Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2011 (vai al sommario)
LEGGE 21 aprile 2011, n. 62
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Misure cautelari

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'eta' di settanta anni».
2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».
3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota al titolo
La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'.» e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975 n.
212, S.O.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 275 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 275. Criteri di scelta delle misure. - 1. Nel
disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna,
l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto
anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa
emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna
delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere
b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita'
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa
essere irrogata.
2-bis. Non puo' essere disposta la misura della
custodia cautelare se il giudice ritiene che con la
sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure
cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente
alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a
norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e
questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli
575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto
comma, e 600-quinquies del codice penale, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli
stessi contemplate.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole
di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo'
essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia
persona che ha superato l'eta' di settanta anni.
4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la
custodia cautelare in carcere quando l'imputato e' persona
affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per
effetto della quale le sue condizioni di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
non consentire adeguate cure in caso di detenzione in
carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se
sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la
salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il
giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso
un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono
essere disposti presso le unita' operative di malattie
infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unita'
operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso
una residenza collettiva o casa alloggio di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti
commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto
attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo'
comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si
trova in una fase cosi' avanzata da non rispondere piu',
secondo le certificazioni del servizio sanitario
penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle
terapie curative.
5. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 284. Arresti domiciliari. - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
piu' rapide le relative notizie.».



 
Art. 2
Visite al minore infermo

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 21-ter. (Visite al minore infermo). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalita' della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalita' operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».



Note all'art. 2:
Per i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354 si
veda la nota al titolo.



 
Art. 3
Detenzione domiciliare

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
«o accoglienza» sono inserite le seguenti:
«ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».
2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilita' di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 47-ter della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 47-ter. Detenzione domiciliare. - 01. La pena
della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di
quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del
codice penale, dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente
legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in
altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza,
quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio
dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa,
abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di
cui all' articolo 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro
anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora
ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza
ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case
famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad
anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potesta', di prole di eta'
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a
dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se
inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la
recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del
codice penale, puo' essere concessa la detenzione
domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se
costituente parte residua di maggior pena, non supera tre
anni.
1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata
per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura
non superiore a due anni, anche se costituente parte
residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che
tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il
condannato commetta altri reati. La presente disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui
all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la
recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del
codice penale.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio
obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai
sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il
tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione
della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che puo' essere
prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la
esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione
domiciliare e' proposta dopo che ha avuto inizio
l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui
la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione
provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di
cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma
4.
2. - 3. (abrogati)
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo
quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura
penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il
tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la
disponibilita' da parte delle autorita' preposte al
controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per
l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di
procedura penale.
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime
penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a
cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi
dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la
disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la
revoca.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo'
essere sostituita con altra misura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47-quinquies della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale. -
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo
47-ter, le condannate madri di prole di eta' non superiore
ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di
commissione di ulteriori delitti e se vi e' la possibilita'
di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere
ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in
altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura,
assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e
alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un
terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno
quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo
le modalita' di cui al comma 1-bis.
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate
per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis,
l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno
quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo,
puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per
detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo
di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine
di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso
di impossibilita' di espiare la pena nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa
puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove
istituite.
2. Per la condannata nei cui confronti e' disposta la
detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in
detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare speciale, fissa le modalita' di
attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284,
comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo
di tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno del
proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli
interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e
disposizioni possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di
procedura penale.
4. All'atto della scarcerazione e' redatto verbale in
cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve
seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita; riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere
concessa, alle stesse condizioni previste per la madre,
anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o
impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad
altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su
domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione
domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo':
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i
requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui
all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei
figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del
comportamento dell'interessato nel corso della misura,
desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai
sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e
dell'entita' della pena residua.».



 
Art. 4
Individuazione delle case famiglia protette

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, puo' stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 284 del codice di
procedura penale si vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 47-ter e 47-quinquies
della legge 26 luglio 1975, n. 354 si vedano le note
all'articolo 3.



 
Art. 5
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 52):
Presentato dall'on. Siegfrid Brugger e dall'on. Karl Zeller in data 29 aprile 2008.
Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni I, V, XII e questioni regionali.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l'11 e il 27 maggio 2010; l'8, 9, 15, 17 e 23 giugno 2010; l'8, 14 e 15 settembre 2010; il 6 ottobre 2010; il 9, 16 e 17 novembre 2010; l'11 gennaio 2011; il 3 febbraio 2011.
Esaminato in aula il 7 ed il 9 febbraio 2011 ed approvato, in un T.U. con l'atto n. 1814 (on. Rita Bernardini ed altri) e con l'atto n. 2011 (on. Donatella Ferranti ed altri) il 16 febbraio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2568):
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 22 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 1°, 2, 9, 15, 22 e 23 marzo 2011.
Esaminato in aula il 1°, 8, 22, 29 marzo 2011 ed approvato il 30 marzo 2011.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 2, comma 219, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), e' il seguente :
«219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza,
dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati
complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per
stralci, del programma degli interventi necessari per
conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e
garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai
sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14.»



 
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