Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO 21 gennaio 2011 |
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Regolamentazione dell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO della protezione civile nazionale
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1 comma 3 che prevede che gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; Ritenuto opportuno regolamentare l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico», restringendone il campo alle opere di maggiore importanza strategica per finalita' di protezione civile, in particolare a quelle che consentono, in caso di sisma, l'evacuazione dalle zone disastrate, o che potrebbero impedirla in caso di crollo,
Decreta:
Art. 1
1. Gli interventi urgenti e indifferibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, rispettano la disciplina dettata dalla ordinanza medesima per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. Possono accedere al contributo ponti e viadotti facenti parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza o interferiscono con esse e che ricadono in siti ai quali le vigenti norme tecniche per le costruzioni attribuiscono una accelerazione orizzontale massima al suolo in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni, uguale o superiore a 0,20g, ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico, come identificate nell'allegato 1 al presente decreto. La sussistenza di tale condizione puo', in via di semplificazione, essere verificata utilizzando i valori di ag riportati nell'allegato 7 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907. 3. Il carattere di urgenza ed indifferibilita' per la mitigazione del rischio sismico deve essere documentato da verifica sismica eseguita ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, oppure eseguita ai sensi degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i, con indici di rischio ricondotti alle citate norme tecniche, anche attraverso l'utilizzo di apposito software fornito dal Dipartimento ("Indici_di_rischio.xls), ove sussistano le ipotesi di base per la sua applicazione. La Regione proponente assicura l'omogeneita' delle verifiche delle opere proposte. Il Dipartimento della Protezione Civile istituisce una commissione, anche con esperti esterni, i cui oneri, limitati all'eventuale rimborso delle missioni, sono a carico dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907. La commissione ha il compito di istruire le richieste formulate al riguardo dalle Regioni e perfezionare la graduatoria per l'assegnazione del contributo. 4. La Regione individua le opere per le quali l'indice di rischio sismico e' associato ad una vita nominale restante (1) (Vnr) inferiore a 5 anni e le ordina considerando il rapporto fra le vite nominali e l'esposizione dell'opera, definito «punteggio base». Il punteggio base viene corretto se l'infrastruttura ricade in zona soggetta anche a rischio vulcanico. I criteri di definizione dei diversi parametri necessari a definire la suddetta graduatoria sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 5. Ciascuna regione interessata invia al Dipartimento della Protezione Civile nazionale i dati di cui al comma 4 entro 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A seguito della definizione di una graduatoria a livello nazionale, la commissione di cui al comma 3 potra' richiedere alle regioni proponenti copia della documentazione riportante i calcoli di verifica per la determinazione dell'indice di rischio sismico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 21 gennaio 2011
Il capo dipartimento: Gabrielli
(1) Vedi circolare del Capo del Dipartimento recante «Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003». prot. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010.
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 145 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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