Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2011 (vai al sommario) |
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LEGGE 7 aprile 2011, n. 60 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 93.610 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3827): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro dell'interno (Maroni) il 2 novembre 2010. Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 novembre 2010 con pareri delle Commissioni I, II, V e IX. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 18 ed il 25 novembre 2010. Esaminato in aula il 10 gennaio 2011 ed approvato l'11 gennaio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2524): Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 novembre 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 gennaio 2011 ed il 15 marzo 2011. Esaminato in aula ed approvato il 16 marzo 2011. |
| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, chiamate in seguito Parti Contraenti: nello spirito di amicizia che lega le due parti contraenti; per rafforzare la volonta' di cooperazione allo scopo di prevenire ogni forma di pericolo e salvaguardare la sicurezza pubblica, nonche' intensificare la cooperazione tra gli Organi di Sicurezza; nell'auspicio comune che attraverso un'intensa cooperazione transfrontaliera di polizia si arrivi a contrastare efficacemente la minaccia transfrontaliera per la sicurezza pubblica, la criminalita' organizzata transnazionale ed i flussi di immigrazione clandestina; convinti di proseguire e sviluppare una stretta cooperazione organica transfrontaliera; nel richiamare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'interno della Repubblica di Slovenia, nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993; considerata la Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990; considerata la volonta' della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia di aderire al Trattato di Prüm; tenuto conto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen - REG.CE 562/2006); considerate le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati,
Convengono
TITOLO I Norme generali
Art. 1.
Contenuto dell'Accordo, zone di frontiera e Organi competenti
1. Le Parti Contraenti intensificano la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, nonche' assicurano reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali. 2. Ai fini del presente Accordo sono considerate zone di frontiera: per la Repubblica Italiana: i territori di competenza delle province di Trieste, Gorizia e Udine; per la Repubblica di Slovenia: le zone di competenza delle Direzioni di Polizia di: Koper, Nova Gorica e Kranj. 3. Ai fini del presente Accordo sono considerati Organi di Sicurezza: per la Repubblica Italiana: il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualita' di Organo centrale nazionale ed Uffici periferici nel quadro delle rispettive competenze; per la Repubblica di Slovenia: il Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia in qualita' di Organo Centrale Nazionale con le proprie unita' organizzative interne nonche' le Unita' organizzative di polizia di zona (chiamati in seguito: Direzioni di Polizia) nel quadro delle rispettive competenze, 4. Le Parti Contraenti si comunicano le eventuali modifiche circa le competenze e le denominazioni degli Organi indicati nel presente Accordo.
Art. 2.
Analisi congiunta sulla sicurezza transfrontaliera
Le Parti Contraenti si adoperano per una informazione piu' uniforme sulle situazioni concernenti la sicurezza. A tal fine, a tempi stabiliti e se necessario, si scambiano le analisi riguardanti lo stato della situazione e analizzano congiuntamente la sicurezza transfrontaliera.
TITOLO II Forme di cooperazione di polizia in generale
Art. 3.
Cooperazione su richiesta
1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti, nel quadro delle proprie competenze, nell'ambito del presente Accordo assicurano reciproca assistenza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' nella prevenzione, individuazione e repressione degli illeciti. Se l'Organo interessato non e' competente alla trattazione della richiesta, questa viene trasmessa all'Organo competente. 2. Le richieste di cui al primo punto del presente articolo e le risposte vengono inviate agli Organi Centrali Nazionali delle Parti Contraenti. 3. La trasmissione delle richieste e delle risposte puo' avvenire direttamente tra gli Organi di sicurezza competenti delle Parti Contraenti, se: a) i contatti di servizio transfrontalieri interessano gli illeciti la cui competenza ed il perseguimento ricadono nelle zone di frontiera ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del presente Accordo, b) non si ha il tempo sufficiente per inoltrare le richieste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica tramite i normali canali tra gli Organi Centrali Nazionali. Delle richieste ricevute ed inoltrate direttamente bisogna interessare i propri Organi Centrali Nazionali secondo la legislazione nazionale. 4. Le richieste, di cui al capoverso 1 e 3, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, possono riguardare in particolare: a) l'accertamento dei proprietari e dei conducenti dei veicoli stradali e dei mezzi aerei e marittimi; b) l'accertamento relativo alle patenti di guida, alle patenti nautiche e simili; c) l'accertamento della residenza e del domicilio nonche' l'autorizzazione a soggiornare nello Stato; d) l'accertamento dei titolari degli allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazione; e) l'accertamento dell'identita'; f) le informazioni circa la provenienza delle cose (per esempio armi, veicoli a motore e mezzi marittimi); g) il coordinamento e l'istituzione dei primi provvedimenti di ricerca; h) i provvedimenti relativi all'osservazione e pedinamento, la consegna Controllata e l'attivita' di copertura; i) le informazioni sull'inseguimento transfrontaliero; j) la raccolta di informazioni di polizia e interrogatori; k) l'accertamento delle prove; l) la notifica dei provvedimenti e degli atti.
Art. 4.
Comunicazione delle informazioni senza richiesta
Gli Organi di sicurezza competenti, in casi singoli e senza preventiva richiesta, si trasmettono informazioni ritenute per l'Organo ricevente, importanti per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione, individuazione e la repressione degli illeciti. Per l'attuazione dello scambio delle informazioni si intendono valide le norme contenute nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 3.
Art. 5.
Formazione e aggiornamento
Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti collaborano nel campo della formazione e dell'aggiornamento, in particolare: a) si scambiano i programmi ed i contenuti degli studi; b) organizzano seminari comuni e corsi di aggiornamento, scambiandosi i docenti; c) invitano i rappresentanti dell'altra Parte Contraente, in qualita' di osservatori, per assistere alle dimostrazioni.
TITOLO III Particolari forme di cooperazione di polizia
Art. 6.
Osservazione e pedinamento transfrontaliero
1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che, a seguito di indagini per i reati nel proprio Stato, svolgono attivita' di osservazione e pedinamento nei confronti della persona che e' indiziata di reato, per il quale puo' essere richiesta l'estradizione, possono continuare l'attivita' di osservazione e pedinamento nel territorio dell'altra Parte Contraente, se a questa e' stata preventivamente rivolta la richiesta ed ha concesso il nulla osta. Il nulla osta puo' essere collegato ad altre supplementari condizioni. Se cosi' richiesto dagli Organi competenti della parte richiesta, l'osservazione e il pedinamento devono essere da questi condotti o immediatamente interrotti. 2. La richiesta, in conformita' al primo capoverso, deve essere inoltrata a: per la Repubblica Italiana: al Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Repubblica di Slovenia: al Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale. 3. Se a causa di particolare urgenza dell'altra Parte Contraente non e' possibile preventivamente richiedere la concessione del nulla osta, il pedinamento e l'osservazione possono continuare anche oltre il confine a condizione che all'atto del passaggio del confine di Stato, durante l'osservazione ed il pedinamento, venga comunicato immediatamente all'Organo competente di quella Parte Contraente sul cui territorio continuera' tale attivita'. All'atto dell'attraversamento del confine occorre informare: per la Repubblica Italiana: Ministero interno, Dipartimento P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Centro Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern; per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La richiesta, di cui al primo capoverso, nella quale bisogna indicare i motivi che hanno portato all'attraversamento del confine di Stato senza preventivo nulla osta, va trasmessa senza ritardo. L'osservazione ed il pedinamento vanno interrotti immediatamente quando la Parte Contraente del territorio sul quale si sta svolgendo l'attivita' lo richiede in base alla comunicazione o richiesta oppure se il nulla osta non e' stato ottenuto nell'arco delle dodici ore dopo l'attraversamento del confine di Stato. 4. Per l'esecuzione dell'attivita' di osservazione e pedinamento, la Parte Contraente puo', col benestare dell'altra Parte, utilizzare anche mezzi aerei o marittimi. 5. L'osservazione ed il pedinamento, ai sensi del primo e terzo capoverso del presente articolo, sono concessi esclusivamente alle seguenti condizioni: a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le disposizioni del presente articolo e la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove viene effettuato il servizio. Devono inoltre rispettare le direttive degli Organi locali competenti, b) tranne nel caso, di cui al terzo capoverso, gli operatori di polizia devono aver con se', il documento dal quale si evince che l'autorizzazione e' stata acquisita, c) gli operatori di polizia devono sempre essere in grado di dimostrare il proprio incarico ufficiale, d) gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento possono portare con se' l'arma in dotazione, tranne se non esplicitamente negato dalla Parte richiesta. L'uso dell'arma puo' avvenire solamente in caso di legittima difesa, e) e' vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L'ingresso nelle aree pubbliche di lavoro accessibili, di esercizio e di affari e' consentito durante l'orario di esercizio o di lavoro, f) gli operatori di polizia non sono autorizzati a fermare od arrestare la persona nei cui confronti viene svolta tale attivita', g) gli operatori di polizia delle Parti Contraenti devono relazionare per ciascuna osservazione e pedinamento che viene effettuato nel territorio dell'altra Parte di cui al 2° comma. In casi particolari, se le circostanze lo richiedono, si puo' anche richiedere la presenza del personale operante che ha effettuato l'osservazione ed il pedinamento, h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento, su richiesta assicurano assistenza nel prosieguo dell'indagine, i) i mezzi tecnici, necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento, possono essere usati nella necessaria misura se cio' e' conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente sul cui territorio si effettua tale attivita'. I mezzi tecnici che vengono usati per l'osservazione ed il pedinamento devono essere elencati nella richiesta di cui al primo capoverso, j) i veicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati ai veicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. I segnali luminosi e sonori possono essere usati se necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento. 6. L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero si effettuano senza limiti di spazio.
Art. 7.
Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini
L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se cio' previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione: a) dei reati commessi da persone, per le quali si puo' richiedere l'estradizione, b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalita' organizzata. In questo caso si applica la procedura prevista dall'articolo 6.
Art. 8.
Inseguimento transfrontaliero
1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che nel proprio Stato svolgono l'attivita' di inseguimento di persona che: a) viene sorpresa in flagranza di reato o prende parte al reato per il quale all'altra Parte Contraente puo' essere richiesta l'estradizione o che per questo viene perseguita; b) si e' data alla fuga dalla custodia cautelare o dalla Casa Circondariale ovvero da altri provvedimenti restrittivi della liberta' personale, adottati per reati per i quali e' concessa l'estradizione, possono continuare, senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte Contraente, l'inseguimento nel territorio di questa, se non e' stato possibile informare preventivamente gli Organi dell'altra Parte Contraente a causa della straordinaria urgenza del fatto oppure quando non e' stato possibile cedere l'inseguimento. 2. Gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento devono immediatamente prendere contatto con il competente Organo dell'altra Parte Contraente, di norma gia' prima dell'attraversamento del confine di Stato. L'inseguimento deve essere immediatamente interrotto, se cosi' richiesto dalla Parte Contraente del territorio sul quale l'inseguimento si dovrebbe svolgere o si sta svolgendo. A richiesta degli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, gli Organi locali competenti, in base alla legislazione nazionale, trattengono la persona inseguita per accertare la sua identita' o per privarla della liberta' personale. 3. Se non viene avanzata la richiesta di interruzione dell'inseguimento e se non e' possibile per tempo coinvolgere gli Organi locali competenti, gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, trattengono la persona in conformita' alle norme previste dalla legislazione nazionale dell'altra Parte Contraente fino a quando gli operatori di polizia dell'altra Parte Contraente, che vengono immediatamente informati, non accertano la sua identita' o provvedono al suo arresto. 4. L'inseguimento viene svolto senza limitazioni di spazio o di tempo. Il confine di Stato, in questo caso, puo' essere attraversato anche fuori dai valichi di frontiera e non solo durante l'orario di esercizio. 5. L'inseguimento puo' essere effettuato solo alle seguenti condizioni: a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le norme del presente Accordo e della legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale viene effettuata tale attivita'. Devono comportarsi in conformita' alle direttive degli Organi locali competenti di questa Parte Contraente; b) l'inseguimento e' consentito attraverso i confini terrestri, aerei e marittimi; c) e' vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L'ingresso nelle accessibili aree pubbliche di lavoro, esercizi e di affari e' consentito durante l'orario di esercizio o di lavoro; d) gli operatori di polizia devono essere chiaramente riconoscibili dall'uniforme o da segni distintivi ufficiali od ulteriori apparecchiature sui veicoli. Non e' consentito indossare abiti civili e contemporaneamente usare veicolo civile di servizio senza i suddetti contrassegni ufficiali. Essi devono essere sempre in grado di dimostrare il proprio incarico; e) gli operatori di polizia durante tale attivita', possono portare seco l'arma in dotazione. L'arma puo' essere usata solo nei casi di legittima difesa; f) nei confronti della persona che viene trattenuta, in conformita' al terzo capoverso, prima dell'accompagnamento all'Organo locale competente dell'altra Parte Contraente, puo' essere effettuato solo il controllo di sicurezza. Durante l'accompagnamento possono essere usate le manette. Le cose in possesso della persona possono essere temporaneamente trattenute fino all'arrivo degli Organi competenti dell'altra Parte Contraente; g) gli operatori di polizia devono dopo ogni inseguimento, immediatamente, presentarsi presso l'Organo locale competente dell'altra Parte Contraente, relazionando. Se richiesto hanno l'obbligo di assicurare la propria presenza fino a quando non vengono chiarite tutte le circostanze dell'inseguimento. Cio' vale anche quando la persona inseguita non e' stata fermata; h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l'inseguimento, su richiesta, assicurano l'assistenza nel prosieguo dell'indagine; i) gli autoveicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati agli autoveicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. Si puo' fare uso dei segnali luminosi e sonori se necessari per l'effettuazione dell'inseguimento; j) i mezzi tecnici necessari per effettuare l'inseguimento, possono essere usati nella necessaria misura se cio' e' conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio sul quale si effettua tale attivita'. Dell'utilizzo dei mezzi tecnici occorre informare gli Organi competenti dell'altra Parte Contraente. 6. La persona fermata dagli operatori di polizia degli Organi competenti, in base al terzo capoverso, puo' essere trattenuta per l'interrogatorio. In questo caso si applicano le norme della legislazione nazionale. 7. In caso di inseguimento transfrontaliero vengono informati: per la Repubblica Italiana: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern e Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Repubblica di Slovenia: Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern o la Direzione di Polizia di Koper o la Direzione di Polizia di Nova Gorica o la Direzione di Polizia di Kranj, secondo la competenza territoriale.
Art. 9.
Inseguimento transfrontaliero per altri fini
1. L'inseguimento e' consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di polizia entro 30 km dal confine di Stato e non ha rispettato i previsti segnali di alt con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. 2. Per l'inseguimento, secondo questo articolo, si applica l'articolo 8. 3. L'inseguimento si interrompe se richiesto dall'Organo competente della Parte Contraente sul cui territorio si effettua l'inseguimento oppure se il suo proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita e della salute della persona inseguita ovvero di terze persone.
Art. 10.
Consegna controllata ed attivita' di copertura
1. Nel rispetto delle normative vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e previ dettagliati accordi presi di volta in volta dalle competenti Autorita', le Parti Contraenti si impegnano ad agevolare e a prestare ogni possibile assistenza alle operazioni di «consegne controllate» ed alle «attivita' sotto copertura». 2. La richiesta in conformita' al primo comma deve essere inoltrata: per la Repubblica Italiana: Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per le attivita' riferite ad investigazioni afferenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' i precursori. Per le altre attivita' la competenza e' della Direzione Centrale della Polizia Criminale-Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'Interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale.
Art. 11.
Gruppi di lavoro e di indagini congiunti
Per una migliore collaborazione gli Organi competenti delle Parti Contraenti, se necessario, istituiscono gruppi di lavoro e di indagini congiunti, con compiti di consulenza, analisi e studio. I Gruppi, previ specifici accordi, possono compiere anche attivita' di indagine congiunte.
Art. 12.
Distacco di Ufficiali di collegamento
1. La Parte Contraente puo', con il consenso degli Organi competenti dell'altra Parte Contraente, distaccare presso gli Organi di sicurezza Ufficiali di collegamento. 2. Gli Ufficiali di collegamento sono chiamati a svolgere attivita' di sostegno e di consultazione. Trasmettono informazioni ed eseguono i propri compiti nel quadro delle direttive del proprio Stato e nel rispetto delle richieste dello Stato ospitante. 3. Per velocizzare ed intensificare la cooperazione prevista dal presente Accordo, gli Organi Competenti oltre alle comunicazioni previste per singole attivita', informano contestualmente anche gli Ufficiali di collegamento. 4. Gli Ufficiali di collegamento distaccati in uno Stato non firmatario del presente Accordo, possono, se reciprocamente autorizzati dagli Organi competenti, svolgere interessi dell'altra Parte Contraente.
Art. 13.
Pattuglie miste lungo il comune confine di Stato
1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono, ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica lungo il confine di Stato, effettuare pattugliamento misto fino a 10 km dal confine di Stato. 2. Durante lo svolgimento del servizio di pattugliamento misto gli operatori di polizia dell'altra Parte Contraente sono anche autorizzati ad accertare l'identita' delle persone. Nel caso in cui si sottraggano ai controlli possono essere fermate in conformita' alle norme delle rispettive legislazioni nazionali. 3. Gli altri provvedimenti di polizia che comportano l'uso della forza o la limitazione della liberta' personale debbono essere adottati, in via esclusiva, dagli operatori di polizia della Parte Contraente del territorio nazionale dove si svolge l'attivita', salvo che, per il buon esito di tale attivita', risulti assolutamente necessario l'ausilio dell'operatore dell'altra Parte Contraente. 4. Per l'esecuzione del presente articolo si applica la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove gli operatori di polizia svolgono attivita'.
Art. 14.
Assistenza in casi rilevanti
Gli Organi di sicurezza possono prestarsi assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche e simili avvenimenti di rilevante importanza, che potrebbero minacciare la sicurezza dell'altra Parte Contraente, attraverso: immediate e reciproche informazioni; l'attuazione di reciproci coordinati provvedimenti di polizia; l'invio di esperti e equipaggiamento.
Art. 15.
Utilizzo dei mezzi aerei e marittimi
1. Per le attivita', nel quadro del presente Accordo, possono essere utilizzati con l'autorizzazione dei competenti Organi, mezzi marittimi e mezzi aerei. 2. Ciascuna Parte Contraente permette ai mezzi aerei dell'altra Parte, di essere utilizzati nella zona del proprio Stato, di atterrare e decollare al di fuori degli aeroporti e delle piste di atterraggio, ma sempre in osservanza delle norme interne ed internazionali sul controllo e sicurezza del traffico aereo. 3. Gli operatori di polizia, nell'utilizzo dei mezzi marittimi, sono esenti dal rispetto delle norme del traffico per la navigazione interna come gli appartenenti degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale si trovano.
TITOLO IV Collaborazione della polizia stradale
Art. 16.
Collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale
La collaborazione della polizia stradale sulla base del presente Accordo comprende: a) l'informazione reciproca sulle circostanze rilevanti per il traffico stradale per quanto concerne la densita' del traffico, interruzioni della circolazione, condizioni atmosferiche eccezionali e sui provvedimenti quali la deviazione o limitazione del traffico che vengono effettuati nell'interesse della scorrevolezza della circolazione stradale e per agevolare il traffico transfrontaliero dei veicoli a motore; b) l'informazione reciproca sulle esperienze acquisite nel servizio di polizia stradale e allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza stradale; c) la partecipazione a servizi finalizzati al contrasto di specifiche violazioni in materia di circolazione stradale e per la verifica dell'efficienza dei veicoli e della regolarita' del trasporto internazionale di merci e di persone.
TITOLO V Punti di contatto
Art. 17.
Istituzione
1. Per facilitare lo scambio delle informazioni e collaborazione tra gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti possono essere istituiti Punti di contatto. 2. I Punti di contatto collaborano direttamente per lo scambio delle informazioni, delle analisi nonche' per garantire assistenza nel coordinamento della cooperazione transfrontaliera secondo il presente Accordo. 3. L'istituzione dei Punti di contatto nonche' le modalita' di cooperazione saranno regolate con particolari intese.
TITOLO VI Protezione dei dati
Art. 18
Principi
1. I dati personali e le informazioni necessarie all'esecuzione del presente Accordo, comunicati dalle Parti Contraenti, devono essere trattati e protetti in conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati personali e delle informazioni. 2. I dati personali e le informazioni comunicate, possono essere ritrasmesse a terzi, unicamente dalle autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo, previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.
TITOLO VII Rapporti giuridici
Art. 19.
Diritti e mandati degli operatori di polizia
Gli operatori di polizia, nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo, che svolgono compiti nel territorio nazionale dell'altra Parte Contraente non necessitano di specifici mandati, tranne se non diversamente previsto. Nell'attuare i provvedimenti, nel rispetto della legislazione nazionale dell'altra Parte Contraente gli operatori di polizia sono autorizzati a: a) indossare l'uniforme e l'arma in dotazione nonche' altri mezzi di coercizione, tranne se l'altra Parte Contraente in singoli casi comunica di non permetterli ovvero di permetterli solo a determinate condizioni; b) utilizzare la pistola d'ordinanza solo in caso di legittima difesa; c) entrare muniti del tesserino di servizio, sul territorio dell'altra Parte Contraente e rimanervi per tutto il periodo necessario per effettuare i compiti di cui al presente Accordo; d) usare per l'attivita' transfrontaliera veicoli di servizio e mezzi tecnici necessari.
Art. 20.
Rapporti di impiego
Per gli operatori di polizia delle Parti Contraenti, per quanto riguarda il rapporto di impiego nonche' la disciplina, vigono le norme delle rispettive legislazioni nazionali.
Art. 21.
Responsabilita'
Se gli operatori di polizia della Parte Contraente durante l'esecuzione delle attivita' previste dal presente Accordo provocano danni sul territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima risponde verso terzi danneggiati a condizioni uguali e in uguali misure come se il danno fosse stato causato dai propri operatori di polizia.
Art. 22.
Status giuridico degli operatori di polizia davanti alla legge penale
Gli operatori di polizia che secondo il presente Accordo prestano servizio sul territorio dell'altra Parte Contraente sono, riguardo ai reati commessi o subiti, parificati agli operatori di polizia della Parte Contraente del territorio dove prestano servizio.
TITOLO VIII Disposizioni finali
Art. 23.
Rifiuto di cooperazione
Se una Parte Contraente e' dell'avviso che l'adempimento alla richiesta o l'attuazione della cooperazione, secondo il presente Accordo, limita la sovranita', minaccia la propria sicurezza o altri interessi primari o viola la propria legislazione nazionale, comunica all'altra Parte Contraente di rinunciare completamente o in parte alla cooperazione oppure la vincola all'adempimento di determinate condizioni.
Art. 24.
Accordi di attuazione e modifiche e incontri di esperti
Ciascuna Parte Contraente puo' richiedere per il successivo sviluppo della cooperazione, incontri di rappresentanti delle Parti Contraenti al fine di mettere a punto i dettagli sulle previste forme di collaborazione, soluzioni di problematiche in relazione all'attuazione del presente Accordo, nonche' formulare proposte.
Art. 25.
Soluzione delle controversie
Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo, che non sara' possibile risolvere attraverso la consultazione degli Organi Nazionali Centrali, verranno risolte per via diplomatica.
Art. 26.
Spese
Ciascuna Parte Contraente provvede a sostenere le spese che derivano dall'attuazione del presente Accordo.
Art. 27.
Attuazione e revoca
1. Il presente Accordo non pregiudica la validita' di altri Accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dalle Parti contraenti. 2. Con l'attuazione del presente Accordo cessano di avere efficacia: il Memorandum sulla cooperazione di polizia tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia firmato a Lubiana, il 14 novembre 1997; l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione di polizia del 5 luglio 1998; il Verbale della riunione tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno della Repubblica di Slovenia per lo scambio di informazioni computerizzate attinenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope lungo la Rotta Balcanica ed il Bacino del Mediterraneo, firmato a Roma, il 28 maggio 1993. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne ed avra' una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 in due originali, in lingua italiana e slovena, entrambi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana Giuliano Amato Per il Governo della Repubblica di Slovenia |
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