Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di gradoli».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli»;
Ha espresso, nella riunione del 23 febbraio 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ALEATICO DI GRADOLI»
Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata «Aleatico di Gradoli» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:
Aleatico di Gradoli;
Aleatico di Gradoli liquoroso;
Aleatico di Gradoli liquoroso riserva;
Aleatico di Gradoli passito.


Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli», di cui all'art 1, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Aleatico minimo 95%;
altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 5%.


Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Gradoli, Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo ed in parte del territorio del comune di Latera in provincia di Viterbo.
La zona e' cosi' delimitata: partendo dalla riva del lago di Bolsena alla confluenza sulla medesima del confine comunale di S. Lorenzo Nuovo e Bolsena in localita' Renano, la linea di delimitazione segue verso nord tale confine comunale e successivamente verso ovest sino a incontrare quello tra S. Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro (q. 439).
Da quota 439 la linea di delimitazione prosegue verso ovest lungo il confine di grotte di Castro per poi scendere verso sud fino alla confluenza di questo confine con quello di Gradoli e Latera in localita' La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine di Latera fino al punto in cui questi si allontana da quello provinciale, in prossimita' di Poggio Sant'Anna.
Da tale punto di delimitazione prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a quota 461 da dove, per Madonna della Cava e C. le Coste, raggiunge il confine di Gradoli che segue verso est fino alla sponda del lago di Bolsena.
Lungo la sponda, verso nord, la linea di delimitazione torna nuovamente alla localita' Renano, punto di partenza.


Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche tradizionali di qualita'.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti situati ad un'altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti: Aleatico di Gradoli:
Produzione uva tonn/ettaro: 9,00
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 vol. Aleatico di Gradoli liquorso e liquoroso riserva:
Produzione uva tonn/ettaro: 9,00
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00 vol. Aleatico di Gradoli passito:
Produzione uva tonn/ettaro: 9,00
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 16% Vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare, alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.


Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di preparazione e di affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia «passito» la resa uva/vino non deve essere superiore al 45%.
Le uve destinate alla produzione del vino "Aleatico di Gradoli" passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 280 grammi/litro.
I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso devono essere ottenuti mediante alcolizzazione in conformita' alle disposizioni delle norme vigenti.
Il vino a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso deve aver subito un periodo minimo di affinamento di sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione.
Il vino a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva deve aver subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni dalla data di alcolizzazione in botti di rovere di capacita' non superiore a 250 litri ed un ulteriore affinamento in bottiglia di almeno un anno.


Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Aleatico di Gradoli» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, rispettivamente alle seguenti caratteristiche: «Aleatico di Gradoli»:
colore: rosso granato con tonalita' violacee;
odore: finemente aromatico, caratteristico;
sapore: di frutto fresco, morbido, vellutato, dolce;
titolo alcolometrico minimo volumico complessivo: 12,00% vol di cui almeno 9,50% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Aleatico di Gradoli» liquoroso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso, talvolta con riflessi violacei;
odore: aromatico, delicato, caratteristico;
sapore: pieno, dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,50% vol di cui almeno 15,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l. «Aleatico di Gradoli» liquoroso riserva:
colore: rosso granato piu' o meno intenso, tendente talvolta all'arancione con l'invecchiamento;
odore: aromatico, caratteristico dell'invecchiamento in botte di rovere;
sapore: pieno, dolce piu' o meno tannico, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 17,50% vol di cui almeno 15,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l. «Aleatico di Gradoli» passito:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
odore: fruttato, finemente aromatico, caratteristico;
sapore: di frutta matura, dolce;
titolo alcolometrico minimo vo lumico complessivo: 16,00% vol di cui almeno 9,00% vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.


Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Aleatico di Gradoli», di cui all'art 1, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.


Art. 8.
Confezionamento
Per le tipologie «Aleatico di Gradoli» passito, liquoroso e liquoroso riserva e' consentito l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale fino a a 0,750 litri, con tappo sughero.
 
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