Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 aprile 2011 |
Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare l'articolo 28, comma 6, che stabilisce che, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione e che, in particolare, i suddetti Ministri definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore gas. Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del settore energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c) secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge; Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attivita' di distribuzione; Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 1, che nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti; Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 23-bis, concernente servizi pubblici locali di rilevanza economica, che, al comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute a tutti i servizi pubblici locali e la prevalenza sulle relative discipline di settore con esse incompatibili; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta legge che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo inoltre in capo al Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la determinazione degli ambiti territoriali minimi di cui al citato articolo 46-bis, comma 2, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale; Ritenuto che per il gestore subentrante si debba prevedere l'obbligo di assunzione del personale dei gestori uscenti addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale sia per governare gli effetti sociali connessi, sia in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore sicurezza e qualita' del servizio; Ritenuto che, essendo i modelli operativi delle imprese nella distribuzione gas molto eterogenei, debba rientrare nell'obbligo di assunzione del gestore entrante anche il personale dei centri di servizio che si occupa di aspetti gestionali relativi al territorio, anche svolgendo funzioni di coordinamento di varie gestioni locali, dislocato in sedi differenti rispetto agli impianti e rispetto alla sede centrale, applicando nell'ultimo caso un criterio di prevalenza sul numero dei clienti e una quota parte di personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi; Ritenuto che nel passaggio del personale dal gestore uscente al gestore subentrante si debbano evitare comportamenti opportunistici da parte del gestore uscente e ostacoli al processo di efficienza operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad un numero di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria o ad una societa' interamente controllata da essa o alla sua controllante per la gestione degli impianti oggetto di gara, come risulta dal Libro Unico del Lavoro dell'impresa, e che a meno di giustificazioni legate a specificita' locali tale numero debba essere inferiore ad un valore di riferimento ritenuto una soglia di efficienza per la gestione di impianti di distribuzione su un territorio dell'estensione dei nuovi ambiti territoriali minimi, tenendo conto che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ha fissato un recupero di produttivita' per il terzo periodo di regolazione al 5,4 % per le grandi imprese e a 3,2% per le piccole imprese; Ritenuto che al personale eventualmente in esubero si debbano applicare gli ammortizzatori sociali legalmente previsti oltre a conservare un diritto di priorita' di assunzione, a parita' di qualifica ed esperienza lavorativa richiesta, qualora il gestore subentrante, nei due anni successivi al subentro, necessiti di nuovo personale per gli impianti di distribuzione di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento; Ritenuto che l'affidamento del servizio, in particolare quando esso avverra' per ambiti territoriali minimi comportera' necessariamente un diverso modello di organizzazione del servizio, con necessita' di riqualificazione e riorganizzazione del personale addetto alla gestione degli impianti e che tali processi debbano prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; Ritenuto che, benche' la direttiva 2001/23/CE non sia applicabile in quanto ha come ambito di applicazione il trasferimento di imprese o di parti di imprese, purche' l'entita' economica trasferita conservi la propria identita', mentre il solo trasferimento del personale oggetto del presente decreto non permetterebbe di conservare la identita' dell'entita' economica di partenza, non comprendendo il trasferimento di mezzi, di sale operative, di procedure e sistemi informatici con cui il personale opera, tuttavia la stessa direttiva fornisca indicazioni generali per l'emanazione del presente decreto, in particolare sulla previsione di fornire una adeguata informazione ai lavoratori e di introdurre specifiche misure per il mantenimento dei diritti dei lavoratori; Ritenuto che, per ragioni di competitivita', le imprese concorrenti debbano partecipare ad ogni gara a pari condizioni dal punto di vista del costo del personale e che quindi debbano impegnarsi, fin dalla domanda di partecipazione alla gara, ad applicare, in caso di aggiudicazione della gara, il contratto nazionale unico del settore gas a tutto il personale e a mantenere al personale dei gestori uscenti le condizioni economiche in atto; Ritenuto urgente emanare il presente decreto con riferimento sia agli affidamenti per singolo Comune che per gli affidamenti per ambiti territoriali minimi; Considerato che in merito alle disposizioni contenute nel presente decreto, al fine di individuare strumenti utili a governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti degli impianti di distribuzione del gas, si sono tenute riunioni con le maggiori organizzazioni sindacali, in particolare in data 26 novembre 2009, 22 gennaio 2010, 27 aprile 2010 e 22 luglio 2010,.oltre che con le associazioni delle imprese;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale e' il personale, direttamente dipendente dalla societa' concessionaria o da una societa' da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purche' al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti; allacciamento clienti; direzione lavori; programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilita', gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore; pronto intervento; lettura contatori; gestione della qualita' del servizio specifica dell'impianto. E' escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali. 2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualita' del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi. |
| Art. 2
Tutela dell'occupazione del personale
1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi e' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio. 2. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 non comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennita' di preavviso. Il gestore uscente deve darne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' interessate, nonche' alle associazioni di categoria. 3. L'obbligo per il gestore subentrante di cui al comma 1 e' limitato ad un numero di addetti per singolo gestore uscente non superiore alla somma del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una quota parte del personale che svolge funzioni centrali pari alla percentuale dei punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti dallo stesso gestore a livello nazionale, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore uscente in conformita' con il Libro Unico del Lavoro e relativa alla situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare la verifica di congruita' di cui al comma 4. 4. Qualora il numero complessivo di addetti di cui al comma 3 comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente e' tenuto a giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificita' locali. Qualora la stazione appaltante non ritenga sufficiente la giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione di cui al comma 3 e' limitato ad un valore tale che il numero dei punti di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore soglia di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all'interno del territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500. 5. In caso di limitazione del numero degli addetti in base ai criteri di cui al comma 4, ha priorita' di assunzione il personale che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara e, successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori di esso , con priorita' per chi opera in sedi piu' prossime a tale territorio. 6. Al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, che in seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti in esubero, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per le singole tipologie di impresa. Per i lavoratori dipendenti delle imprese a capitale interamente pubblico, si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due anni successivi alla data di inizio dell'affidamento della gestione della rete di distribuzione, il gestore subentrante si impegna alla loro assunzione, salvo espressa rinuncia degli interessati, prima di procedere a nuove assunzioni, a parita' di esperienza e qualifica, per le localita' di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento. |
| Art. 3
Processi di riorganizzazione
1. Il gestore subentrante si impegna a coinvolgere fattivamente i rappresentanti dei sindacati di categoria nel processo di riorganizzazione e di riqualificazione del personale successivo all'affidamento del servizio. |
| Art. 4
Applicazione del contratto nazionale di lavoro settore gas
1. Il gestore subentrante ha l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas a tutto il proprio personale. 2. Il legale rappresentante di ogni impresa concorrente alla gara e di ogni partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio ordinario concorrente, in sede di domanda di partecipazione alla gara, sottoscrive, a pena di esclusione dalla gara medesima, una dichiarazione in cui, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a rispettare l'obbligo di cui al comma 1, nonche' quelli relativi agli articoli 2 e 3. |
| Art. 5
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 aprile 2011
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi |
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