Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 aprile 2011
Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi di accesso condizionato.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, concernente il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 concernente «Disposizioni a tutela dei minori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 con cui l'on.le Paolo Romani e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico;
Vista la nota dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni protocollo 0046539 del 20 luglio 2010;
Vista la nota protocollo CTM/38/Pres/10 del 30 luglio 2010 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori recante la proposta di classificazione dei programmi ad accesso condizionato, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Ravvisata la necessita' di adottare, in attuazione dell'art. 34, comma 1 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, i criteri generali per la classificazione dei programmi, diffusi su qualsiasi piattaforma di trasmissione, i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato;
Ritenuta l'opportunita' di apportare, conformemente al disposto del ripetuto art. 34 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, modifiche ed integrazioni ai criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati i criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 177/05 «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2011

Il Ministro: Romani
 
Allegato 1

Criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».
AMBITI TEMATICI.
Violenza;
Sessualita';
Tematiche sociali, relazionali e comportamentali.
MODALITA' RAPPRESENTATIVE.
Rappresentazione esplicita;
Durata dell'inquadratura;
Intensita' della rappresentazione (grado di insistenza; livello di realismo);
Ripetizione/Frequenza di un certo contenuto all'interno di un testo
Gratuita' delle scene rispetto all'economia della narrazione nel suo complesso.
Una o piu' delle suddette modalita' rappresentative - ove caratterizzino il programma nel suo insieme, o una o piu' parti significative di esso - applicate a ciascuno degli ambiti tematici indicati, portano, in relazione alla classificazione di un programma come «gravemente nocivo», alle seguenti definizioni:
violenza intesa come:
rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'esercizio di violenza gratuita o insistita o efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte);
rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'uso della violenza a fini di tortura o perversione;
esaltazione della violenza sia all'interno della famiglia sia in ambito politico, religioso, razziale, sessuale, fatto salvo il divieto assoluto di programmi contenenti incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione, nazionalita', di cui all'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05, «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».
sessualita' intesa come:
pornografia (come definita nella delibera 23/07/CSP dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni);
all'interno della rappresentazione di relazioni sessuali, presenza di elementi perversi e/o devianti, che portano alla degradazione dell'individuo.
tematiche sociali, relazionali e comportamentali intese come:
rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti di discriminazione (come definita nell'art. 3 della Costituzione);
rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo e della dignita' della persona, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05 con riguardo alla dignita' della persona;
istigazione alla commissione di reati, all'abuso di alcol e all'utilizzo di sostanze stupefacenti;
rappresentazione induttiva di emulazione di atteggiamenti e comportamenti pericolosi socialmente o individualmente; esaltazione del male nelle sue forme piu' estreme.
 
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