L'AUTORITA'
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2011; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, l'art. 7, comma 1; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni; Visto lo Statuto della Regione Campania, approvato ai sensi dell'art. 123, comma 2, della Costituzione e pubblicato sul bollettino della regione Campania 26 febbraio 2009, n. 13, e, in particolare, l'art. 14 che prevede l'obbligatorieta', ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, del referendum consultivo delle popolazioni interessate dalle proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali; Vista la legge regionale 30 aprile 1974, n. 54 in tema di istituzione di nuovi comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni della Regione Campania; Considerato che il Consiglio regionale della regione Campania, con proprie deliberazioni, ha dichiarato l'ammissibilita' dei seguenti referendum consultivi: a) referendum consultivo sulla proposta di legge concernente l'acquisizione del Rione Bagno del Comune di Aversa al comune di Cesa (deliberazione 19 gennaio 2010); b) referendum consultivo sulla proposta di legge concernente la variazione della denominazione del Comune di Centola in Centola Palinuro (deliberazione 21 gennaio 2009); c) referendum consultivo sulla proposta di legge concernente la costituzione del Comune unico di Ischia (deliberazione 20 dicembre 2010); Vista la delibera della Giunta Regionale n. 123 del 28 marzo 2011, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania 4 aprile 2011, n. 22, con la quale e' stata individuata nei giorni 5 e 6 giugno 2011 la data di convocazione dei Comizi elettorali per i referendum consultivi della Regione Campania e sono stati formulati i relativi quesiti referendari; Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui al referendum consultivo popolare della Regione Campania - avente ad oggetto: I quesito «Volete che le circoscrizioni dei comuni di "Aversa" e di "Cesa" vengano modificate secondo il piano pubblicato?»; II quesito «Volete che il comune di "Centola" assuma la nuova denominazione di "Centola Palinuro"?»; III quesito «Volete che sia istituito il nuovo comune di "Ischia" mediante la fusione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana»? - fissato per i giorni 5 e 6 giugno 2011, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005». 2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative e/o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 6 giugno 2011. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it. Roma, 28 aprile 2011
Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Martusciello |