Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 aprile 2011 |
Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze dell'imperiese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Imperia, Confagricoltura della Provincia di Imperia e Coldiretti della Provincia di Imperia, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Terrazze dell'Imperiese" ed approvazione del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra; Visto l'incontro di filiera svolto a Genova, presso la sede della Regione Liguria - Assessorato Agricoltura, il 13 dicembre 2010; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 44 del 23 febbraio 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze dell'Imperiese» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Terrazze dell'Imperiese" e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze dell'Imperiese» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2011/2012. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2011/2012, i vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze dell'Imperiese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario viticolo. |
| Art. 3
1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Terrazze dell'Imperiese", di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006. |
| Art. 4
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze dell'Imperiese» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2011
Il Direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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