Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l'articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 25 gennaio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di eta' anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attivita' lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e' considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita' specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purche', in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Il testo dell' art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
L'art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Il testo dell'articolo 1, commi 3, 90 e 91, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale), e' il seguente:
"Art. 1
commi 1-2 Omissis.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita'
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n.
243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della
vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova
in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
commi 4-89 Omissis.
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai
sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato della relazione tecnica di cui all'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono deliberati in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale,
nonche', relativamente agli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare e delle
forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi e'
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali
schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data
di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo
all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto
termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa la proroga del termine per l'espressione del
parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero
quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse
modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per
il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della
presente legge con le altre leggi dello Stato e
l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.".
- Il testo dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 243, (Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il
sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione
stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria), come modificato dall'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale), e' il seguente:
"Art. 1. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a:
a) liberalizzare l'eta' pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra
pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi estendendone l'operativita' anche alle
ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono
accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la
correttezza dei dati contributivi e previdenziali
concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni;
b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il
preventivo accordo del datore di lavoro per il
proseguimento dell'attivita' lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai
commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge
vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le
lavoratrici, e facendo comunque salva la facolta' per il
lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente secondo il sistema contributivo, di
proseguire in modo automatico la propria attivita'
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita' di totale
cumulabilita' tra pensione di anzianita' e redditi da
lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianita'
contributiva e dell'eta';
d) adottare misure volte a consentire la progressiva
anticipazione della facolta' di richiedere la liquidazione
del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di
decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare
l'entita' dei flussi di finanziamento alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
contestuale incentivazione di nuova occupazione con
carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta'
espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto
maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che
il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla
tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i
rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare
per i quali e' ammessa l'adesione, nonche' sulla facolta'
di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle
stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in
deroga alle disposizioni legislative che gia' prevedono
l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri
accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli
diversi dalla previdenza complementare di cui al citato
decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento
del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o
promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o
a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in
base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in
base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna forma
pensionistica complementare e non abbia esercitato la
facolta' di scelta in favore di una delle forme medesime
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi
del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi
dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare
alla previdenza complementare, detto contributo affluisca
alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il
contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori
all'interno del sistema della previdenza complementare,
definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilita' dei costi, alla trasparenza e portabilita',
al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al
fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
pensione aperti, nonche' il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma
pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme
pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni
dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e
indipendenti per il conferimento dell'incarico di
responsabile dei fondi pensione nonche' l'incentivazione
dell'attivita' di eventuali organismi di sorveglianza
previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare
in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della
contitolarita' con i propri iscritti del diritto alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
e' tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei
fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei
relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento
di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di
oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle
necessarie compensazioni in termini di facilita' di accesso
al credito, in particolare per le piccole e medie imprese,
di equivalente riduzione del costo del lavoro e di
eliminazione del contributo relativo al finanziamento del
fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al
tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza
complementare a vincoli in tema di cedibilita',
sequestrabilita' e pignorabilita' analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo
dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio
dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale
del limite massimo di esclusione dall'imponibile
contributivo delle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'omogeneita' del sistema di vigilanza
sull'intero settore della previdenza complementare, con
riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le
procedure amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'attivita' di alta vigilanza
mediante l'adozione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, di direttive generali in
materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
essa attribuite, del compito di impartire disposizioni
volte a garantire la trasparenza delle condizioni
contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di
disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali,
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione
del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esercizio, di riconoscimento della personalita'
giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli
statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per
la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilita'
di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di
escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
delle piccole e medie imprese, la deducibilita' fiscale
della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore
percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di
quello piu' favorevole all'interessato, anche con la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare
il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle
attivita' delle forme pensionistiche rendendone piu'
favorevole il trattamento in ragione della finalita'
pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare
la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche
complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto
annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella
gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli iscritti cosi come nell'esercizio dei
diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione del
lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste
dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di
emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da
lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro
autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza
e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali
predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili
riferite alle attivita' rispettivamente assistenziali e
previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di
evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire la quantificazione e la corretta imputazione
degli interventi di riequilibrio a carico della finanza
pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le possibilita' di sommare i
periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente,
con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
maturato almeno quaranta anni di anzianita' contributiva,
indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del
trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di
calcolo. Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti di
assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento
dell'eta' pensionabile;
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui al
comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli
incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da
12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di
lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previo confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le
regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
conto delle specificita' dei singoli settori e
dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del
lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato
amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni
pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a
parita' di anzianita' contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti
che presentano situazioni di disabilita' riconosciuta ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' per i soggetti che assistono
familiari conviventi che versano nella predetta situazione
di disabilita';
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale
da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti
per l'accesso al pensionamento di anzianita';
t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo
contributivo nei confronti di tale gestione,
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di previdenza
obbligatoria, al fine di conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione a carico delle
predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1°
gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella
misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento e'
quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino
all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38,
comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001
e, per gli anni successivi, in base alle variazioni
integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo
periodo concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale, delle province autonome e degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.
L'importo complessivo assoggettato al contributo non puo'
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso
contributo, all'importo di cui al primo periodo della
presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili
con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31
dicembre 2007 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del
diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel
sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di
anzianita' contributiva maturati fino alla data di
conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai
fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo
i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente
esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in
qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei
requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da
ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante
l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento,
con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione e' liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza
di un requisito di anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni;
2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che
accedono al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
trattamento di pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al
trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio
ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei
requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come
riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il
primo semestre dell'anno;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma
e al comma 7.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
dicembre dell'anno 2012, puo' essere stabilito il
differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B
allegata alla presente legge, qualora, sulla base di
specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre
2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato,
risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare
quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso
al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
Tabella B;
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonche' dei rispettivi dirigenti continua ad essere
disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e'
confermata la possibilita' di conseguire il diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in
presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalita'
finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di
assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione
dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a
49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di
cui all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze
dei settori di attivita';
b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore
delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi
per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati
con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta
anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui
all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto
delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7,
soluzioni alternative, a decorrere dal 2008,
sull'elevazione dell'eta' media di accesso al
pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi
6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di
eta' anagrafica e anzianita' contributiva, nonche' sul
processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia
sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello
del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente
equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui
ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai principi ispiratori del presente
comma i regimi pensionistici di cui all'articolo 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' gli
altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i
lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive
peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di
attivita';
c) prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative
a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento,
per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non
meno di un anno in eta' compresa tra i 14 e i 19 anni, a
quaranta anni di anzianita' contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi
per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera
c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati
con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta
anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui
all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il
posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli
oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi
indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al
pensionamento di anzianita', possono rinunciare
all'accredito contributivo relativo all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio
della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a
tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dell'esercizio della predetta
facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro
avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta
interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di
cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla
data della prima scadenza utile per il pensionamento
prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facolta', sulla base
dell'anzianita' contributiva maturata alla data della
medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli
adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione automatica al costo della vita
durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da
lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la lettera i), la
seguente:
«i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa».
15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla
verifica dei risultati del sistema di incentivazione
previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne
l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria del sistema
pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati
forniti dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel
primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al
comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianita' entro il
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarieta'
di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gia' intervenuti,
alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti
alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui ai commi 18
e 18-bis che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa
vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del numero di 15.000 domande di pensione,
il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui ai commi 18 e
18-bis.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori
entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2
sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonche'
a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle
forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori
autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre
periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Nucleo di
valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di
20 membri con particolare competenza ed esperienza in
materia previdenziale nei diversi profili giuridico,
economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo
non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e'
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le
modalita' organizzative e di funzionamento del Nucleo, la
remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti
per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale, il numero e le
professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali o di altre
amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo
medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al
coordinamento del personale della struttura di supporto del
Nucleo e' preposto senza incremento della dotazione
organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei
limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione
di spesa il Nucleo puo' avvalersi di professionalita'
tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di
questioni attinenti le competenze istituzionali dello
stesso».
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa,
conseguentemente all'incremento del numero dei componenti
del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale
disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in
atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi
dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS e' istituito il Casellario centrale
delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato
«Casellario», per la raccolta, la conservazione e la
gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai
lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione
di trattamenti di disoccupazione o di altre indennita' o
sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque
l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori
autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere
obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti
previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le
amministrazioni interessati, sono definite le informazioni
da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute
nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le
modalita', la periodicita' e i protocolli di trasferimento
delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge,
gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i
dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri
archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle
posizioni assicurative condivisa tra tutte le
amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo
modalita' di consultazione e di scambio di dati
disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le
necessarie integrazioni, il Casellario consente
prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo annuale
previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia
contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il
diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la
certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di
pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23
trasmesse secondo le modalita' e la periodicita' di cui al
comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato
dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento
degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad
organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati
relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto
di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero
dell'interno, secondo le modalita' di cui al comma 24,
relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini
extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le
malattie invalidanti, codificate secondo la vigente
classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale
delle malattie - Modificazione clinica) dell'Organizzazione
mondiale della sanita', trasmesse da istituzioni, pubbliche
o private, che accertino uno stato di invalidita' o di
disabilita' o che eroghino trattamenti pensionistici od
assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le
modalita' di cui al comma 24 e i principi di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Tali informazioni confluiscono altresi nel Casellario
centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di
competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute
nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del
Casellario centrale dei pensionati, la base per le
previsioni e per la valutazione preliminare sulle
iniziative legislative e regolamentari in materia
previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio
possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata
da parte del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti
autorizzati a fini di programmazione, nonche' per adempiere
agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la
spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge
24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli
enti previdenziali direttive in merito all'individuazione
del settore economico di appartenenza delle aziende e dei
lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei
criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della
rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione
di inizio e cessazione di attivita' e degli adempimenti
contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori
autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la
tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento
delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a
riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore
funzionalita' ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata
e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai
criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonche' a quelli indicati
nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad
esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1,
delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro
beneficiario,».
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si
procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti
di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore
degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria
integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di
ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con
l'obbligo della gestione separata, istituire sia
direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma
1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari».
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi
fra loro, nonche' includere altre categorie professionali
similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive
di una protezione previdenziale pensionistica, alle
medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), e'
aggiunto il seguente periodo: «l'aliquota contributiva ai
fini previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale
del contributo, puo' essere modulata anche in misura
differenziata, con facolta' di opzione degli iscritti;».
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la
disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del
trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di
realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta
nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti
privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in persona
giuridica di diritto privato sia intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo n. 104 del 1996 .
39. Le societa' professionali mediche ed
odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le
societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento
col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in
conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli
specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per
cento del fatturato annuo attinente a prestazioni
specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario
nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di
rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime
societa' indicano i nominativi dei medici e degli
odontoiatri che hanno partecipato alle attivita' di
produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale
contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi
relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali
e' previsto il versamento del contributo previdenziale ad
opera delle singole regioni e province autonome, quali gli
specialisti accreditati ad personam per la branca a
prestazione o associazioni fra professionisti o societa' di
persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto
previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e
11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41,
con la legge finanziaria si provvede, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, a determinare la
variazione delle aliquote contributive e fiscali e a
individuare i lavoratori interessati, nonche' a definire la
copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti
legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai
sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei
quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,
sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro,
ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2,
lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere
una proroga di venti giorni per l'espressione del parere,
qualora cio' si renda necessario per la complessita' della
materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
periodo all'esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate relativamente
all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati
dalla presente legge, nonche' con riferimento all'esigenza
di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto
termine e' invece prorogato di venti giorni nel caso in cui
sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la
proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo
periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo
comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i
testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine
ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai
commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalita'
di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati
gia' emanati i testi unici di cui al comma 50, le
disposizioni integrative e correttive andranno formulate
con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti
disposizioni in essi ricomprese.
50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la
legislazione previdenziale, con particolare riferimento al
regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla
vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi recanti
testi unici delle disposizioni legislative vigenti in
materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare che, in funzione di una piu' precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse
competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione
delle procedure amministrative, anche con riferimento alle
correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote contributive, siano volti a
modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente
norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione
delle prestazioni, all'attivita' amministrativa e
finanziaria degli enti preposti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo e'
altresi' delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici,
disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo
criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori
produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello
comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con
riferimento alle aree di particolare problematicita',
rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni
professionali e sindacali nella gestione della previdenza,
anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla
graduale sostituzione dei criteri induttivi per
l'accertamento della manodopera impiegata con criteri
oggettivi. Dall'emanazione dei testi unici non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli
schemi di decreto recanti il testo unico in materia di
previdenza complementare, si applicano i principi e i
criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le
modalita' di cui ai commi da 41 a 49.
51. Lo schema del decreto legislativo in materia di
previdenza obbligatoria di cui al comma 50 e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti entro il
novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni
esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine il decreto e' adottato
anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria
di cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni
correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di
cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del
decreto legislativo in materia di previdenza obbligatoria
di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, e' costituito un gruppo di lavoro
composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
54.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario
relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di
pensionati gia' iscritti a regimi previdenziali
sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo
e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai
vigenti regimi integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera
p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
devono intendersi nel senso che la perequazione automatica
delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al
complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357. All'assicurazione generale obbligatoria fa
esclusivamente carico la perequazione sul trattamento
pensionistico di propria pertinenza.".
- Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
e' il seguente:
"Art. 12. Interventi in materia previdenziale.
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma
inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianita' contributive non e'
gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine
servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza
triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima
della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata
emanazione del predetto decreto direttoriale comporta
responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e'
effettuato sulla base del procedimento di cui al comma
12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' indicati al
comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in
vigore in misura pari all'incremento della predetta
speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al
triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e
lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di
diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di
frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in
mesi si determina moltiplicando la parte decimale
dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti
di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento
viene effettuato con arrotondamento al primo decimale.
Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai
requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi
1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la
periodicita' temporale dell'adeguamento dei requisiti di
cui al presente comma a quella prevista per la procedura di
cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo
adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicita'
triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio
2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30
giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel
triennio precedente della speranza di vita all'eta'
corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della
popolazione residente in Italia.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'
articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che
l'adeguamento di cui al presente comma non opera in
relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per
i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
il raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All' articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l' articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' rticolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.".

- Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n.
243 del 2004, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2003, e' il seguente:
"Art. 1. Finalita' e definizioni.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel
dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del 23
novembre 1993, del Consiglio, cosi' come modificata dalla
direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, del Parlamento
europeo e del Consiglio, sono dirette a regolamentare in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno
rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i
profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla
organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per:
a) «orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di
lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue
funzioni;
b) «periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non
rientra nell'orario di lavoro;
c) «lavoro straordinario»: e' il lavoro prestato oltre
l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo
3;
d) «periodo notturno»: periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e
le cinque del mattino;
e) «lavoratore notturno»:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero
impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo
le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In
difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre
ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e'
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) «lavoro a turni»: qualsiasi metodo di organizzazione
del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori
siano successivamente occupati negli stessi posti di
lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo
rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e
il quale comporti la necessita' per i lavoratori di
compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane;
g) «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui
orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a
turni;
h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore impiegato
quale membro del personale viaggiante o di volo presso una
impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o
merci, sia per conto proprio che per conto di terzi su
strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto
fisso non ferroviario;
i) «lavoro offshore»: l'attivita' svolta
prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli
impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente
o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione
o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli
idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a
tali attivita', effettuate sia a partire da una
installazione offshore che da una nave;
l) «riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori
dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e'
espressa in unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e
continui per evitare che essi, a causa della stanchezza
della fatica o di altri fattori che perturbano la
organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad
altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a
breve o a lungo termine;
m) «contratti collettivi di lavoro»: contratti
collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative.".
- Il testo dell'Allegato 1 della citata legge, n. 247
del 2007, e' il seguente:
"Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

- Per il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge, n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2

Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e
relativa documentazione

1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia' maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneita' alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalita' di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attivita' di cui all'articolo 1.
6. Il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 66 del
2003, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), e' il
seguente:
"Art. 18. Qualificazione iniziale.
1. I conducenti muniti della carta di qualificazione
del conducente devono aver compiuto:
a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
merci per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di
cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di
formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;
b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto
di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19,
comma 2-bis;
b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al
trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida
delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il
corso di formazione iniziale accelerato di cui all'articolo
19, comma 2-bis.
c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;
d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con
percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al
trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di
aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di
cui all'articolo 19, comma 2-bis;
e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri per cui e' richiesta la patente di guida delle
categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso
formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19,
comma 2-bis.
2. La carta di qualificazione del conducente
sostituisce il certificato di abilitazione professionale di
tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. I conducenti gia' titolari della carta di
qualificazione del conducente per effettuare trasporto di
merci, che intendono conseguire anche la carta di
qualificazione del conducente per effettuare trasporto di
passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente
la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova
qualificazione.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nel settore turistico il datore di lavoro che
non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti
al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il
terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva
risultino in maniera inequivocabile la tipologia
contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione
e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro
sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione
dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro
il ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.".
- Il testo del comma 2 dell'articolo 4-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L.
17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente:
"2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di
lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il
datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio
della attivita' lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste
dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il datore
di lavoro pubblico puo' assolvere all'obbligo di
informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo
giorno del mese successivo alla data di assunzione, della
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il
personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165."
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 1997 n.
152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente
l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
1997, n. 135.



 
Art. 3
Meccanismo di salvaguardia

1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parita' degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
 
Art. 4
Modalita' attuative

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento:
a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;
c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all'articolo 2;
d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
e) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1;
f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attivita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 6;
g) alla individuazione dei criteri di priorita' di cui all'articolo 3;
h) alle forme e modalita' di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), e' il seguente:
"Art. 14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".



 
Art. 5
Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita' annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi' come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro), e' il seguente:
"Art. 1. Esercizio della professione di consulente del
lavoro.
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non
sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo
di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da
coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del
lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo
il disposto del successivo articolo 40, nonche' da coloro
che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne
comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province
nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli
adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente
legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860 , nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere
in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al
primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e'
richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle
predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario
di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.".
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30) e'
il seguente:
"Art.13.Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica.
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di
lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla
conclusione delle attivita' di verifica compiute nel corso
del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di
lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino
alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di
cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell' articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in
materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative,
essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale
obbligato in solido alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.".



 
Art. 6
Disposizioni sanzionatorie

1. Ferme restando l'applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell'indebito e le sanzioni penali prescritte dall'ordinamento nel caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all'articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione e' tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.
2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicita' della documentazione di cui all'articolo 2.
 
Art. 7
Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della citata
legge n. 247 del 2007 si veda nelle note alle premesse.



 
Allegato 1

(di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)

Elenco n. 1



|========|=================================================| | Voce | Lavorazioni | |========|=================================================| | 1462 | Prodotti dolciari; additivi per bevande e | | | altri alimenti | |--------|-------------------------------------------------| | | Lavorazione e trasformazione delle resine | | 2197 | sintetiche e dei materiali polimerici | | | termoplastici e termoindurenti; produzione | | | di articoli finiti, etc. | |--------|-------------------------------------------------| | 6322 | Macchine per cucire e macchine rimagliatrici | | | per uso industriale e domestico | |--------|-------------------------------------------------| | 6411 | Costruzione di autoveicoli e di rimorchi | |--------|-------------------------------------------------| | | Apparecchi termici: di produzione di vapore, | | 6581 | di riscaldamento, di refrigerazione, di | | | condizionamento | |--------|-------------------------------------------------| | 6582 | Elettrodomestici | |--------|-------------------------------------------------| | 6590 | Altri strumenti ed apparecchi | |--------|-------------------------------------------------| | 8210 | Confezione con tessuti di articoli per | | | abbigliamento ed accessori; etc. | |--------|-------------------------------------------------| | | Confezione di calzature in qualsiasi | | 8230 | materiale, anche limitatamente a singole | | | fasi del ciclo produttivo | |========|=================================================|


 
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