Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 marzo 2011
Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Pietraviva", al decreto 2 novembre 2010.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;
Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto dirigenziale prot. 16252 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pietraviva»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana con comunicazione del 23 marzo 2011, acquisito con prot. 6772 del 24 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1

Il piano dei controlli per la DOC «Pietraviva», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16252 del 21 luglio 2009, e' adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.
2. La «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», gia' autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16252 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
3. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
4. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Ai fini della validita' dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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