Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2011 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61 |
Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione; Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l'applicazione della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint Research Centre; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle crisi; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle emergenze; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonche' le modalita' di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali. 2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati nell'allegato A al presente decreto. 3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, l'Italia ha interesse a far designare ICE. 4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne' quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio' preposte, e dai singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui e' attribuita tale competenza. 5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di infrastrutture, gia' stabiliti da disposizioni in vigore, nonche' gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali ratificati.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta l'allegato B della legge 4 giugno 2010 n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O "Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione; 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione); 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali; 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (Versione codificata); 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo; 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione); 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' II) (rifusione); 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE." - La direttiva 2008/114/CE direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345.
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| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che contribuisce al mantenimento delle funzioni della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione europea, che e' essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilita' di mantenere tali funzioni; c) settore: campo di attivita' omogenee, per materia, nel quale operano le infrastrutture, che puo' essere ulteriormente diviso in sotto-settori; d) intersettoriale: che riguarda due o piu' settori o sotto-settori; e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica ubicata negli Stati membri dell'UE il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza di tale impatto e' valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture; f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita di funzionalita' di un'infrastruttura e di erogazione del relativo bene o servizio; g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l'eventuale danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante; h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una parte di territorio dell'Unione europea; i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione; l) proprietario dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato che ha la proprieta' di un'infrastruttura; m) operatore dell'infrastruttura: soggetto pubblico o privato responsabile del funzionamento di una infrastruttura; n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie, relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla distruzione di tali infrastrutture; o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilita' di una ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti negativi esterni e intrinseci; p) protezione: attivita' per assicurare funzionalita', continuita' ed integrita' di una ICE o ridurne, comunque, le possibilita' di danneggiamento o distruzione. |
| Art. 3
Tutela delle informazioni sensibili
1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonche' ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle ICE, e' attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative. 2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a riservato, l'accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e delle notizie di cui al comma 1 e' consentito solo al personale in possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE, ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative disposizioni attuative. 3. Sono fatte salve le necessita' di diffusione, anche preventiva, di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi dal proprietario e dall'operatore dell'infrastruttura, che a qualsiasi titolo prestano attivita' nell'IC, ai fini della salvaguardia degli stessi. 4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e notizie che consentono comunque l'identificazione di un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187: «Art. 9(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza). - 1. E' istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 7, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'art. 42. 2. Competono all'UCSe: a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorita' nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; b) lo studio e la predisposizione delle disposizioni esplicative volte a garantire la sicurezza di tutto quanto e' coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'art. 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno; d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. 3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le classifiche segreto e riservatissimo indicate all'art. 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle tre classifiche di segretezza citate corrisponde un distinto livello di NOS 4. Il rilascio del NOS e' subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilita' di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonche' di rigoroso rispetto del segreto. 5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilita' collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13. 6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe puo' revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilita' a carico del soggetto interessato. 7. Il regolamento di cui all'art. 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonche' gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati. 8. I soggetti interessati devono essere informati della necessita' dell'accertamento nei loro confronti e, con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero, possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso e' richiesto 9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 11. Il dirigente preposto all'UCSe e' nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione sull'attivita' svolta e sui problemi affrontati, nonche' sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione e' portata a conoscenza del CISR.». «Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali. 1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo' essere elevata, dall'autorita' che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e' responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose. 3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. 4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte. 5. La classifica di segretezza e' automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. 6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. 8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. 9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.». - Il regolamento (CE) n. 1049/2001 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 145. Entrato in vigore il 3 giugno 2001.
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| Art. 4
Nucleo interministeriale e Struttura responsabile
1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), nella composizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge le funzioni specificate nel presente decreto per l'individuazione e la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in altre materie. 2. Per tali funzioni il NISP e' integrato dai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, nell'ambito delle strutture gia' esistenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua quella, di seguito denominata "struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP, le attivita' tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle ICE e per ogni altra attivita' connessa, nonche' per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2 non sono corrisposti compensi, ne' rimborsi spese. 5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce il preventivo parere del Ministero dell'interno che si avvale, a tal fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, costituita con proprio decreto. 6. Per gli aspetti connessi con le attivita' ed i compiti di protezione civile il NISP acquisisce il preventivo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove lo ritengano opportuno, designano, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attivita' della "struttura responsabile" in ordine agli aspetti di propria competenza.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010, (Organizzazione nazionale per la gestione di crisi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010.
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| Art. 5
Individuazione settoriale
1. La struttura responsabile di cui all'articolo 4, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura puo' essere potenzialmente critica. 2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale: a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo; b) le infrastrutture situate in altri Stati membri dell'UE che, nell'ambito dello stesso settore, potrebbero essere di interesse significativo. |
| Art. 6
Individuazione di potenziali ICE
1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, e' esaminata la gravita' dei possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a criteri di valutazione intersettoriali. 2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano: a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di feriti; b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti ambientali; c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi essenziali. 3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilita' di alternative, delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il ripristino della funzionalita'. 4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), anche su proposta della struttura responsabile di cui all'articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali l'infrastruttura e' definita potenzialmente critica. 5. La struttura responsabile, applicando i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi dell'articolo 5, individua le potenziali ICE. |
| Art. 7
Individuazione delle ICE
1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP: a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri, che possono esserne interessati in modo significativo, l'individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE; b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri la comunicazione dell'individuazione di potenziali ICE nel loro territorio, cui l'Italia potrebbe essere interessata in modo significativo e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE; c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati membri, insieme al Ministero degli affari esteri, dell'interno e della difesa, nonche' al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, discussioni bilaterali o multilaterali, per verificare l'effettiva criticita' delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b); d) riceve dalla Commissione europea eventuali comunicazioni relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri, di avviare discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture ubicate in territorio nazionale. 2. La struttura responsabile, ove uno Stato membro dell'UE non abbia comunicato l'individuazione di una delle infrastrutture segnalate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o di altra che, su richiesta di una delle Amministrazioni indicate all'articolo 4, comma 1, possa essere di interesse significativo, informa la Commissione europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate nel territorio dell'altro Stato membro. 3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo scopo di fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano tali limiti per gli Stati membri interessati; ove cio' si verifichi l'infrastruttura e' individuata come ICE. 4. La Commissione europea puo' partecipare alle discussioni bilaterali o multilaterali, ma non ha accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura. 5. La struttura responsabile informa annualmente la Commissione europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriali. |
| Art. 8
Designazione delle ICE
1. L'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e' designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio e' ubicata. 2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP, previa valutazione, esprime il consenso per le infrastrutture ubicate nel territorio nazionale. 3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui territorio e' ubicata la infrastruttura designata ICE, la struttura responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, nonche' con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, predispone, ai fini della sottoscrizione con i rappresentanti degli altri Stati membri interessati, un'intesa per designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 3. 4. L'infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su proposta del NISP, e' designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto che e' trasmesso alla struttura responsabile per gli adempimenti successivi. 5. Al provvedimento di designazione di un'infrastruttura come ICE e' attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del relativo regolamento di attuazione. 6. La designazione di un'infrastruttura come ICE non determina deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salvo le misure relative alla protezione delle informazioni.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, citato nelle note all'art. 3.
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| Art. 9
Termine del processo e periodico riesame
1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE e' completato alla data di entrata in vigore del presente decreto e riesaminato almeno ogni cinque anni. |
| Art. 10
Comunicazioni concernenti le ICE
1. La struttura responsabile informa della designazione esclusivamente gli Stati membri con cui e' stata sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 8, comma 3, e comunica annualmente alla Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per ciascun settore, nonche' il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse. 2. La struttura responsabile informa della designazione delle ICE, anche i Ministeri dell'interno e della difesa, i Dipartimenti informazioni per la sicurezza e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, le Commissioni parlamentari competenti, il proprietario e l'operatore dell'infrastruttura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), per ogni conseguente adempimento, compresa l'attivazione dei rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti. |
| Art. 11
Responsabili della protezione
1. Il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, pongono in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e tenendo informato il NISP. 2. A livello locale la responsabilita' della protezione delle singole installazioni costituenti le ICE e' attribuita al Prefetto territorialmente competente. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore trasporti, il Ministero dell'interno e della difesa, nonche' il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del personale in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio funzionario che funge da punto di contatto con la struttura responsabile. 4. Ai funzionari di cui al comma 3 non sono corrisposti compensi ne' rimborsi spese. |
| Art. 12
Adempimenti per la protezione
1. L'operatore dell'infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla designazione dell'ICE, comunica il nominativo del funzionario di collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i funzionari di cui all'articolo 11, comma 3. 2. L'operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai sensi dell'articolo 9 della legge del 3 agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative, informandone l'interessato. 3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate, presso ogni ICE opera un'organizzazione di sicurezza ed e' individuato, quale funzionario alla sicurezza, il funzionario di cui al comma 1. 4. I funzionari di cui all'articolo 11, comma 3, e la struttura responsabile, collaborano con l'operatore ed il proprietario dell' ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di sicurezza, nell'effettuare l'analisi dei rischi e nel redigere o aggiornare il conseguente Piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria e riportati nell'allegato B. 5. Ove l'ICE designata, disponga gia' di un PSO ai sensi delle disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4 e la struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni rispettino i parametri minimi riportati nell'allegato B, informandone il Prefetto responsabile. 6. Tutti i dati e le notizie riguardanti l'ICE ai fini della redazione del PSO, nonche' il documento di analisi dei rischi, sono considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC. 7. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno dalla designazione dell'infrastruttura come ICE, e revisionato almeno ogni cinque anni. 8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa la Commissione europea.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, citato nelle note all'art. 3.
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| Art. 13
Punto di contatto nazionale
1. Il NISP e' punto di contatto nazionale per la Protezione delle ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea. 2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'articolo 11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche, delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici in materia. |
| Art. 14
Direttive ed altri adempimenti
1. Il NISP puo' coordinare l'elaborazione di direttive interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione, ferme restando le competenze del Ministro dell'interno, quale Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle Amministrazioni competenti: a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito opera l'ICE designata e la struttura responsabile ne informa la Commissione europea; b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilita' dei settori in cui vi e' un ICE designata e la struttura responsabile comunica, tali dati generali, alla Commissione europea.
Note all'art. 14: - Legge 1° aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
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| Art. 15
Contributo degli organismi di informazione per la sicurezza
1. Le modalita' del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
Note all'art. 15: - Il testo degli articoli 1, comma 3, 4, 6 e 7 delle legge 3 agosto 2007, n. 124, citata nelle note all'art. 3, cosi' recitano: «Art. 1 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'art. 30. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.». «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. Il DIS svolge i seguenti compiti: a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all'art. 21, comma 1; i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza; l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'art. 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa. 5. La Direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento. 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri: a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo; b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso; c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione; d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza; e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.». «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. 2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri. 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.». «Art. 7(Agenzia informazioni e sicurezza interna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. 2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. 3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali. 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri. 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza. 7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.».
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| Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fazio, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Alfano |
| Allegato A
(previsto dall'articolo 1, comma 2)
Suddivisione dei settori energia e trasporti in sotto-settori Settore Energia Sottosettori: Elettricita', comprendente: infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura di elettricita'; Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti; Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL; Settore Trasporti Sottosettori: Trasporto stradale; Trasporto ferroviario; Trasporto aereo; Vie di navigazione interna; Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto raggio e porti. |
| Allegato B
(previsto dall'articolo 12, comma 4)
Requisiti minimi del piano di sicurezza dell'operatore (PSO)
Il piano di sicurezza dell'operatore (PSO) identifica gli elementi che compongono l'infrastruttura critica, evidenziando per ognuno di essi le soluzioni di sicurezza esistenti ovvero quelle che sono in via di applicazione. Il PSO comprende: l'individuazione degli elementi piu' importanti dell'infrastruttura; 1. l'analisi dei rischi che, basata sui diversi tipi di minacce piu' rilevanti, individua la vulnerabilita' degli elementi e le possibili conseguenze del mancato funzionamento di ciascun elemento sulla funzionalita' dell'intera infrastruttura; 2. l'individuazione, la selezione e la priorita' delle misure e procedure di sicurezza distinte in misure permanenti e misure ad applicazione graduata. 3. le misure permanenti sono quelle che si prestano ad essere utilizzate in modo continuativo e comprendono: - sistemi di protezione fisica (strumenti di rilevazione, controllo accessi, protezione elementi ed altre di prevenzione); - predisposizioni organizzative per allertamento comprese le procedure di gestione delle crisi; - sistemi di controllo e verifica; - sistemi di comunicazione; - addestramento ed accrescimento della consapevolezza del personale; - sistemi per la continuita' del funzionamento dei supporti informatici. 4. Le misure ad applicazione graduata da attivare in relazione al livello di minacce o di rischi esistenti in un determinato periodo di tempo. Inoltre, si devono applicare anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. |
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