Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Val Polcevera» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, su istanza dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad denominazione di origine controllata «Val Polcevera»;
Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val Polcevera», secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

Annesso
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Val Polcevera".
Art. 1
Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
"Val Polcevera" bianco, anche nelle tipologie spumante di qualita', frizzante e passito;
"Val Polcevera" rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante;
"Val Polcevera" rosato, anche nella tipologia frizzante,
"Val Polcevera" Bianchetta Genovese anche nella tipologia frizzante,
"Val Polcevera" Vermentino anche nella tipologia frizzante.
La denominazione di origine controllata "Val Polcevera" puo' essere accompagnata dalla indicazione della sottozona "Coronata", a condizione che i vini bianchi cosi' designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo art. 3, e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.


Art. 2
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: vini bianchi:
Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010; vini rossi e rosati:
Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%; possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
I vini a denominazione di origine controllata "Val Polcevera" con l'indicazione di uno dei seguenti vitigni:
Bianchetta Genovese;
Vermentino, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria.


Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Ricco' e Verde.
La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.
In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici sotto menzionati:
dalla citta' di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova - Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo lungo la direttrice dei monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;
dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti: Alpe, Carossino e Sella, il Passo Crocetta di Orero e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al Passo dei Giovi;
dal passo dei Giovi fino al Monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;
dal Monte Turchino fino a localita' Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bricco del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa, Passo della Gava, Monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, localita' Vesima.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Val Polcevera", designato con la sottozona Coronata, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.


Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val Polcevera" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 4000 ceppi/ha.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico


Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.


Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria.
E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante di qualita' e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.
La tipologia rosato puo' essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. In tal caso valgono le norme piu' restrittive previste nel precedente art. 4.
Il vino a denominazione di origine "Val Polcevera" novello deve essere ottenuto con una macerazione carbonica di almeno il 40% delle uve .
Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcevera" bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 260 g/l.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti di qualita' sono le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Val Polcevera" bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino "Val Polcevera" passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita


Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Val Polcevera" bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l; "Val Polcevera" bianco frizzante:
spuma : giallo ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l; "Val Polcevera"rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
profumo: gradevole;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Val Polcevera" rosso frizzante:
spuma :fine ed evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
profumo: gradevole;
sapore: asciutto, secco, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Val Polcevera" rosso novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
profumo: gradevole,caratteristico;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. "Val Polcevera" rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
profumo: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l; "Val Polcevera" rosato frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: rosato piu' o meno intenso ;
profumo: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l; "Val Polcevera" Bianchetta genovese:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l; "Val Polcevera" Bianchetta genovese frizzante:
spuma: fine ed evanescente
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l. "Val Polcevera" Vermentino:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
profumo: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l. "Val Polcevera" Vermentino frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
profumo: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l. "Val Polcevera" passito:
colore: giallo piu' o meno intenso
odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcometrico volumico totale minimo: 16,00 %i cui almeno 14% svolti;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l; "Val Polcevera" spumante di qualita':
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato, persistente;
sapore: secco, fresco, leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 5%;
estratto non riduttore minimo: 14,00 /l. "Val Polcevera" Coronata:
colore:giallo paglierino;
profumo: delicato, discretamente intenso e persistente;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
Per tutte le suddette tipologie di vino, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno si puo' rilevare lieve percezione di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.


Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Per tutti i vini a DOC "Valpolcevera" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione delle tipologie frizzante e spumante .


Art. 8.
Confezionamento

I vini a D.O.C. "Val Polcevera"possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri.
I recipienti di vetro con capacita' inferiore ai 5 litri, per cio' che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
 
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