Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 18 aprile 2011
Riconoscimento, al sig. Luca Parcelli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.


IL CAPO DELL'UFFICIO
per lo sport

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in- particolare l'art. 1 che istituisce l'ufficio per lo sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice e' stato conferito l'incarico di Capo dell'ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;
Vista la domanda con la quale il sig. Luca Parcelli, cittadino italiano, nato a Genova il 16 gennaio1980, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Romania il 10 aprile 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;
Considerato che, secondo l'attestazione dell'Autorita' competente Romena, detto titolo configura una formazione non regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del giorno 10 marzo 2011;
Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel corso della seduta sopra indicata;
Rilevato che sussistono differenze sostanziali tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci nella disciplina alpina e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare una misura compensativa;
Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Luca Parcelli, nato a Genova il 16 gennaio 1980, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di maestro di sci nella disciplina alpina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.
 
Art. 2

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale di carattere teorico, da svolgersi in lingua italiana, che vertera' sulle seguenti materie:
Topografia e orientamento:
conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;
Normativa:
conoscenza della legge quadro relativa alla professione di maestro di sci; conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci della localita' ove si vuole svolgere la professione;
conoscenza delle responsabilita' derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all'attivita' svolta con i minori.
 
Art. 3

Per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale indicata all'art. 2, il candidato dovra' presentare istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport.
 
Art. 4

Le procedure necessarie per lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione della misura compensativa, come indicata all'art. 2 del presente decreto, sono assicurate dalla commissione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Della convocazione della commissione sara' data immediata notizia all'interessato, al recapito indicato nell'istanza di ammissione all'esecuzione della misura compensativa.
 
Art. 5

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2011

Il Capo dell'ufficio: Beatrice
 
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