Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 aprile 2011
Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Decreto n. 25446).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;
Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 10 del medesimo art. 14 il quale prevede che con l'estensione della rilevazione SIOPE vengono meno gli adempimenti di cui alla rilevazione trimestrale di cassa secondo modalita' e tempi previsti con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;
Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;
Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 20829 del 16 marzo 2010 con la quale e' stato costituito il Gruppo di lavoro con il compito di predisporre lo schema di decreto ministeriale di cui al comma 8 del richiamato art. 14 per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e Province autonome e delle Camere di commercio;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 «Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio»;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 «Riforma dell' ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell' art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Camere di commercio;
Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1

Attivita' degli Enti

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto.
2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le camere di commercio:
provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai codici inerenti le operazioni finanziarie;
uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.
 
Art. 2

Modalita' di acquisizione dati

1. Le banche incaricate del servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1 e gli uffici postali che svolgono analogo servizio, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Gli incassi ed i pagamenti codificati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile nel sito internet www.siope.tesoro.it. I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro tesoriere o cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento sono trasmesse al SIOPE con la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).
 
Art. 3

Accesso alla banca dati SIOPE

1. Ciascun ente di cui all'art. 1 accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri enti.
2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel sito internet www.siope.tesoro.it
3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
 
Art. 4

Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa

1. A decorrere dall'esercizio 2013 le camere di commercio non sono tenute agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 14, comma 9, della legge 31 dicembre n. 196.
2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2012.
 
Art. 5

Rendiconto e dati SIOPE

1. Gli enti di cui all'art. 1 allegano al bilancio di esercizio relativo agli anni 2012 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita' liquide.
2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilita' liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it.
3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilita' liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere, l'ente allega al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la relazione e' inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.
4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 3:
a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento.
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.
 
Art. 6

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2011

Il Ministro: Tremonti
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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