Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 aprile 2011
Interventi sulla fruizione del gioco del lotto in tutte le sue modalita'.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7, comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare, l'art. 12, comma 1, lettera b) che dispone la possibilita' di adozione con decreti direttoriali di «ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1997, concernente il calendario delle estrazioni del gioco del Lotto;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16 con il quale sono state adeguate all'euro le disposizioni precedentemente stabilite in lire dalla normativa generale del gioco del Lotto, con particolare riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 9 del Capo II in tema di modalita' per il pagamento delle vincite;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240, con il quale e' stato modificato, in particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, in materia di pagamento delle vincite del gioco del Lotto;
Vista l'art. 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004 n.311;
Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale e' stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per piu' concorsi consecutivi;
Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con il quale e' stata istituita la nuova modalita' di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO»;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, con il quale il «10eLOTTO» e' stato individuato come modalita' di gioco del Lotto;
Visto il decreto direttoriale del 18 gennaio 2010, con il quale e' stata istituita la formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «LOTTO3»;
Visto il decreto direttoriale 2 settembre 2010 con il quale sono state apportate alcune modifiche fra l'atro al decreto direttoriale 13 luglio 2009;
Valutati i risultati positivi di raccolta raggiunti dal gioco del Lotto in tutte le sue modalita', in particolare del «10eLOTTO», e ritenuto opportuno apportare alcune innovazioni sulle modalita' di fruizione del gioco al fine di uniformarle ad altri giochi di ricevitoria e migliorare la qualita' e l'efficienza del servizio ai giocatori;
Vista la nota con la quale la Lottomatica Group S.p.A. comunica la propria disponibilita' ad estendere gli orari di raccolta e ad implementare il numero delle estrazioni «10eLOTTO» ad intervallo di tempo di cui all'art. 2, comma 3 lettera c) del decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni, sostenendone i relativi oneri e attestando la capacita' del sistema estrazionale e di raccolta:

Decreta:

Art. 1

L'art. 1 del decreto direttoriale 4 dicembre 2008 come sostituito dall'art. 1 del decreto direttoriale 2 settembre 2010 e' cosi' sostituito:
«A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e' autorizzata la raccolta, per tutte le modalita' del gioco del Lotto, per piu' concorsi consecutivi fino ad un massimo di cinquanta, compreso quello di emissione».
L'art.4, comma 1 del decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni e' abrogato.
 
Art. 2

L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 30 gennaio 1997 e' cosi' sostituito:
«I ricevitori del gioco del Lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 5,00 alle ore 24,00, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta del Lotto e del 10eLOTTO, con modalita' di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 del decreto direttoriale del 13 luglio 2009 termina alle ore 19,30».
 
Art. 3

Nell'ambito di quanto previsto all'art. 9, comma 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16, le vincite di importo non superiore a 531,91 euro possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del Lotto, il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita, previo accertamento dell'integrita' e completezza dello stesso, nonche' previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione.
Per le vincite d'importo superiore a 531,91 euro e fino a 2.300,00 euro lo scontrino deve essere presentato presso il punto di raccolta dove e' stata effettuata la giocata e il raccoglitore, su esplicita richiesta del vincitore, puo', in alternativa al pagamento in contanti, prenotare l'importo della vincita con le modalita' previste al comma 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 ed all'art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 560 /1990.
 
Art. 4

Al decreto direttoriale 13 luglio 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
All'art. 2, comma 3, lettera c) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«c) modalita' di estrazione a intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera, intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 5.00 e fino alle ore 24.00, per un totale massimo di 228 estrazioni, contrassegnate da un numero progressivo giornaliero. Al fine di consentire il rispetto del predetto intervallo di 5 minuti tra un'estrazione e la successiva, il numero massimo complessivo giornaliero delle estrazioni puo' essere ridotto qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura. In tali casi, qualora sussistano giocate relative ad estrazioni non ancora effettuate, sono comunque generate estrazioni anche dopo le ore 24.00, fino al numero massimo di 228, senza obbligo di rispetto del predetto intervallo temporale e senza possibilita' di raccolta aggiuntiva.».
L'art. 3, comma 2 e' abrogato.
 
Art. 5

La raccolta del gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «LOTTO3» di cui al decreto direttoriale del 18 gennaio 2010 e' sospesa a far tempo dal primo concorso successivo alla pubblicazione del presente decreto.
Le vincite conseguite con il «LOTTO3» potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto.
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia a partire dalla data di pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 138
 
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