Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 marzo 2011 |
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003; Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualita' 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota del 25 giugno 2010, prot. n. 6453; Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010; Vista la modifica al programma nazionale di sostegno relativo all'annualita' 2011, concernente le integrazioni apportate alla scheda della misura degli investimenti volte ad individuare i criteri di demarcazione e complementarita' con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'articolo 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio; Vista la nota 1° dicembre 2010, prot. 10029, con la quale e' stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta; Visto l'articolo 103-duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica; Ritenuta la necessita' di attuare le disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la misura degli investimenti; Acquisita l'intesadella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 10 febbraio 2011
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per: Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma; Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Agea: Organismo di Coordinamento Agea; OP: Organismi pagatori; regolamento: il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche; regolamento attuativo: il regolamento CE n. 555/2008; dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformita' del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative. |
| Art. 2
Disposizioni generali
1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, e' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitivita', riguardanti uno o piu' dei seguenti aspetti: la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento; lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato XI ter del regolamento. 2. Non sono ammessi a contributo investimenti che gia' beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. 3. Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui all' articolo 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da Agea e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione del controllo in loco previsto all'articolo 19 del regolamento attuativo e la successiva erogazione dell'aiuto, che deve avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario in cui e' stata presentata la domanda di aiuto. Qualora l'investimento preveda operazioni da realizzarsi nel corso di due anni, l'erogazione dell'aiuto avviene entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario successivo a quello di presentazione della domanda, secondo quanto riportato all' articolo 5 comma 5. 4. L'elenco dettagliato delle operazioni ammesse e' riportato nell'Allegato 1 al presente decreto redatto in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarieta' di cui alla nota 1 dicembre 2010. 5. Ai sensi dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/07, non puo' essere concesso un sostegno ad imprese in difficolta' ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. 6. Le Regioni adottano le determinazioni per applicare la misura degli investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilita' e/o di esclusione dal contributo nonche' specifici criteri di priorita'. A tal fine trasmettono, al Ministero e ad Agea, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, i provvedimenti adottati . 7. Il Ministero, verifica la conformita' alla normativa comunitaria delle disposizioni adottate dalle Regioni e formula eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. 8. Le Regioni, dopo aver inviato al Ministero le determinazioni previste al comma 5 del presente articolo, possono, sotto la propria responsabilita', dare applicazione alla misura degli investimenti senza attendere il decorso del termine previsto al comma 6. |
| Art. 3
Beneficiari
1. Beneficiano del premio per gli investimenti di cui al successivo articolo 5 le microimprese, le piccole e medie imprese cosi' come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, la cui attivita' sia: a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; d) in via prevalente, l'elaborazione l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione. 2. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l'intensita' massima degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' dimezzata. 3. Le imprese beneficiarie di cui ai comma 1 e 2 accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09. |
| Art. 4
Presentazione delle domande di aiuto
1. Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'OP competente, secondo le modalita' stabilite da Agea che, d'intesa con le Regioni, stabilisce altresi' tutte le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo, le procedure di autorizzazione ai pagamenti e la gestione del flusso delle informazioni. Tali modalita' consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione UE gli indici di valutazione dell'efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione UE. 2. La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi: Nome, ragione sociale del richiedente e CUAA; Descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse; Una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realta' produttiva dell'impresa nonche' le aspettative di miglioramento in termini di competitivita' ed incremento delle vendite. |
| Art. 5
Definizione del sostegno
1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese e' erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n.1083/2006, il contributo alle spese non puo' superare il 50% dei relativi costi. 2. Il limite massimo di cui al comma 1 e' ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile e' pari al 25% delle spese effettivamente sostenute. 3. Le Regioni determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione di cui all'Allegato 1, nel limite massimo delle percentuali di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4. L'aiuto e' versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto puo' essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto e' versato solo dopo la realizzazione di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto. 5. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto richiesto per un importo che non puo' superare il 20% dell'importo dell'aiuto stesso. L'importo dell' anticipo puo' essere aumentato fino ad un massimo del 50% dell'aiuto concesso, qualora sia adottata una base normativa che lo consenta. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. 6. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento. 7. Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese: a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme; b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, puo' essere fissata una percentuale piu' elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse l'allegato 1 al presente decreto e' modificato dal Ministero con proprio provvedimento, senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome. 2. Se erogano aiuti integrativi le Regioni compilano la Tabella 5 dell'Allegato VIII quater del regolamento attuativo, come modificato dal regolamento n. 702/2009 e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno e, per la prima volta, il 20 giugno 2011. 3. L'OP comunica al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie, il volume totale dell'investimento ed il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie, entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2011
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 2, foglio n. 24 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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