IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007; Visto il piano di gestione della capacita' di pesca del tonno rosso, redatto, per il triennio 2010-2013, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione europea in data 3 febbraio 2010; Vista la circolare n. 10751 del 28 maggio 2010, con la quale, in esecuzione del predetto piano, e' stato stabilito che, per l'annualita' 2011, sarebbero state autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» n. 9 imbarcazioni e che la quota individuale minima sarebbe stata di 130 tonnellate, al fine di rafforzare il processo di concentrazione delle quote spettanti all'Italia su un numero piu' ristretto di unita' armate con il predetto sistema; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2010, con il quale sono state impartite disposizioni per la pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» nella campagna di pesca 2011, nonche' stabilita in 84,825% la percentuale del contingente spettante all'Italia, in base alla normativa comunitaria, da assegnare al sistema «circuizione (PS)» per la campagna medesima; Vista la raccomandazione n. 10-04 adottata dalla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico (ICCAT) nel meeting annuale del 2010, che ha stabilito nuovi obblighi in materia di diminuzione della capacita' di pesca, determinando, tra l'altro, un'ulteriore riduzione del contingente di cattura e provvedendo alla ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) tra le parti contraenti; Visto il regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 24/1 del 27 gennaio 2011 con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2011, dalla predetta raccomandazione n. 10-04, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.787,91 tonnellate ed un numero di 9 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema «circuizione (PS)», incrementabile a condizione che vegano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione europea; Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di 130 tonnellate, stabilita nella predetta circolare n. 10751 del 28 maggio 2010, e' stata determinata sulla base delle quote di cattura individualmente assegnate alle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» nella campagna di pesca 2009, come modificate a seguito delle operazioni di trasferimento; Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate secondo le modalita' e nei termini fissati dal paragrafo 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale 26 novembre 2010, la predetta quota individuale minima di 130 tonnellate e' stata raggiunta da n. 12 imbarcazioni armate con il sistema «circuizione (PS)»; Ritenuto opportuno assicurare, alla luce dell'ulteriore riduzione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (CE) n. 57/2011, adeguati livelli di sostenibilita' economica e di redditivita' a tutte le imprese autorizzate all'esercizio della pesca del tonno rosso con i sistemi «circuizione (PS)», «palangaro (LL)» e «tonnara fissa (TRAP)»; Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del predetto totale ammissibile di cattura tra i diversi sistemi di pesca come sopra precisati, tenendo conto del numero di unita' autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire adeguati livelli di sostenibilita' economica e di redditivita'; Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dover modificare la percentuale del contingente da assegnare, per l'annualita' 2011, al sistema «circuizione (PS)», riducendola dal 84,825% al 75,961%, e, per effetto, aumentare il contingente da assegnare rispettivamente al sistema «palangaro (LL)», al sistema «tonnara fissa (TRAP)» e al sistema «Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)»; Ritenuto che, alla luce della predetta percentuale, e' possibile autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» per l'annualita' 2011, le predette 12 unita', garantendo adeguati livelli di sostenibilita' economica e di redditivita' alle imprese interessate; Considerato che l'aumento da 9 unita' a 12 unita', per la campagna di pesca 2011, con il sistema «circuizione (PS)», atteso il disposto del sopraindicato regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, resta subordinato all'approvazione della Commissione europea; Ritenuto che il numero delle tonnare fisse deve essere stabilito in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di approvazione del piano annuale di pesca per la campagna 2011; Ritenuto, di conseguenza, che occorre stabilire i criteri che consentano di effettuare, ove necessaria, una selezione delle tonnare fisse autorizzate per la campagna di pesca 2011, e che tali criteri debbano tener conto della pregressa attivita' degli impianti interessati; Considerata la necessita' di incrementare il numero dei porti designati ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CE) n. 302/2009, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della navigazione negli spostamenti tra le aree abituali di pesca ed i medesimi punti di sbarco; Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura che, nella riunione del 18 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole;
Decreta: Articolo unico
1. Il contingente complessivo, pari a 1.787,91 tonnellate, assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la campagna di pesca 2011, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue: Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2011, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono indicate nell'allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle originariamente attribuite nel 2009, modificate a seguito delle procedure di concentrazione. L'assegnazione delle quote alle unita' collocate al decimo, undicesimo e dodicesimo posto dell'elenco di cui al predetto allegato e' subordinata alla sussistenza dei requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 57/2011, in premessa citato. 3. Negli allegati B e C del presente decreto, sono rispettivamente indicate le unita' autorizzate, per la campagna di pesca 2011, alla pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)» ed il sistema «tonnara fissa (TRAP)». Per tali sistemi, il contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura. 4. E' ammesso alla campagna di pesca 2011 un numero di tonnare fisse corrispondente a quello previsto dal piano annuale di pesca, relativo all'Italia, cosi' come comunicato dalla Commissione europea all'I.C.C.A.T. Nel caso in cui tale numero risulti inferiore a quello indicato nell'allegato C del presente decreto, e' disposta, con provvedimento della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, una graduatoria finalizzata all'individuazione degli impianti ammessi. Tale graduatoria e' formulata in ragione dei quantitativi catturati nell'ultimo triennio (2008-2010). 5. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, e' subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 6. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D del presente decreto. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1° marzo 2011
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 393 |