Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre 2010;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.
2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonche' disciplinano i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2
Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.
1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4. All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3
Fabbisogno sanitario

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilita' in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilita' delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale standard. Resta altresi' fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 68, dell'art. 2, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2010):
«68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2 a
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla
verifica positiva degli adempimenti regionali e' fissata
nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme
di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che
accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per
quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per
cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta
quota si provvede a seguito dell'esito positivo della
verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente
e dalla presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis, dell'art.
1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta
modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale
fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le medesime quote vincolate all'atto
dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni
in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133»:
«Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP
alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere
dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41, comma 1, e 42,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle
regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli
articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto
legislativo n. 446 del 1997.
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle
specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto
ordinario si considera come dotazione propria il gettito
dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato
all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al
netto dell'ammontare della quota di cui all'art. 26, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle
spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in
applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, nonche', limitatamente alla regione
Toscana, della somma spettante ai sensi dell'art. 4 della
legge 8 aprile 1999, n. 87.
3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica un fondo di garanzia per
compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali
minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento
rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute
nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in
ciascuno degli anni relativi al periodo 2001-2004 un
gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento
superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle
eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti
ai sensi dell'art. 7 ovvero sulle spettanze a titolo di
compartecipazione all'accisa sulle benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare
sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la
tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad
assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato
finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP
e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata
all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti
correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art.
40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».



 
Art. 4
Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.
3. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.
 
Art. 5
Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, puo' ridurre le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.
3. Non puo' essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' superiore a 0,5 punti percentuali.
4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 16, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
e' determinata applicando al valore della produzione netta
l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal
comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'art. 45.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma
1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
sensi dell'art. 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per
cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
di un punto percentuale. La variazione puo' essere
differenziata per settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi.».



 
Art. 6
Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base e' pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2012, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 2013.
8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5 e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.
9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF e' esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 15.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi»:
«Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per
cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 di
importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non
e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche'
in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'art. 165.
Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi.».
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000
euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a)
e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal
giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia
di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle
detrazioni di cui al comma 1 del presente art. nonche' agli
articoli 13, 15 e 16, nonche' delle detrazioni previste da
altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di
ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di
690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato
dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione
della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947:
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.
- Si riporta il testo dei commi 83 e 86, dell'art. 2,
della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010):
«83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, comma
2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro
i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti
giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad
attuare il piano, adottando altresi' tutti gli atti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso
previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali
e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente
all'art. 12 e all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in
attuazione dell'art. 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione commissario ad acta per l'intera
durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le
misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali da esso implicati in quanto presupposti o
comunque correlati e necessari alla completa attuazione del
piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed esatta
attuazione del piano a tutti i livelli di governo del
sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione
di nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
art., in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
in via automatica, i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo.».
«86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo.».



 
Art. 7

Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto
ordinario

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 3,
della legge 28 dicembre 1995 n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica»:
«2. A decorrere dall'anno 1997, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo
perequativo per la corresponsione in favore delle regioni
di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del
gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12
a 14 del presente art. e l'ammontare dei trasferimenti
indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale
importo e' aumentato per gli anni successivi del tasso
programmato di inflazione previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento
percentuale della quota spettante a ciascuna regione e'
calcolato con riferimento alla differenza, calcolata sui
valori per abitante, tra importo dei trasferimenti
soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente
legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le
regioni ove tale differenza e' inferiore al valore medio,
le quote del fondo perequativo aumentano in relazione
diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la
regione ove la differenza e' minima e pari al tasso
d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza
e' massima. Quando in una regione il gettito dell'accisa
diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del
fondo perequativo viene ridotta in misura pari al 50 per
cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza
e' superiore al valore medio e per le regioni del
Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole
regioni aumentano tutte in misura pari al tasso
d'inflazione programmato.».
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione si veda
nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 5 maggio
2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»:
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi sulle modalita'
di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di
finanziamento). - 1. Al fine di adeguare le regole di
finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti
alle regioni, nonche' al principio di autonomia di entrata
e di spesa fissato dall'art. 119 della Costituzione, i
decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di
competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione nonche' delle spese relative a
materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle
quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali
spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al
numero 1);
3) spese finanziate con i contributi speciali, con
i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all'art. 16;
b) definizione delle modalita' per cui le spese
riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate
nel rispetto dei costi standard associati ai livelli
essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da
erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su
tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalita' per cui per la spesa
per il trasporto pubblico locale, nella determinazione
dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della
fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il
territorio nazionale nonche' dei costi standard;
d) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il
gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi,
di tributi propri derivati, di cui all'art. 7, comma 1,
lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della
compartecipazione regionale all'IVA nonche' con quote
specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire
nelle predette condizioni il finanziamento integrale in
ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al
primo periodo sono finanziate anche con il gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il
gettito dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
e con quote del fondo perequativo di cui all'art. 9;
f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle
rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;
g) definizione delle modalita' per cui le aliquote
dei tributi e delle compartecipazioni destinati al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno
corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni,
valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una
sola regione; definizione, altresi', delle modalita' per
cui al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di
cui all'art. 9;
h) definizione delle modalita' per cui l'importo
complessivo dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
2), fatta eccezione per quelli gia' destinati al fondo
perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere
sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito derivante
dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul
livello sufficiente ad assicurare al complesso delle
regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare
esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti
soppressi;
i) definizione delle modalita' per cui agli oneri
delle funzioni amministrative eventualmente trasferite
dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'art. 118 della
Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura
finanziaria coerenti con i principi della presente legge e
secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno
seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al
relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto
dal presente art. per le spese riconducibili al comma 1,
lettera a), numero 1).
3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero
1), sono comprese quelle per la sanita', l'assistenza e,
per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo
svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle
regioni dalle norme vigenti.».



 
Art. 8
Ulteriori tributi regionali

1. Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.
3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.
4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, e' soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 190, del regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore»:
«Art. 190. (..) - E' istituita una tassa per le Opere
delle Universita' o Istituti superiori, cui sono soggetti
tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio
professionale.
L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta.
L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto
della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le
professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del
titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo
professionale.
All'opera di ciascuna Universita' o Istituto, oltre
alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le
quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a
carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica,
e' devoluto il complessivo provento della tassa predetta,
pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico
conferito dall'Universita' o Istituto medesimo.
Ai laureati o diplomati, che versino all'opera
dell'Universita' o Istituto, presso cui hanno conseguito la
laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire
mille, e' conferito dal rettore o direttore il titolo di
benemeriti dell'opera dell'Universita' o Istituto medesimo.
E' inoltre istituito un contributo speciale per opere
sportive e assistenziali nella misura di lire 50 che tutti
gli studenti delle Universita' e degl'Istituti superiori
debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di
corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 121, del decreto del
presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, recante
«Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382»:
«Art. 121 (Percezione e ripartizione delle entrate gia'
spettanti agli enti pubblici). - Le entrate di cui al primo
comma dell'art. precedente, derivanti da contributi o
imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o
comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o
immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella
quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono
situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge
16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.
Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite
dai comuni, province o comunita' montane nel caso in cui
siano relative a funzioni trasferite a questi enti.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 6 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime»:
«Art. 1. (..) - I canoni annui relativi alle
concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e
pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai
sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e
degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di
esecuzione del codice della navigazione, approvato con
D.P.R. n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni
aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla
base delle variazioni del potere d'acquisto della lira,
accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei
canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni
attuative del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purche'
il titolo concessorio non contenga la determinazione
definitiva del canone.».
«Art. 5. - 1. Le somme per canoni demaniali
eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute
per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con
quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del
presente decreto.
1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni
demaniali marittime aventi finalita' turistico-ricreative
versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere
dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 03, comma 1, sono
compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in
base alla medesima disposizione.»
«Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari
a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative
alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , queste
sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le
regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle
concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le
finalita' di cui al citato art. 59, applicando i canoni
determinati ai sensi dell'art. 04 del presente decreto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni e'
devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla
riscossione dei canoni di cui all'art. 04 rispetto a quello
gia' previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.
3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni
predispongono, sentita l'autorita' marittima, un piano di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver
acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e
delle associazioni regionali di categoria, appartenenti
alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel
settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5 della
legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario»:
«Art. 2 (Imposta sulle concessioni statali). -
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle
concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel
territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni
per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in
misura non superiore al triplo del canone di concessione.
L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente
e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e'
riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti
alla riscossione del canone stesso.».
«Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali). - 1. Le
tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e
provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle
loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle
funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli
117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita
tariffa approvata con decreto del Presidente della
Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata
con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni
governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di
quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle
concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a
ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere
corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o
provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento
od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia
governativa che regionale o comunale, l'ammontare del
tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di
entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o
atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di
ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del
tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90
per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque
non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo
particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci
delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e
comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere
abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore
della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli
stessi principi e criteri direttivi, entro due anni
dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1,
possono essere emanati decreti delegati modificativi della
tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni
anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad
alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli
importi determinati per il periodo precedente, ovvero in
misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento
disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni
governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla
riscossione delle tasse sulle concessioni regionali
provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata
corrisposta la tassa di concessione regionale, non e'
soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto
o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del
territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non
disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al
comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che
regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore
il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.»
«Art. 5 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche). - La tassa per l'occupazione di spazi ed aree
si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche
appartenenti alle Regioni ed e' disciplinata, per quanto
non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato
che regolano l'analogo tributo provinciale.
Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in
misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50
per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le
corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree
appartenenti alle province.
All'accertamento, liquidazione e riscossione della
tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli Uffici
competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo
tributo provinciale.».
- Si riporta il testo degli articoli da 90 a 95 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia
fiscale»:
«Art. 90 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili). - 1. A decorrere
dall'anno 2001 e' istituita l'imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito e'
destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di
monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e
all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle
zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal
decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre
1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'art. 92
e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni
decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli
aeroporti civili.
2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico
derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili,
situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede
l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le
diverse regioni interessate in merito alle risorse
derivanti dall'applicazione dell'imposta.
3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene
effettuata al proprio interno da ciascuna regione e
provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento
e di disinquinamento acustico presentati dai comuni
dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati
dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in
conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente del 20
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
24 settembre 1999.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' applicative dell'imposta.».
«Art. 91 (Soggetto obbligato ed esenzioni). - 1. Il
soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui
all'art. 90 e' l'esercente dell'aeromobile, il quale
provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto
giorno del mese successivo ad ogni semestre.
2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di
Stato, sanitari e di emergenza.».
«Art. 92 (Determinazione e versamento dell'imposta). -
1. L'imposta di cui all'art. 90 e' determinata, sulla base
dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata
nelle norme sulla certificazione acustica internazionale,
nelle seguenti misure:
a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione
di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per
ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al
decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica
senza certificazione acustica;
b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione
di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per
ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al
decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le
caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI
alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile,
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616;
c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione
di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per
ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al
decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le
caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI
alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma
e ad elica muniti di certificazione acustica.
2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle
regioni o delle province autonome interessate, essere
elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o
l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di
maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei
trasporti e della navigazione con proprio decreto.
3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle
regioni, se e in che misura le finalita' indicate al comma
1 dell'art. 90 siano state realizzate con l'utilizzo del
gettito gia' acquisito. In caso di esito positivo, con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al
comma 1 possono essere modificate.».
«Art. 93 (Poteri delle regioni e delle province
autonome). - 1. Le misure dell'imposta di cui all'art. 92
possono essere variate con apposita legge dalle regioni e
dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno,
con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non
superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la
collettivita' nazionale.
2. Le regioni e le province autonome possono, con
legge, differenziare su base territoriale le misure
dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in
relazione alla densita' abitativa dell'intorno
aeroportuale.».
«Art. 94 (Sanzioni e contenzioso). - 1. Per l'omessa
presentazione della dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta
dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la
sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della
maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione
attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire
2.000.000. Per omesso versamento del tributo e' dovuta la
sanzione nella misura stabilita dall'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le
modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni.
3. Le regioni e le province autonome, con apposita
legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione
amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei
confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base
del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui
all'art. 90, superino le soglie predefinite di livello
massimo di rumore accettabile definito dal Ministro
dell'ambiente.».
«Art. 95 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta
erariale sugli aeromobili di cui all'art. 10 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e
l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
2. La perdita di gettito per lo Stato derivante
dall'applicazione del comma 1 e' compensata da una
contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti
per le regioni a statuto ordinario.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2
e alla copertura della perdita di gettito per l'erario
derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma
1, relativamente alle regioni e province autonome.».



 
Art. 9

Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta
all'evasione fiscale

1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita' di condivisione degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 7 e 25 della
citata legge n. 42 del 2009:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi in ordine alla
determinazione dell'entita' e del riparto del fondo
perequativo a favore delle regioni). - 1. I decreti
legislativi di cui all'art. 2, in relazione alla
determinazione dell'entita' e del riparto del fondo
perequativo statale di carattere verticale a favore delle
regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma,
lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del fondo perequativo a favore delle
regioni con minore capacita' fiscale per abitante,
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'art. 8,
comma 1, lettera a), numero 1), nonche' da una quota del
gettito del tributo regionale di cui all'art. 8, comma 1,
lettera h), per le spese di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate
senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di perequazione delle
differenze delle capacita' fiscali in modo tale da ridurre
adeguatamente le differenze tra i territori con diverse
capacita' fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e
senza impedirne la modifica nel tempo conseguente
all'evoluzione del quadro economico-territoriale;
c) definizione delle modalita' per cui le risorse del
fondo devono finanziare:
1) la differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 8,
comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalita'
di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 8 e
il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati,
determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito
prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonche'
dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso
regionale nell'attivita' di recupero fiscale, in modo da
assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti
al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle
prestazioni;
2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera
g) del presente articolo;
d) definizione delle modalita' per cui la
determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul
fondo perequativo tiene conto delle capacita' fiscali da
perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione
intervenuta in attuazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare
l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;
e) e' garantita la copertura del differenziale
certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo
gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla
lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione
con riferimento alla quale e' stato determinato il livello
minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare
l'integrale finanziamento delle spese per i livelli
essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo
gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il
differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello
Stato;
f) definizione delle modalita' per cui le quote del
fondo perequativo per le spese di parte corrente per il
trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre
adeguatamente le differenze tra i territori con diverse
capacita' fiscali per abitante e, per le spese in conto
capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui e'
assicurata l'integrale copertura;
g) definizione delle modalita' in base alle quali per
le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2),
le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai
seguenti criteri:
1) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ossia
quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo
regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), supera il
gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse
dal fondo;
2) le regioni con minore capacita' fiscale, ossia
quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo
regionale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), e'
inferiore al gettito medio nazionale per abitante,
partecipano alla ripartizione del fondo perequativo,
alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre
regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le
differenze interregionali di gettito per abitante per il
medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per
abitante;
3) la ripartizione del fondo perequativo tiene
conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una
soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all'art. 2, del fattore della dimensione demografica in
relazione inversa alla dimensione demografica stessa;
h) definizione delle modalita' per cui le quote del
fondo perequativo risultanti dalla applicazione della
lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni
annuali. L'indicazione non comporta vincoli di
destinazione.».
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi relativi ai
tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito
dei tributi erariali). - 1. I decreti legislativi di cui
all'art. 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via
prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), in grado di finanziare le spese derivanti
dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la
Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e
concorrente nonche' le spese relative a materie di
competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le
regioni esercitano competenze amministrative;
b) per tributi delle regioni si intendono:
1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati
da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle
regioni;
2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi
erariali;
3) i tributi propri istituiti dalle regioni con
proprie leggi in relazione ai presupposti non gia'
assoggettati ad imposizione erariale;
c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1),
le regioni, con propria legge, possono modificare le
aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei
limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale
e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi
di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria
legge, possono introdurre variazioni percentuali delle
aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni
entro i limiti fissati dalla legislazione statale;
d) le modalita' di attribuzione alle regioni del
gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello
Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono
definite in conformita' al principio di territorialita' di
cui all'art. 119 della Costituzione. A tal fine, le
suddette modalita' devono tenere conto:
1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale
presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo
puo' essere identificato nel domicilio del soggetto
fruitore finale;
2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi
basati sul patrimonio;
3) del luogo di prestazione del lavoro, per i
tributi basati sulla produzione;
4) della residenza del percettore, per i tributi
riferiti ai redditi delle persone fisiche;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono
senza vincolo di destinazione.».
«Art. 25 (Principi e criteri direttivi relativi alla
gestione dei tributi e delle compartecipazioni). - 1. I
decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al
sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni,
nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed
enti locali nella scelta delle forme di organizzazione
delle attivita' di gestione e di riscossione, sono adottati
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di collaborazione
delle regioni e degli enti locali con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle
entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle
entrate per la gestione organica dei tributi erariali,
regionali e degli enti locali;
b) definizione, con apposita e specifica convenzione
fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole
regioni e gli enti locali, delle modalita' gestionali,
operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di
attivita' di recupero dell'evasione.».



 
Art. 10
Gestione dei tributi regionali

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalita' gestionali e operative dei tributi regionali, nonche' di ripartizione degli introiti derivanti dall'attivita' di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresi' la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalita' stabilite al comma 2, le attivita' di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalita' di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonche' il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni.
5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere la possibilita' per le regioni di definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.
6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5.
7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi e' svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l'Agenzia delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 59, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da
tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e
del recupero di gettito nella lotta all'evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma
12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta societa'.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, della citata legge
n. 42 del 2009:
«Art. 5 (Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica). - 1. I decreti legislativi di cui
all'art. 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della
Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile
di coordinamento della finanza pubblica, di seguito
denominata «Conferenza», di cui fanno parte i
rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di
governo, e ne disciplinano il funzionamento e la
composizione, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli
obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in
relazione ai livelli di pressione fiscale e di
indebitamento; concorre alla definizione delle procedure
per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali
interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in
particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
convergenza di cui all'art. 18; verifica la loro attuazione
ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli
indici di virtuosita' e dei relativi incentivi; vigila
sull'applicazione dei meccanismi di premialita', sul
rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro
funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto
utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di
efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica
l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per
gli interventi di cui all'art. 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del
funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni, ivi compresa la
congruita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera d);
assicura altresi' la verifica delle relazioni finanziarie
tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle
risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto
alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o
adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e
delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite
dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli
regionali e di quelli delle province autonome tutti gli
elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui
all'art. 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento
delle attivita' istruttorie e di supporto necessarie; a
tali fini, e' istituita una banca dati comprendente
indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei
servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare
il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la
realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai
fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio e
promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi
livelli di governo interessati all'attuazione delle norme
sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse
alle Camere.».



 
Art. 11

Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.
2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009
si veda nelle note all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 5 della legge n. 42 del 2009
si veda nelle note all'art. 10.



 
Art. 12
Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai
comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale
all'IRPEF.
1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalita' e permanenza.
2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo procedimento puo' essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalita' stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonche' le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.
5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
n. 42 del 2009:
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi concernenti il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta'
metropolitane). - 1. I decreti legislativi di cui all'art.
2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni,
province e citta' metropolitane, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni
di comuni, province e citta' metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con
i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all'art. 16;
b) definizione delle modalita' per cui il
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
1), e dei livelli essenziali delle prestazioni
eventualmente da esse implicate avviene in modo da
garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno
standard ed e' assicurato dai tributi propri, da
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e
regionali, da addizionali a tali tributi, la cui
manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della dimensione
demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
c) definizione delle modalita' per cui le spese di
cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il
gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al
gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla
capacita' fiscale per abitante;
d) definizione delle modalita' per tenere conto del
trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle
province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'art. 118
della Costituzione e secondo le modalita' di cui all'art. 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare,
per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di
tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al
finanziamento ed al trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali
diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera
a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti
destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'art. 13 e dei
contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi
erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione;
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti locali per
l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e
salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con
particolare riferimento alla specificita' dei piccoli
comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione
complessiva non inferiore a una soglia determinata con i
decreti legislativi di cui all'art. 2, dei territori
montani e delle isole minori.».
- Si riporta il testo dell'art. 120 della
Costituzione:
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».



 
Art. 13
Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonche' della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 42 del
2009 si veda nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni
in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province»:
«Art. 4 (Metodologia per la determinazione dei
fabbisogni standard). - 1. Il fabbisogno standard, per
ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto
conto delle specificita' dei comparti dei Comuni e delle
Province, e' determinato attraverso:
a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di
natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da
banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione
diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e
alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o
integrazione delle informazioni contenute nei certificati
contabili;
b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei
livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla
base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna
funzione fondamentale e ai relativi servizi;
c) l'analisi dei costi finalizzata alla
individuazione di quelli piu' significativi e alla
determinazione degli intervalli di normalita';
d) l'individuazione di un modello di stima dei
fabbisogni standard sulla base di criteri di
rappresentativita' attraverso la sperimentazione di diverse
tecniche statistiche;
e) la definizione di un sistema di indicatori, anche
in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli
obiettivi definiti, significativi per valutare
l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di
migliorarli.
2. Il fabbisogno standard puo' essere determinato con
riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo
servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla
natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo
presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009,
n. 42.
3. La metodologia dovra' tener conto delle specificita'
legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le
unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di
funzioni in forma associata.
4. Il fabbisogno standard e' fissato anche con
riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli
indicatori di cui al comma 1, lettera e).».
«Art. 5 (Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard). - 1. Il procedimento di determinazione del
fabbisogno standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.,
la cui attivita', ai fini del presente decreto, ha
carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie
occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
determina i valori con tecniche statistiche che danno
rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
e Province, conformemente a quanto previsto dall'art. 13,
comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei
gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della spesa
relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e
tenendo conto della produttivita' e della diversita' della
spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento
al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei
predetti diversi enti, al personale impiegato, alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi
erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.
provvede al monitoraggio della fase applicativa e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
per gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre
appositi questionari funzionali a raccogliere i dati
contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove
predisposti e somministrati, i Comuni e le Province
restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal
loro ricevimento, i questionari compilati con i dati
richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal
responsabile economico finanziario. La mancata
restituzione, nel termine predetto, del questionario
interamente compilato e' sanzionato con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei
trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla
Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero
dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di
cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto
consuntivo di cui all'art. 161 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del
fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio
2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni
Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la
Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale
della collaborazione scientifica dell'Istituto per la
finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e
della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo
sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni
standard, nonche' alla valutazione dell'adeguatezza delle
stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati;
concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei
fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla
procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonche'
agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti.
IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai
Comuni e alle Province; la Societa' per gli studi di
settore-Sose s.p.a puo' avvalersi altresi' della
collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere
a), b) e c) del presente articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera
a) sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di
osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica segue altresi'
il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento
delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati
predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle
lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa' per gli
studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze
e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
cui al presente articolo confluiscono nella banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
- Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 42 del
2009 si veda nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse
amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire
con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i
dati concernenti i bilanci di previsione, le relative
variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle
operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge
n. 42 del 2009 :
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi concernenti
norme transitorie per le regioni). - 1. I decreti
legislativi di cui all' art. 2 recano una disciplina
transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle quote del fondo
perequativo di cui all' art. 9 si applicano a regime dopo
l'esaurimento di una fase di transizione diretta a
garantire il passaggio graduale dai valori dei
trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel
triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via
straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello
stesso art. 9;
b) l'utilizzo dei criteri definiti dall' art. 9
avviene a partire dall'effettiva determinazione del
contenuto finanziario dei livelli essenziali delle
prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla
spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di
cinque anni;
c) per le materie diverse da quelle di cui all' art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il
sistema di finanziamento deve divergere progressivamente
dal criterio della spesa storica a favore delle capacita'
fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in
sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano
situazioni oggettive di significativa e giustificata
insostenibilita' per alcune regioni, lo Stato puo'
attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di
natura compensativa di durata pari al periodo transitorio
di cui alla presente lettera;
d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c)
vengono attivati in presenza di un organico piano di
riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il
conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui
all'art. 18;
e) specificazione del termine da cui decorre il
periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);
f) garanzia per le regioni, durante la fase
transitoria, della copertura del differenziale certificato,
ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito
dei tributi di cui all' art. 8, comma 1, lettera g);
g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la
fase transitoria, del differenziale certificato, ove
negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei
tributi di cui all' art. 8, comma 1, lettera g);
h) garanzia che la somma del gettito delle nuove
entrate regionali di cui all' art. 10, comma 1, lettere b)
e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al
medesimo articolo, non inferiore al valore degli
stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
art. 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
dell'adeguatezza e della congruita' delle risorse
finanziarie delle funzioni gia' trasferite.
2. La legge statale disciplina la determinazione dei
livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali
delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in
virtu' della legge statale si considerano i livelli
essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle
prestazioni gia' fissati in base alla legislazione
statale.».



 
Art. 14
Classificazione delle spese regionali

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:
a) sanita';
b) assistenza;
c) istruzione;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009.
2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.



Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 42 del 2009
si veda nelle note all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 20 della legge n. 42 del 2009
si veda nelle note all'art. 13.



 
Art. 15
Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1;
c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.
2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e' valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5.
4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1;
d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.
5. E' istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.
6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E' inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato.
7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;
c) il principio di perequazione delle differenti capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacita' fiscale per abitante;
d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.
8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009 e'
riportato nelle note all'art. 9.



 
Art. 16
Oggetto

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali.
2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 e' senza vincolo di destinazione.
 
Art. 17
Tributi propri connessi al trasporto su gomma

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, e' approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e' corrisposta con le modalita' del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
5. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.
7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in conformita' alle seguenti norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 60, del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 60 (Attribuzione alle province e ai comuni del
gettito di imposte erariali.). - 1. Il gettito dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e' attribuito alle province dove hanno sede i
pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono
iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province
nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di
circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle province delle somme ad esse spettanti
a norma dal comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi
statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1;
contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine
di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data.».
- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca «Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi.».
- Il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni», reca «Disposizioni in materia di
riscossione».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 5
maggio 2009, n. 42:
«Art. 27 (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome). - 1. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali,
concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da
essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento
comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine
di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti
legislativi di cui all' art. 2 e secondo il principio del
graduale superamento del criterio della spesa storica di
cui all' art. 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'
art. 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di
coordinamento del sistema tributario con riferimento alla
potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome in
materia di tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' art. 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
di cui all' art. 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' art. 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' art. 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 56 del citato decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione.). - 1.
Le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del
R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui
al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita
tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma
11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con
successiva deliberazione approvata nel termine di cui
all'art. 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed e'
dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di
formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi
piu' formalita' di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di
gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non
saranno computate ai fini della determinazione dei
parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della
capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al
competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la
notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le
province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione
e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle
sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
stessa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 417. Tali attivita', se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti,
allo stesso concessionario del pubblico registro
automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna
provincia nel cui territorio sono state eseguite le
relative formalita' le somme riscosse inviando alla
provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso
deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i
rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni
dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in
conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno
commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso
speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi
sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto
del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11,
si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di
fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a
favore del cessionario, senza-bisogno di alcuna formalita'
o annotazione.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al
doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle
parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette
alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico
registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio
dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al
comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a
partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e
l'addizionale provinciale eventualmente versate sono
rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
provinciale.».
- Il decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435,
reca «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56,
comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale
di trascrizione».



 
Art. 18

Soppressione dei trasferimenti statali alle province e
compartecipazione provinciale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 nonche' alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.
2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.
4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 puo' essere successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.
5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.
6. E' devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto.
7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 31, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003).»:
«8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative.»:
«Art. 52 (Oggetto dell'imposizione.). - 1. L'energia
elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con
l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al
momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al
momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per
uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia,
con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli
autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri,
esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi
elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello
Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas
metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque
azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia
superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche
costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza
disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica
e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui
costo finale, calcolato in media per unita', incida per
oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di
elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre
elettricita';
b) prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia,
con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle
imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle
linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e
passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con
potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile
di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh
per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre
1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa
secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato
interministeriale dei prezzi;
f) utilizzata in opifici industriali aventi un
consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei
quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della
fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno
trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al
consumo del mese precedente.
4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha
facolta' di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e
l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in
esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli
apparecchi.».



 
Art. 19

Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica
regionale

1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009.
2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Puo' altresi' adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La predetta compartecipazione puo', inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalita' indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, le regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed e' alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalita' stabilite dal medesimo comma.
5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile.



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 5 maggio
2009, n. 42, e' citato nelle note all'art. 12.
Comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3.»:
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».



 
Art. 20
Ulteriori tributi provinciali

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18, spettano alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e' disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.»:
«Art. 17 (Regolamenti.). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale»:
«Art. 6 (Imposta di scopo). - 1. Con regolamento da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge
n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, e' disciplinata
la revisione dell'imposta di scopo di cui all'art. 1, comma
145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo tale da
prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori
rispetto a quelle indicate nell'art. 1, comma 149, della
citata legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima
di applicazione dell'imposta stabilita dall'art. 1, comma
147, della citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta
finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica
da realizzare.
2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione
previsto dall'art. 1, comma 151, della citata legge n. 296
del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due
anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.».



 
Art. 21
Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, il Fondo e' alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 5
maggio 2009, n. 42:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti
locali). - 1. I decreti legislativi di cui all' art. 2, con
riferimento all'entita' e al riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due
fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle
province e delle citta' metropolitane, alimentati da un
fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalita'
generale con indicazione separata degli stanziamenti per le
diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il
finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione
del fondo e' determinata, per ciascun livello di governo,
con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in
misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni
standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate
standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni
e alle province ai sensi dell' art. 12, con esclusione dei
tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo
articolo e dei contributi di cui all'art. 16, tenendo conto
dei principi previsti dall' art. 2, comma 2, lettera m),
numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio
della spesa storica;
b) definizione delle modalita' con cui viene
periodicamente aggiornata l'entita' dei fondi di cui alla
lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di
finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i
singoli enti, per la parte afferente alle funzioni
fondamentali di cui all' art. 11, comma 1, lettera a),
numero 1), avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario
calcolato come differenza tra il valore standardizzato
della spesa corrente al netto degli interessi e il valore
standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie
di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in
coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
finanziamento della spesa in conto capitale; tali
indicatori tengono conto dell'entita' dei finanziamenti
dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti
dagli enti locali e del vincolo di addizionalita' cui
questi sono soggetti;
d) definizione delle modalita' per cui la spesa
corrente standardizzata e' computata ai fini di cui alla
lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante,
corretta per tenere conto della diversita' della spesa in
relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche
territoriali, con particolare riferimento alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche
individuali dei singoli enti nella determinazione del
fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti,
tenendo conto anche della spesa relativa a servizi
esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalita' per cui le entrate
considerate ai fini della standardizzazione per la
ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono
rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota
standard;
f) definizione delle modalita' in base alle quali,
per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse
da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane sono
diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali,
tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di
una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui
all' art. 2, del fattore della dimensione demografica in
relazione inversa alla dimensione demografica stessa e
della loro partecipazione a forme associative;
g) definizione delle modalita' per cui le regioni,
sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede
di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti
locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle
risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo
ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane
inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie
valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base
dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate
standardizzate, nonche' a stime autonome dei fabbisogni di
infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette
risorse e' effettuato sulla base dei parametri definiti con
le modalita' di cui alla presente lettera;
h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo
perequativo per i comuni e per le province e le citta'
metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione
agli enti di competenza entro venti giorni dal loro
ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale
termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e
delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote
del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali
secondo le modalita' previste dalla lettera g), applicano
comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai
decreti legislativi di cui all' art. 2 della presente
legge. La eventuale ridefinizione della spesa
standardizzata e delle entrate standardizzate non puo'
comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse
perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione
non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente
lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui
all' art. 120, secondo comma, della Costituzione, in base
alle disposizioni di cui all' art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.».



 
Art. 22
Classificazione delle spese provinciali

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge 5
maggio 2009, n. 42:
«Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali). - 1.
In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
all' art. 2 recano norme transitorie per gli enti locali,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell' art. 118 della
Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni
amministrative nelle materie di competenza legislativa
dello Stato o delle regioni, nonche' agli oneri derivanti
dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni
svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le
regioni, determinando contestualmente adeguate forme di
copertura finanziaria coerenti con i principi della
presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove
entrate di comuni e province in base alla presente legge
sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle
province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui
all' art. 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una
verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata;
c) considerazione, nel processo di determinazione del
fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle
risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini
di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente
rispetto a quelli sovradotati;
d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e
province in misura uguale, per ciascun livello di governo,
alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai
sensi dell' art. 11, comma 1, lettera e), destinati al
finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i
contributi di cui all'art. 16, e le maggiori entrate
spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle
province, ai sensi dell'art. 12, tenendo conto dei principi
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2),
relativamente al superamento del criterio della spesa
storica;
e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase
transitoria in modo da garantire il superamento del
criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni,
per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni
fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti
locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e
province e' finanziato considerando l'80 per cento delle
spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese
di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti
dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento
delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le
compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo
perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento
l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di
predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui
all' art. 2;
f) specificazione del termine da cui decorre il
periodo di cinque anni di cui alla lettera e).
2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e
in particolare della determinazione dell'entita' e del
riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al
fabbisogno standard o alla capacita' fiscale di cui agli
articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei
decreti legislativi di cui all' art. 2 sono
provvisoriamente considerate ai sensi del presente
articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base
del fabbisogno standard, le funzioni individuate e
quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base
dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da
considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i
servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche'
per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi,
da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa
l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico
relative ai servizi del mercato del lavoro.
5. I decreti legislativi di cui all' art. 2
disciplinano la possibilita' che l'elenco delle funzioni di
cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra
Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di
Conferenza unificata.».



 
Art. 23
Fondo perequativo per le province e per le citta' metropolitane

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le province e per le citta' metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non devoluto alle province e alle citta' metropolitane competenti per territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle citta' metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacita' fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacita' fiscale per abitante.
2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle citta' metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
«Art. 13 (Fondo perequativo per comuni e province). -
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il
fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e
2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2.
Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle
quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la
seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote
sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e
riviste in funzione della loro dinamica.».
- Per il testo vigente dell'art. 13, della citata legge
5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note all'art. 21.



 
Art. 24
Sistema finanziario delle citta' metropolitane

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge.
2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:
a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della citta' metropolitana;
b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2;
c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
e) i tributi di cui all'articolo 20.
3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:
a) le funzioni fondamentali della citta' metropolitana gia' attribuite alla provincia;
b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;
d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
e) le altre funzioni delle citta' metropolitane.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, e' altresi' attribuita alle citta' metropolitane la facolta' di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;
5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana la facolta' di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8.
6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'imposta di scopo delle citta' metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.
7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di legge ad essa collegato, puo' essere adeguata l'autonomia di entrata delle citta' metropolitane, in misura corrispondente alla complessita' delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente e' conferita alle citta' metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.
10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15, della
citata legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 15 (Finanziamento delle citta' metropolitane). -
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'
art. 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli
11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle funzioni
delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad esse
dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni
esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale
definanziamento nei confronti degli enti locali le cui
funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione
di specifici tributi, in modo da garantire loro una piu'
ampia autonomia di entrata e di spesa in misura
corrispondente alla complessita' delle medesime funzioni.
Il medesimo decreto legislativo assegna alle citta'
metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da
quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la facolta'
delle citta' metropolitane di applicare tributi in
relazione al finanziamento delle spese riconducibili
all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo
restando quanto previsto dall' art. 12, comma 1, lettera
d).».
- Il testo dell'art. 23, comma 8, della citata legge
n.42 del 2009, e' il seguente:
«8. La provincia di riferimento cessa di esistere e
sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla
data di insediamento degli organi della citta'
metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1,
che provvede altresi' a disciplinare il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie
inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle
nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente
articolo. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana
e' adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data
del loro insediamento in base alla legge di cui al comma
1.».
- Per il testo vigente dell'art. 17, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si vedano le note all'art.
20.



 
Art. 25
Oggetto

1. Il presente capo e' diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della citata legge n. 662 del 1996, cosi' come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e regioni in materia sanitaria.
2. Il fabbisogno sanitario standard, determinato ai sensi dell'articolo 26, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
3. I costi e i fabbisogni sanitari standard determinati secondo le modalita' stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 1 della
gia' citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i-bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro
disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali
antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e
antihaemophulius influenza e tipo B quando queste vengono
richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale
norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
residenti sul territorio nazionale».



 
Art. 26
Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard e' determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, cosi' come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Note all'art. 26:
- Per il testo del comma 34 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 si vedano le note all'art. 25.
- Si riporta il testo del comma 34-bis dell'art. 1
della gia' citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanita', individua i progetti ammessi a finanziamento
utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta
modalita' di ammissione al finanziamento e' valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale
fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le medesime quote vincolate all'atto
dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle
somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento
della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di
parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata».
- Si riporta il testo del comma 67 dell'art. 2 della
gia' citata legge 23 dicembre 2009, n. 191:
«67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di
euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884
milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della
riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo
di 800 milioni di euro annui di cui all'art. 22, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466
milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale
derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
articolo e dall'art. 1, comma 4, lettera a), della citata
intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro
annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino
Gesu' di cui all'art. 22, comma 6, del citato decreto-legge
n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di
euro annui per la sanita' penitenziaria di cui all'art. 2,
comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
successivi provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero
importo delle risorse aggiuntive previste nella citata
intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle
previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11
il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'art. 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011.».



 
Art. 27
Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e' determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle regioni si dovra' tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire 1'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilita' delle regioni stesse.



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».
- Si riporta il testo dell'art. 3 dell'Intesa ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 -
Art. 79, comma 1bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dall'art. 22, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 del 3 dicembre 2009:
«Art. 3 (Organismi di monitoraggio). - 1. Sono
confermate le funzioni, previste dall'ordinamento vigente,
del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato
permanente per la verifica dei Livelli essenziali di
assistenza di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa del 23 marzo 2005, in materia delle verifiche
trimestrali e annuali degli adempimenti regionali e
dell'attuazione dei Piani di rientro.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, all'art. 4, comma 2, all'art. 13, comma 4 e
all'art. 14, comma 2, e' istituita, quale struttura tecnica
di supporto della Conferenza Stato-Regioni, la Struttura
tecnica di monitoraggio paritetica, come di seguito
composta:
a) sei rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e del Dipartimento per gli Affari
regionali;
b) sei rappresentanti delle regioni di cui tre di
competenza di tipo economico e tre di competenza sanitaria;
c) un rappresentante della Segreteria della
Conferenza delle Regioni e Province autonome ed un
rappresentante della Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni.
3. Le designazione dei componenti della Struttura
tecnica di monitoraggio sono acquisite in sede di
Conferenza Stato-Regioni.
4. La Struttura tecnica di monitoraggio e' presieduta
da un ulteriore componente, scelto d'intesa fra lo Stato e
le Regioni e si avvale per lo svolgimento delle proprie
funzioni del supporto dell'AGENAS e dell'AIFA. I tavoli
tecnici di cui al presente articolo si dotano di
regolamenti che ne disciplinano il funzionamento dei
lavori, sulla base di criteri di trasparenza e di simmetria
informativa. L'attivita' ed il funzionamento sono
disciplinati da regolamenti approvati in sede di Conferenza
Stato Regioni. Per i tavoli di cui al comma 1 i regolamenti
si applicano a decorrere dalle verifiche degli adempimenti
di competenza dell'esercizio 2010; nelle more
dell'approvazione dei nuovi regolamenti continuano ad
applicarsi quelli vigenti.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 della
gia' citata Intesa del 3 dicembre 2009:
«2. Costituiscono indicatori di efficienza ed
appropriatezza le seguenti grandezze:
a) indicatori del rispetto della programmazione
nazionale (allegato 1);
b) indicatori sui costi medi (allegato 2);
c) standard dei posti letto ospedalieri, come
definito dalla vigente legislazione e dalla presente
Intesa;
d) standard del tasso di ospedalizzazione;
e) standard del costo del personale: si considera
anomala una spesa di personale, con oneri a carico del
Servizio sanitario nazionale (e quindi inclusiva degli
oneri del personale a tempo indeterminato, con forme di
lavoro flessibile e del personale interinale), di valore
medio pro-capite (calcolato sulle unita' di personale),
superiore al valore medio delle regioni in equilibrio
economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con
adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di
efficienza ;
f) standard della numerosita' del personale:
1) con riferimento agli ospedali pubblici (aziende
e presidi a gestione diretta), si considera anomala la
presenza di un numero medio di unita' di personale per
posto letto superiore al numero medio registrato dalle
regioni in equilibrio economico e che garantiscano
l'erogazione dei LEA con adeguati standard di
appropriatezza, di efficacia e di efficienza;
2) con riferimento alle aziende sanitarie si
considera anomala la presenza di un numero medio di unita'
di personale per unita' di popolazione assistita superiore
al numero medio, corretto per il rapporto tra erogatori
pubblici e privati accreditati, registrato dalle regioni in
equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione dei
LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e
di efficienza;
g) standard di struttura: si considera anomala la
presenza sul territorio di ospedali pubblici con numero
medio di posti letto inferiore al numero medio registrato
dalle regioni in equilibrio economico economico e che
garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di
appropriatezza, di efficacia e di efficienza;
h) standard di appropriatezza, di efficacia e di
efficienza (Allegato 3)».
- Si riporta il testo dell'art. 12 dell' Intesa, ai
sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 5 giugno 2003,
n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge
n. 30 dicembre 2004, n. 311 del 23 marzo 2005:
«Art. 12 (Tavolo di verifica degli adempimenti). - 1.
Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalita'
di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti, coordinato da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle Regioni capofila delle Areee sanita' e Affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
della Segreteria della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le Regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui
all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi
agli adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2,
lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti
dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le Regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della gia' citata
legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi concernenti
norme transitorie per le regioni). - 1. I decreti
legislativi di cui all'art. 2 recano una disciplina
transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) i criteri di computo delle quote del fondo
perequativo di cui all'art. 9 si applicano a regime dopo
l'esaurimento di una fase di transizione diretta a
garantire il passaggio graduale dai valori dei
trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel
triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via
straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello
stesso art. 9;
b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'art. 9
avviene a partire dall'effettiva determinazione del
contenuto finanziario dei livelli essenziali delle
prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla
spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di
cinque anni;
c) per le materie diverse da quelle di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il
sistema di finanziamento deve divergere progressivamente
dal criterio della spesa storica a favore delle capacita'
fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in
sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano
situazioni oggettive di significativa e giustificata
insostenibilita' per alcune regioni, lo Stato puo'
attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di
natura compensativa di durata pari al periodo transitorio
di cui alla presente lettera;
d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c)
vengono attivati in presenza di un organico piano di
riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il
conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui
all'art. 18;
e) specificazione del termine da cui decorre il
periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);
f) garanzia per le regioni, durante la fase
transitoria, della copertura del differenziale certificato,
ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito
dei tributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera g);
g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la
fase transitoria, del differenziale certificato, ove
negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei
tributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera g);
h) garanzia che la somma del gettito delle nuove
entrate regionali di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e
c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo
articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui
al comma 1, lettera a), del medesimo art. 10 e che si
effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza
e della congruita' delle risorse finanziarie delle funzioni
gia' trasferite.
2. La legge statale disciplina la determinazione dei
livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali
delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in
virtu' della legge statale si considerano i livelli
essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle
prestazioni gia' fissati in base alla legislazione
statale».



 
Art. 28
Interventi strutturali straordinari in materia di sanita'

1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarieta' con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e
le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
198, n. 67 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)»:
«20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo
complessivo di 24 miliardi di euro. Al finanziamento degli
interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la
BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e
aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera;essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988».



 
Art. 29
Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, a valere dal 2014, al fine di garantire continuita' ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 27 del presente decreto sono rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, comunque nel rispetto del livello di fabbisogno standard nazionale come definito all'articolo 26.
2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.



Note all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 20 della gia' citata legge 5
maggio 2009, n. 42 e dell'art. 3 del gia' citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'art. 27.
- Per il testo dell'art. 5 della gia' citata legge 5
maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 10.



 
Art. 30
Disposizioni relative alla prima applicazione

1. In fase di prima applicazione:
a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attivita' sanitarie a destinazione vincolate, nonche' al finanziamento della mobilita' sanitaria;
b) restano altresi' ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualita' delle cure e dell'uniformita' dell'assistenza in tutte le regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 27, comma 11.
 
Art. 31

Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano

1. Nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione.
3. E' estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 15, 22 e 27
della gia' citata legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 1 (Ambito di intervento). - 1. La presente legge
costituisce attuazione dell'art. 119 della Costituzione,
assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni e garantendo i
principi di solidarieta' e di coesione sociale, in maniera
da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo,
il criterio della spesa storica e da garantire la loro
massima responsabilizzazione e l'effettivita' e la
trasparenza del controllo democratico nei confronti degli
eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni
volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, a disciplinare l'istituzione ed il
funzionamento del fondo perequativo per i territori con
minore capacita' fiscale per abitante nonche'
l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione
degli interventi speciali di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle
aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del
dualismo economico del Paese. Disciplina altresi' i
principi generali per l'attribuzione di un proprio
patrimonio a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in
conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni
di cui agli articoli 15, 22 e 27».
«Art. 15(Finanziamento delle citta' metropolitane). -
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base
all'art. 2 e in coerenza con i principi di cui agli
articoli 11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle
funzioni delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione
ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle
funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il
contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali
le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso
l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire
loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in
misura corrispondente alla complessita' delle medesime
funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle
citta' metropolitane tributi ed entrate propri, anche
diversi da quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina
la facolta' delle citta' metropolitane di applicare tributi
in relazione al finanziamento delle spese riconducibili
all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo
restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera
d)».
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In sede
di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il
federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa,
il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri
Ministri competenti per materia, predispone una
ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base
delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,
autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete
idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas,
le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e'
effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle
risorse per gli interventi speciali di cui all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119,
quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche
della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al processo
di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli
interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
«Art. 27(Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome). - 1. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali,
concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da
essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento
comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine
di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti
legislativi di cui all'art. 2 e secondo il principio del
graduale superamento del criterio della spesa storica di
cui all'art. 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall'art. 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di
coordinamento del sistema tributario con riferimento alla
potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome in
materia di tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
di cui all'art. 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all'art. 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'art. 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo».
- Si riportano i testi degli articoli 4 e 5 del gia'
citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216:
«Art. 4 (Metodologia per la determinazione dei
fabbisogni standard). - 1. Il fabbisogno standard, per
ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto
conto delle specificita' dei comparti dei Comuni e delle
Province, e' determinato attraverso:
a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di
natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da
banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione
diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e
alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o
integrazione delle informazioni contenute nei certificati
contabili;
b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei
livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla
base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna
funzione fondamentale e ai relativi servizi;
c) l'analisi dei costi finalizzata alla
individuazione di quelli piu' significativi e alla
determinazione degli intervalli di normalita';
d) l'individuazione di un modello di stima dei
fabbisogni standard sulla base di criteri di
rappresentativita' attraverso la sperimentazione di diverse
tecniche statistiche;
e) la definizione di un sistema di indicatori, anche
in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli
obiettivi definiti, significativi per valutare
l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di
migliorarli.
2. Il fabbisogno standard puo' essere determinato con
riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo
servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla
natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo
presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009,
n. 42.
3. La metodologia dovra' tener conto delle specificita'
legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le
unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di
funzioni in forma associata.
4. Il fabbisogno standard e' fissato anche con
riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli
indicatori di cui al comma 1, lettera e)».
«Art. 5(Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard). - 1. Il procedimento di determinazione del
fabbisogno standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.,
la cui attivita', ai fini del presente decreto, ha
carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie
occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
determina i valori con tecniche statistiche che danno
rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
e Province, conformemente a quanto previsto dall'art. 13,
comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei
gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della spesa
relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e
tenendo conto della produttivita' e della diversita' della
spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento
al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei
predetti diversi enti, al personale impiegato, alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi
erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.
provvede al monitoraggio della fase applicativa e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa'
per gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre
appositi questionari funzionali a raccogliere i dati
contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove
predisposti e somministrati, i Comuni e le Province
restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal
loro ricevimento, i questionari compilati con i dati
richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal
responsabile economico finanziario. La mancata
restituzione, nel termine predetto, del questionario
interamente compilato e' sanzionato con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei
trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla
Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero
dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di
cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto
consuntivo di cui all'art. 161 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del
fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio
2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni
Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il
Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la
Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale
della collaborazione scientifica dell'Istituto per la
finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di
partner scientifico, che supporta la predetta societa'
nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal
presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e
studi in materia di contabilita' e finanza locale e
partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e
della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo
sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni
standard, nonche' alla valutazione dell'adeguatezza delle
stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati;
concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei
fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla
procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonche'
agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti.
IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai
Comuni e alle Province; la Societa' per gli studi di
settore-Sose s.p.a puo' avvalersi altresi' della
collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere
a), b) e c) del presente articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera
a) sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di
osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica segue altresi'
il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento
delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati
predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle
lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa' per gli
studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze
e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di
cui al presente articolo confluiscono nella banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42».



 
Art. 32
Misure in materia di finanza pubblica

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle citta' metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilita' e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica con le modalita' previste dalla citata legge n. 196 del 2009.
3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle citta' metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e' assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalita' e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.



Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della gia' citata
legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 18(Patto di convergenza). - 1. Nell'ambito del
disegno di legge finanziaria ovvero con apposito disegno di
legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in
coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente
individuati da parte del Documento di programmazione
economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata,
propone norme di coordinamento dinamico della finanza
pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza
dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di
governo nonche' un percorso di convergenza degli obiettivi
di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere m) e p), della Costituzione. Nel caso in cui il
monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno
o piu' enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro
assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che
presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante,
un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento
degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le
cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive
da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria
assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo
della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello
stesso livello".
- Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione
della Repubblica Italiana:
«118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'».



 
Art. 33
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, e' istituita, nell'ambito della Conferenza unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, citta' metropolitane, regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.



Note all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 5 della gia' citata legge 5
maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.



 
Art. 34
Composizione

1. La Conferenza e' composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.
2. La Conferenza e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o piu' Ministri da lui delegati; ne fanno parte altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia, designati rispettivamente dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonche' rappresentanti di altri enti o organismi.



Note all'art. 34:
- Il gia' citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.



 
Art. 35
Modalita' di funzionamento

1. Il Presidente convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.
3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalita' di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il Presidente dell'Unione province d'Italia - UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.
4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimita' delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle regioni e della componente delle province e dei comuni puo' essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 36, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del presidente della conferenza, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI.
5. Le determinazioni adottate dalla conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997. La Conferenza puo' altresi' trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.
6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997.



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 36
Funzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:
a) la Conferenza concorre, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e 2, lettera e) della citata legge n. 196 del 2009;
b) la Conferenza avanza proposte:
1. per la determinazione degli indici di virtuosita' e dei relativi incentivi;
2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.
c) la Conferenza verifica:
1) l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;
2) assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni;
3) assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
4) verifica la congruita' dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;
5) verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio;
6) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.
d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.
2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c), numero 5), la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, i lavori svolti.



Note all'art. 36:
- Per il testo dell'art. 5 della gia' citata legge 5
maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 10 (Documento di economia e finanza). - 1. Il
DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni
parlamentari, e' composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'art. 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalita' e i tempi indicati dal Codice di condotta
sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, le
previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con
l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun
anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto
interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla
lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla
lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori
strutturali programmatici del conto economico delle
pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
e gli interventi che si intende adottare per garantirne la
sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione
dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del
prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di
interesse e del saldo primario».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della gia' citata
legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 16 (Interventi di cui al quinto comma dell'art.
119 della Costituzione). - 1. I decreti legislativi di cui
all'art. 2, con riferimento all'attuazione dell'art. 119,
quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalita' in base alle quali gli
interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto
comma dell'art. 119 della Costituzione sono finanziati con
contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali, secondo il metodo della programmazione
pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non
possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello
Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio
dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in
appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle
regioni;
c) considerazione delle specifiche realta'
territoriali, con particolare riguardo alla realta'
socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti
della persona, alla collocazione geografica degli enti,
alla loro prossimita' al confine con altri Stati o con
regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle
isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
e artistico ai fini della promozione dello sviluppo
economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere
lo sviluppo economico, la coesione delle aree
sottoutilizzate del Paese e la solidarieta' sociale, a
rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione
per la rimozione degli squilibri strutturali di natura
economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate
si attua attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici finanziati con risorse pluriennali,
vincolate nella destinazione;
e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi
e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo
Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i
provvedimenti annuali che determinano la manovra
finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata dai
medesimi provvedimenti».



 
Art. 37
Supporto tecnico

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e sotto la direzione del Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione e' definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla meta' dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sara' a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attivita' di collegamento fra la commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si puo' avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.
4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36, comma 1, lettera c), numero 5, sono stabilite le modalita' di accesso alla banca dati da parte della conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.



Note all'art. 37:
- Per il testo dell'art. 5 della gia' citata legge 5
maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della gia' citata
legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 4 (Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale). - 1. Al fine di
acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la
predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di
cui all'art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione»,
formata da trentadue componenti, due dei quali
rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta
componenti, composta per meta' da rappresentanti tecnici
dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli
enti di cui all'art. 114, secondo comma, della
Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione
un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno
del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi
Presidenti, nonche' un rappresentante tecnico delle
Assemblee legislative regionali e delle province autonome,
designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza
dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. La Commissione e' sede di condivisione delle basi
informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove
la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita'
necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori
fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni e delle relazioni
finanziarie intergovernative. A tale fine, le
amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i
necessari elementi informativi sui dati finanziari,
economici e tributari.
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da
convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la
disciplina procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza
unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della
Conferenza di cui all'art. 5 a decorrere dall'istituzione
di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere,
su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e
delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della gia' citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati».



 
Art. 38

Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n.
42 del 2009

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale puo', con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche', con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che comuni e province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.



Note all'art. 38:
- Si riporta il testo del comma 2, lettera q, dell'art.
2 della gia' citata legge 5 maggio 2009, n. 42:
«2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
(Omissis);
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
(Omissis)».



 
Art. 39
Disposizioni finali di coordinamento

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
2. In coerenza con quanto stabilito con il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9.
3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonche', in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilita' e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformita' con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.
4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la conferenza Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le politiche europee, nonche' dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruita' delle risorse, nonche' l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilita' con i citati vincoli di finanza pubblica. Il governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilita', ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.
5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.
6. Si applicano anche alle province le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.



Note all'art. 39:
- Per il testo dell'art. 13 della gia' citata legge 31
dicembre 2009, n. 196 si vedano le note all'art. 37.
- Per il testo dell'art. 5 della gia' citata legge 5
maggio 2009, n. 42 si vedano le note all'art. 29.
- Per il testo dell'art. 10 della gia' citata legge 31
dicembre 2009, n. 196 si vedano le note all'art. 36.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia'
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
«2. Il comma 302 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso art. 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene
conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto
periodo del presente comma. I trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle
province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero
dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011
e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni a province e comuni sono ripartite
secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto
annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che
tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore
incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di
adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro
il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei
trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell'art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo
del presente comma».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 14 del gia'
citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
«6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento».



 
Art. 40
Trasporto pubblico locale

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le regioni affinche', in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'accordo con le regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilita' e rendicontabilita' delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.
2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle regioni in ordine al concorso finanziario cosi' come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresi' il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 220 del 2010. Il reintegro e' effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della medesima legge n. 220 del 2010.
3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del Patto di stabilita' interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della citata legge n. 220 del 2010, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.



Note all'art. 40 :
- Si riporta il testo dei commi 7, 29 e 129 dell'art. 1
della legge 13 dicembre 2010, n.220 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011)»:
«7. I contratti di servizio per le regioni a statuto
speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di
razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli
stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo
scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono
utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6,
alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti
nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.
(Omissis).
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di 1.000
milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle
concrete modalita' con le quali le singole regioni, in
conformita' a quanto stabilito in materia di Fondo sociale
europeo con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12
febbraio 2009 e con l'intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009,
concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma
30, una quota delle risorse di cui al presente comma,
stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole
regioni interessate, puo' essere attribuita alle regioni
stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.
(Omissis).
129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da
126 a 128 e' determinato, sia in termini di competenza sia
in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in
conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti
locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti
dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui
ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al
comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro».



 
Art. 41
Disposizione finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate ne' nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 maggio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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