Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30.07.2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Costa Etrusco Romana» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DISCIPLINARE IGT «COSTA ETRUSCO ROMANA»
Art. 1.
Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica "Costa Etrusco Romana" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Costa Etrusco Romana» Bianco;
«Costa Etrusco Romana» Rosso;
«Costa Etrusco Romana» Fiano;
«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata;
«Costa Etrusco Romana» Vermentino;
«Costa Etrusco Romana» Chardonnay;
«Costa Etrusco Romana» Sangiovese;
«Costa Etrusco Romana» Merlot;
«Costa Etrusco Romana» Syrah;
«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie:
Costa Etrusco Romana bianco:
Malvasia puntinata e/o Vermentino minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;
Fiano e/o Chardonnay massimo 25%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Costa Etrusco Romana rosso:
Montepulciano e/o Sangiovese minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;
Merlot massimo 25%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana», con la specificazione del vitigno, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai sottoelencati vitigni:
Fiano, Malvasia Puntinata, Vermentino, Chardonnay, Sangiovese, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon;
Possono concorrere alla prod.zione di detti vini sopra indicati, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ricade nella provincia di Roma e comprende l'intero territorio dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, S. Marinella, Fiumicino e Tolfa.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art 2 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:
«Costa Etrusco Romana» Bianco:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%.
«Costa Etrusco Romana» Rosso:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.
«Costa Etrusco Romana» Fiano:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%.
«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%;
«Costa Etrusco Romana» Vermentino:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%.
«Costa Etrusco Romana» Chardonnay:
produzione uva tonn/ettaro: 12,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%.
«Costa Etrusco Romana» Sangiovese:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.
«Costa Etrusco Romana» Merlot:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.
«Costa Etrusco Romana» Syrah:
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.
«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon;
produzione uva tonn/ettaro: 11,00;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%.
Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino di cui all'art. 2.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana », anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Costa Etrusco Romana» bianco o con specificazione di vitigno: 11,50%;
«Costa Etrusco Romana» rosso o con specificazione di vitigno: 12,00%.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino ad Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 2 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino 0,750 litri chiusi con tappatura raso bocca.
E' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.
 
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