Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, su istanza dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»;
Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato», secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A IGT
"COLLINE DEL GENOVESATO"
Articolo 1.
Denominazione

L'indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.


Articolo 2.
Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica " Colline del Genovesato" e' riservata ai seguenti vini:
BIANCHI, anche nella tipologia frizzante;
ROSATI, anche nella tipologia frizzante;
ROSSI, anche nella tipologia frizzante, novello e passito.
I vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.
I vini con l'indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" con l'indicazione di uno dei vitigni: Granaccia o Pigato, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 15% .


Articolo 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e delle uve atti ad essere designati con l' indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: "Riviera di ponente" (Comuni di Arenzano e Cogoleto), "Golfo del Tigullio" e "Val Polcevera".
In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:
il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;
i confini orientali dei Comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Ne', Mezzanego e Borzonasca;
i confini settentrionali dei Comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova, quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi;
dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco o Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Oralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;
dal Monte Turchino fino al monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava; infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.


Articolo 4.
Norme per la coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli tradizionali delle aree di produzione e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro e' di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico minimo naturale:
9,50 % vol per i bianchi;
10,00 % vol per i rossi ;
10,00 % vol per i rosati;
11,00 % vol per i novelli;
12,00 % vol per i passiti.


Articolo 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.
La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte le tipologie , sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla Regione Liguria con proprio decreto.
Per la tipologia passito la resa delle uve in vino non deve superare il 50% con riferimento all'uva fresca.


Articolo 6.
Immissione al consumo

All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,00 % per i bianchi, 10,50 % per i rossi e rosati, 11,00% per i novelli, 16,50 % per i passiti di cui almeno 14,00 % svolti.


Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Non e' ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche, nomi di comuni, frazioni o localita' comprese nella zona di produzione.
Alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compressi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 
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