Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 65
Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 4, 14 e 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare, gli articoli 13 e 14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare, gli articoli 7 e 21, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed in particolare, gli articoli da 14 al 21;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'8 novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
1. In attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance in luogo dei Servizi di controllo interno, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e al fine di introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) il comma l e' sostituito dal seguente:
«1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro puo' nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessita' con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare e' scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Puo' essere, altresi', nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.»;
6) al comma 8, le parole: «per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate»;
b) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:

«Art. 15.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro e' diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attivita' istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresi', parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attivita' di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonche' alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attivita' di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; cura le attivita' concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attivita' di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o piu' Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto e' articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresi', gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.
3. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, la fattibilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonche' l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attivita' normativa delle Camere e con le altre attivita' parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonche' le autorita' indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonche' agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.
4. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.
5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.»;
c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto e' ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate.
3. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
4. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.
5. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilita' di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi e' disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile.
6. Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.»;
d) all'articolo 17:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in 153 unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione»;
3) al comma 3, le parole: «sono assegnati 12» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnati dodici»;
4) al comma 4:
4.1) le parole: «dal Capo dell'Ufficio per la politica militare,» sono soppresse;
4.2) le parole: «la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare»;
e) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18.
Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.»;
f) all'articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «Al Capo dell'Ufficio per la politica militare, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre Vice capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonche' ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.»;
3) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.»;
4) al comma 11, le parole: «degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva, per la qualita' della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri»;
5) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
g) all'articolo 20:
1) al comma 1, dopo le parole: «Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro», sono inserite le seguenti: «e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21»;
2) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'articolo 21»;
3) al comma 3, le parole: «puo' delegare i relativi adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «puo' delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1»;
h) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:

«Art. 21.
Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le sopra indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione della performance.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico componente dell'Organismo, e' un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica.
5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di componente il collegio e' conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione.
6. E' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti e' definita con determinazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell' Organismo.
7. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 e' nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
8. All'ufficio di cui al comma 6 e' assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unita', nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
9. Ai componenti dell'Organismo, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.
10. Al Presidente dell'organo collegiale ovvero all'unico componente dell'Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3.
11. Ai componenti dell'Organismo collegiale, di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
12. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9.
13. Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8.
14. Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 398



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 17, 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 14 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli
uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze
di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e
l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi
collaborano alla definizione degli obiettivi e
all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla
relativa valutazione e alle connesse attivita' di
comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi
benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla
qualita' e all'impatto della regolamentazione.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per
lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo
politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le
strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale
della difesa e degli enti e organismi del Ministero;
assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi
costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di
interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici
di diretta collaborazione, dai quali e' informato e
aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine
di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al
vertice politico; assolve ai compiti di supporto al
Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli
dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad
eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8,
l'organizzazione interna degli uffici di diretta
collaborazione e assegna ad essi il relativo personale;
esercita le funzioni di comandante di corpo per il
personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto,
nonche' per il personale militare impiegato presso gli
altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli
diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate
in servizio permanente.
4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei
rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi
di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a
lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla
pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei
giornalisti.
5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico
con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza
nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito
giuridico e normativo adottate ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti
istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti
universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita'
ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il
Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue
funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con
il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.
6. Il Ministro puo' nominare un Consigliere militare
con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza
nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle
materie di interesse militare. In particolare la consulenza
si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di
politica militare e per le connesse determinazioni di
competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda
le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua
opera si raccorda per ogni necessita' con lo Stato maggiore
della difesa e con gli altri competenti uffici
dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare
e' scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in
possesso di specifiche esperienze e preparazione nel
settore. Puo' essere, altresi', nominato tra dirigenti
della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso
di adeguate capacita', avuto riguardo ai titoli
professionali, culturali e scientifici e alle esperienze
maturate nel settore della difesa. Se nominato, il
Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue
funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con
il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.
7. La segreteria del Ministro opera alle dirette
dipendenze del Ministro.
8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano
alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari,
garantendo il necessario raccordo con gli uffici del
Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione;
per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono
dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e
dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.».
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma
2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente
in 153 unita'. Entro tale contingente complessivo possono
essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i
dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
limite del 10 per cento del predetto contingente
complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di
attivita' e per particolari professionalita' e
specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della
difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione
cessa al termine del mandato governativo del Ministro,
ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e'
individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici
incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale
non superiore a dieci, con funzioni di direzione delle
strutture in cui si articolano gli uffici di diretta
collaborazione e un incarico di livello dirigenziale
generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a
determinare il limite degli incarichi conferibili
dall'Amministrazione a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.
108, sono attribuiti, ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello
dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su
proposta dei titolari degli uffici di cui all'art. 14;
nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1,
sono assegnati dodici colonnelli o generali di brigata e
gradi corrispondenti in servizio permanente.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio
legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della
segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del
Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di
Stato, nonche' la posizione del Portavoce, del Consigliere
giuridico e del Consigliere militare si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i
predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti,
sono incaricati ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
«Art. 19 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
degli uffici di cui all'art. 14, comma 2, spetta un
trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le
modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il trattamento economico complessivo del Capo di
Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non
superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'art. 19 comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un
emolumento accessorio, da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante per i predetti incarichi presso il Ministero;
tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la
differenza, il trattamento economico spettante.
3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al
Consigliere militare, al Consigliere diplomatico, al
Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta
un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una
voce retributiva non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a
ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per
i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico
spettante.
4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare
del Ministro, nonche' ai capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari
particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati
fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un
trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una
voce retributiva non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la
retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio
determinato in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari
di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i
dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico
spettante.
5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo
alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un
trattamento economico onnicomprensivo non superiore a
quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto
collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di
redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica
amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150;
tali trattamenti non possono essere superiori a quelli
riconosciuti al personale di cui al comma 3.
6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da
pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento
del proprio trattamento economico e' corrisposto un
emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta
collaborazione di importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai
dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri
dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non
generali.
7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i
trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati,
fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
8. Ai dirigenti di cui all'art. 17, comma 2, assegnati
agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di
funzioni di livello dirigenziale non generale, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo
di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale.
9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi
corrispondenti di cui all'art. 17, comma 3, assegnati agli
uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un
emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in un importo non superiore al trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei
dirigenti ai sensi del comma 8.
10. Il trattamento economico del personale con
contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al
trattamento economico del personale di cui al presente
comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione
del Ministero della difesa.
11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli
17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli
obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari
disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria
dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori
prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione,
sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva, per
la qualita' detta prestazione individuale di cui ai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
12. Il personale beneficiario della indennita' di cui
al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i
responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma 2. In
attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per il personale
appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
«Art. 20 (Modalita' della gestione). - 1. Gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo
indipendente di valutazione della performance di cui
all'art. 21 costituiscono, ai fini di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di
responsabilita'.
2. Al Capo di Gabinetto e' attribuita la gestione degli
stanziamenti di bilancio:
a) per i trattamenti economici individuali e le
indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di
cui all'art. 14, comma 2, nonche' all'Organismo e
all'ufficio di supporto di cui all'art. 21;
b) per le spese di viaggio e di rappresentanza del
Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra
spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.
3. Il Capo di Gabinetto puo' delegare gli adempimenti
relativi alla gestione di cui al comma 1 a uno o piu'
dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche'
avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 4
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici
del Ministero per la gestione unificata delle spese di
carattere strumentale.
4. Ai servizi di supporto a carattere generale
necessari per l'attivita' degli uffici di diretta
collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati
maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, la competente Direzione generale del
personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione
delle necessarie unita' di personale civile e militare.».



 
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