Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 aprile 2011
Modifiche al decreto 8 novembre 2005 concernente le regole tecniche degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
d'intesa con
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39, comma 7-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n.311 che ha introdotto per gli esemplari di modelli di apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. la verifica tecnica e la certificazione di conformita' alle regole per il gioco lecito;
Visto il decreto direttoriale 8 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2005, n. 262, relativo alla specificazione delle caratteristiche tecniche e modalita' di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
Considerate le criticita', evidenziate dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione 2005/5055 avviata a seguito di denunce secondo cui il quadro normativo italiano e la sua applicazione da parte delle autorita' competenti creano ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento che non distribuiscono premi in denaro;
Considerata l'esigenza di modificare il decreto direttoriale 8 novembre 2005, al fine di chiarire il significato di abilita' su cui sono basati gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui al citato art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
Considerata l'opportunita' di contenere entro ragionevoli limiti temporali e di costo la durata delle fasi procedimentali preordinate al rilascio dei nulla osta di cui al comma 4, dell'art. 38, della legge 23 dicembre 2000, n.388;
Considerata l'opportunita' di escludere la verifica tecnica preventiva per alcune tipologie di apparecchi;
Considerate le ragioni di ordine e sicurezza pubblica nonche' le esigenze sia produttive che fiscali;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (Notifica 2010/0282/I);

Decreta:

Art. 1

1. Nel decreto direttoriale 8 novembre 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 2, la definizione di cui alla lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«per abilita', la capacita' fisica, mentale o strategica con cui il giocatore adegua la propria azione agli eventi di gioco di volta in volta proposti dall'apparecchio, al fine di conseguire il risultato piu' favorevole della partita»
b) all'art. 7, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tali convenzioni, per ciascuna verifica tecnica, devono prevederne la conclusione entro un obbligatorio termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna dell'apparecchio, nonche' l'importo massimo della tariffazione, proporzionato al costo dell'apparecchio oggetto della verifica.»
c) all'art. 7, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«6. Con riferimento al modello di apparecchio il cui funzionamento e' finalizzato a simulare le principali manifestazioni sensoriali di un'esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore se fosse veramente nella situazione rappresentata, la verifica tecnica di cui al comma 1 puo' essere effettuata esclusivamente mediante esame della scheda esplicativa e del registro delle manutenzioni, redatti secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 5. Per tali apparecchi, AAMS, per ragioni di economicita' e ragionevolezza, consente che la verifica tecnica avvenga in assenza della presentazione dell'esemplare del modello di apparecchio da parte dell'importatore e del produttore del medesimo apparecchio. Entro il 1° marzo di ciascun anno, AAMS con proprio decreto direttoriale individua le tipologie di apparecchi per i quali operano le disposizioni di cui ai precedenti periodi.»
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: Ferrara Il Capo della Polizia: Manganelli
 
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