinea, le parole: «Gli ufficiali e sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «comandante», le parole: «di zona» sono sostituite dalla seguente: «regionale»;
d) all'articolo 39-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Oggetto dell'imposizione)»;
2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi' definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali:
1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e' inferiore a 34 millimetri.
b) sono considerati sigarette:
1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma;
2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette.
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.»;
4) al comma 3, le parole: «larghezza di taglio inferiore ad un millimetro» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.»;
5) il comma 5 e' abrogato;
e) all'articolo 39-ter il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).»;
f) all'articolo 39-quater, il comma 5 e' abrogato;
g) all'articolo 39-quinquies:
1) al comma 2, dopo le parole: «trimestre solare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, per quanto attiene alla determinazione dell'elemento specifico dell'accisa, al PMP-sigarette di cui al comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Entro il primo marzo di ogni anno solare l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a determinare, per le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale, d'ora in avanti denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette.»;
h) all'articolo 39-octies:
1) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1), lettera a), di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato e' fissata nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo.
2-quinquies. Il prezzo medio ponderato di cui al comma 2-quater e' espresso in euro con troncamento dei decimali ed e' determinato trimestralmente secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»;
2) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014, della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis;»;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'accisa globale sulle sigarette non puo' essere inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2010/12/UE direttiva del Consiglio
recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e
95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote
delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della
direttiva 2008/118/CE. Pubblicata nella G.U.U.E. 27
febbraio 2010, n. L 50.
- Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010, n.
96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O:
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 11, 18, 39-bis,
39-ter, 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, S.O., come modificati dal presente decreto:
«Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti
sottoposti ad accisa). (Art. 6 D.L. n. 331/1993). - 1. La
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime
sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunita',
compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un
paese o un territorio terzo, puo' avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale,
verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario
registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il
territorio della Comunita' secondo le modalita' di cui al
comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'art. 17, comma
1;
b) per i prodotti spediti da uno speditore
registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi
destinazione di cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di
importazione si intende il luogo in cui si trovano i
prodotti quando sono immessi in libera pratica
conformemente all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito
fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1,
lettera b), all'atto della loro immissione in libera
pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore
registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei
predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal
proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce
ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati
nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo'
essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido
con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore
registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita'
alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti
comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri
della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della
cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei
prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti
destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal
territorio della Comunita', con le modalita'
rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e
12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere
ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di
notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la
garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo
accordo con gli Stati membri interessati, per i
trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici
effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento
amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n.
684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal
sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti
circolano con la scorta di una copia stampata del documento
amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento
commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile
il codice unico di riferimento amministrativo. Tale
documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di
divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti
nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi
risultanti da quest'ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la
circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono
presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e'
attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario
nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il
sistema informatizzato e da quest'ultimo validata.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in
regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad
essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno
lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e'
attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale
di esportazione compila sulla base del visto dell'Ufficio
doganale di uscita di cui all'art. 793, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 2454/93.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema
informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di
spedizione, le merci circolano con la scorta di un
documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti
dal documento amministrativo elettronico e conforme al
regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
dallo speditore nel sistema informatizzato non appena
quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento
amministrativo elettronico sostituisce il documento
cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale e'
conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale,
che devono riportarne gli estremi nella propria
contabilita'.
9. Qualora il sistema informatizzato risulti
indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei
prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale,
quest'ultimo presenta all'Ufficio competente
dell'Amministrazione finanziaria un documento cartaceo
contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della
circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia
nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario
trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il
documento cartaceo di cui al primo periodo.
10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 e'
presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio
competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso
in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora
attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
documento relativo alla spedizione stessa; non appena
quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al
comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al
comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata
dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci spedite dal
territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi
eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria
competente in relazione al luogo di spedizione delle merci
sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti
dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute
nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della
circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la
ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione
comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata
dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci puo' essere
effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
luogo di spedizione delle merci sulla base del visto
dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e'
situato l'Ufficio doganale di uscita.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le
disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti
sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su
richiesta di un operatore nell'esercizio della propria
attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale;
la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti
deve essere presentata prima della loro spedizione; per il
rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.
14. Con determinazione del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono
stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in
regime sospensivo che abbia luogo interamente nel
territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da
indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di
prodotto trasferito anche al fine della esatta
determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione
della suddetta determinazione trovano applicazione, per la
fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di
cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale
sospensivo, nonche' ai prodotti di cui all'art. 39-bis,
comma 1, lettera d) ed e).».
«Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
consumo in altro Stato membro e acquistati da privati).
(Art. 11 D.L. n. 331/1993). - 1. Per i prodotti
assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato
membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro
trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i
prodotti vengono acquistati.
2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i
prodotti acquistati e trasportati da privati entro i
seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di
vino spumante;
d) birra, 110 litri;
e) sigarette, 800 pezzi;
f) sigaretti, 400 pezzi;
g) sigari, 200 pezzi;
h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette
acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno
degli Stati membri menzionati all'art. 2, paragrafo 2,
terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano,
alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto
indicato dall'art. 2, paragrafo 2, primo comma, della
medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al
comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300
pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i
quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del
presente comma.
3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui
al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita'
di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli
stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale
attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento
commerciale relativo agli stessi prodotti.
4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e
trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel
comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e
per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di
cui all'art. 10. Le medesime disposizioni si applicano ai
prodotti energetici trasportati dai privati o per loro
conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato
atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi
dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o
dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore
a 10 litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici
liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle
autocisterne utilizzate per conto di operatori
professionali.
5. Ai fini del comma 4 sono considerati "serbatoi
normali" di un autoveicolo quelli permanentemente
installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello
stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente
l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione
dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento,
durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di
altri sistemi. Sono, parimenti, considerati "serbatoi
normali" i serbatoi di gas installati su veicoli a motore
che consentono l'utilizzazione diretta del gas come
carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi
di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati
permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per
usi speciali, dello stesso tipo del contenitore
considerato, la cui sistemazione permanente consente
l'utilizzazione diretta del carburante per il
funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di
refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i
contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e'
considerato "contenitore per usi speciali" qualsiasi
contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai
sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento
termico o altro.».
«Art. 18 (Poteri e controlli). (Art. 5 T.U. spiriti e
birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8
D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] - Art. 32
D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 -
Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105). - 1.
L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze
necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al
presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di
deposito fiscale, e presso i destinatari registrati, puo'
applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli
ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del
destinatario registrato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i depositi fiscali possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attivita'
di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale
di cui al comma 1 e' effettuata permanentemente da parte
del personale dell'Amministrazione finanziaria che si
avvale della collaborazione dei militari della Guardia di
finanza.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei
tributi di cui al presente testo unico, possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali, gli Ispettori ed i sovrintendenti
della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma
2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici
finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli
elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal
fine essi possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
regionale, ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e
documenti, ritenuti utili per le indagini o per i
controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della
pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in
qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
violazioni costituenti reato, previste dal presente testo
unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. L'Amministrazione Finanziaria puo' effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici
dell'Amministrazione Finanziaria.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».
«Art. 39-bis (Oggetto dell'imposizione). - 1. I
tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi
lavorati si intendono:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo:
1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.
2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi'
definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono
essere e se, tenuto conto delle loro proprieta' e delle
normali attese dei consumatori, sono esclusivamente
destinati ad essere fumati tali e quali:
1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna
di tabacco naturale;
2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di
tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore
tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente
interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma
escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti,
aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza
non e' inferiore a 34 millimetri;
b) sono considerati sigarette:
1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali
e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a)
del presente comma;
2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice
manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per
sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette;
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo
frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo'
essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al
minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono
essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i
residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della
lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti
del tabacco;
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in
polvere o in grani specialmente preparato per essere
fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il
tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi
o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e
specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.
3. E' considerato tabacco trinciato a taglio fino per
arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera c), nel quale piu' del 25 per
cento in peso delle particelle di tabacco abbia una
lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.
4. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla
lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3.
5. (Abrogato).».
«Art. 39-ter (Prodotti assimilati ai tabacchi
lavorati). - 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i
prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal
tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui
all'art. 39-bis, comma 2, lettera a).
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo
i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da
sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri
criteri di cui all'art. 39-bis, comma 2, rispettivamente
lettere b) e c).
3. In deroga al comma 2, i prodotti che non contengono
tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno
una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da
masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze
diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri
di cui all'art. 39-bis, comma 2, rispettivamente lettere d)
ed e).».
«Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi
di vendita al pubblico). - 1. Con provvedimento del
Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui
all'art. 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati con
riferimento al chilogrammo convenzionale, pari,
rispettivamente, a:
a) 200 sigari;
b) 400 sigaretti;
c) 1000 sigarette.
2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono
stabilite con riferimento alle sigarette della classe di
prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i
dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare
e, per quanto attiene alla determinazione dell'elemento
specifico dell'accisa, al PMP - sigarette di cui al comma
2-bis.
2-bis. Entro il primo marzo di ogni anno solare
l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a
determinare, per le sigarette di cui all'art. 39-bis, comma
1, lettera b), il prezzo medio ponderato di vendita al
minuto per chilogrammo convenzionale, d'ora in avanti
denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto, espresso in
euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale,
calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto
comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in
consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale
delle medesime sigarette.».
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, sono
stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette
l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di
base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi
per arrotolare le sigarette di cui all'art. 39-bis, comma
1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui
prezzi inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta e'
fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta
di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo piu' richiesta di cui al
comma 2-bis e' determinata il primo giorno di ciascun
trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre
precedente.
2-quater. Per i tabacchi lavorati di cui all'art.
39-bis, comma 1), lettera a), di peso inferiore a 3 grammi,
l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio
ponderato e' fissata nella misura del 100 per cento
dell'accisa applicata su tale prezzo.
2-quinquies. Il prezzo medio ponderato di cui al comma
2-quater e' espresso in euro con troncamento dei decimali
ed e' determinato trimestralmente secondo i dati di vendita
rilevati nel trimestre precedente.
3. Sulle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta, determinata ai sensi dell'art. 39-quinquies,
comma 2, l'accisa e' calcolata applicando la relativa
aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale
importo costituisce l'importo di base.
4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce,
nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta
per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico
inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo
piu' richiesta di cui all'art. 39-quinquies, comma 2.
5. Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al
pubblico superiore a quello relativo alle sigarette della
classe di:
a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento
fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2014, della somma dell'accisa globale e
dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate
con riferimento al PMP-sigarette di cui all'art.
39-quinquies, comma 2-bis;
b) un importo risultante dall'applicazione di una
aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico
corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di
base di cui al comma 3, diminuito dell'importo specifico
fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta.
6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
incluso tra quelli previsti dall'art. 39-bis, comma 2,
lettera b), e' considerato come due sigarette quando ha una
lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8
centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, come tre
sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e
bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14
centimetri, e cosi' via.
7. L'accisa globale sulle sigarette non puo' essere
inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal
1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette,
indipendentemente dal PMP-sigarette di cui all'art.
39-quinquies, comma 2-bis.».



 
Art. 2
Disposizioni transitorie

1. Per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prodotti, entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dal medesimo articolo 39-bis nella formulazione vigente alla medesima data del 31 dicembre 2010, l'accisa e' applicata con riferimento a quanto in materia disposto dallo stesso decreto legislativo nella formulazione vigente al 31 dicembre 2010 purche' gli stessi prodotti vengano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011.
2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purche' le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.



Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 39-bis, 39-ter,
39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3

Disposizioni in materia di variazione dell'importo specifico fisso
sulle sigarette

1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), si provvede, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, con le modalita' di cui all'articolo 55, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente
decreto:
«2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli
attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi
lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1,
comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
essere modificate le percentuali di cui:
a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni;
b) all' art. 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5,
lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni.».



 
Art. 4

Disposizioni in materia di tassazione minima comunitaria delle
sigarette

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, e' elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60 per cento.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente
decreto:
«2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli
attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi
lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1,
comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
essere modificate le percentuali di cui:
a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni;
b) all'art. 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5,
lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni.».



 
Art. 5
Disposizioni in materia di accisa sui sigaretti

1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 2-quater, lettera b), dopo le parole: «commi 2-bis,» e' inserita la seguente: «2-quater,».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 2-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2010, n. 125, S.O., e convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente
decreto:
«2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli
attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi
lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell' art. 1,
comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
essere modificate le percentuali di cui:
a) all'elenco "Tabacchi lavorati" dell'allegato I al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni;
b) all'art. 39-octies, commi 2-bis, 2-quater, 4 e 5,
lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni.».



 
Art. 6
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente: «I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Sistemi di vendita). - La vendita al pubblico
di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o
di patentini.
I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti
dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con provvedimento del Direttore generale
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».



 
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