Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010 |
Attuazione dell'articolo 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che istituiva, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano Montagna (EIM) finalizzato al supporto delle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani; Visto l'art. 1, comma 1280, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevedeva la soppressione dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge ed il trasferimento dei relativi impegni e funzioni, patrimonio, beni mobili, attrezzature in dotazione e l'esistente dotazione organica all'EIM; Visto l'art. 1, comma 1281, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che rimandava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', degli organi di amministrazione e controllo, della sede, delle modalita' di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale e per l'erogazione delle risorse; Visto l'art. 1, comma 1282, della richiamata legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale si stabiliva di doversi provvedere al funzionamento dell'EIM in parte con le risorse disponibili gia' assegnate all'IMONT da trasferirsi su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in parte con il concorso finanziario dei soggetti che avrebbero aderito alle attivita' del medesimo Ente italiano Montagna; Visto l'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che interpretava l'art. 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano Montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente gia' attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007 prevedendosi l'immediata disponibilita' di tali risorse per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006. Visto l'art. 41, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 e recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, che concedeva all'Ente italiano Montagna (EIM), per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvedeva mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) ed autorizzava il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le occorrenti variazioni di bilancio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2008, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Ente italiano Montagna; Visto l'art. 1 dello Statuto dell'Ente italiano Montagna che stabilisce che lo stesso e' ente pubblico di ricerca; Visto l'art. 3 dello Statuto dell'Ente italiano Montagna che stabilisce che il rapporto di lavoro del personale dell'ente e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale concernente il personale degli enti di ricerca; Visto il Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 - 2009, sottoscritto l'11 giugno 2007 il cui art. 6, relativo al Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, comprende il personale dipendente dall'Ente italiano montagna (EIM) istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall'Istituto nazionale della montagna (IMONT) ivi confluito, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 1280, della medesima legge; Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente italiano Montagna che individua quali organi dell'EIM il presidente, il consiglio direttivo, il comitato scientifico ed il collegio dei revisori dei conti; Visti i propri decreti del 28 ottobre 2009, con i quali sono stati nominati il presidente dell'Ente italiano Montagna ed i componenti del relativo Consiglio Direttivo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, con il quale e' stato nominato il presidente del comitato scientifico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato scientifico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2009, con il quale e' stato nominato il collegio dei revisori dei conti; Visto l'art. 9 dello statuto dell'Ente italiano Montagna che prevede che il direttore generale e' nominato dal Presidente dell'Ente, su indicazione del Consiglio direttivo, ed e' scelto tra persone di comprovata capacita' gestionale e competenza professionale e culturale nei settori di interesse dell'EIM e che il suo rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile alla scadenza; Visto l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, che ha soppresso l'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la nota n. 1641GAB.14 del 16 giugno 2010 con la quale il Ministro per i rapporti con le regioni, in relazione alla soppressione dell'Ente italiano Montagna prevista dall'art. 7, comma 19 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ed alla immediata efficacia degli effetti prodotti dalla stessa norma, ha comunicato la necessita' che l'Ente, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non potesse ulteriormente svolgere attivita' di gestione ne' effettuare spese che non rientrassero strettamente tra quelle di carattere obbligatorio e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente, anche per il tramite della struttura dell'Ufficio bilancio e ragioneria con particolare riguardo alle tematiche di carattere finanziario; Vista la nota n. 530/10/P del 30 giugno 2010 con la quale il Presidente dell'EIM, ha comunicato che lo stesso Ente «non svolge in questa fase attivita' di gestione ne' effettua spese che non rientrino strettamente tra quelle di carattere obbligatorio» individuandole, salvo diversa indicazione dal parte dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle spese relative alla locazione ed alla gestione dell'immobile sede dell'Ente, nelle utenze, nei servizi essenziali, nelle spese per il compenso provvisorio per il Presidente, per quelle relative al personale di ruolo ed a quello con contratto a tempo determinato, compreso il trattamento economico del direttore generale, nonche' nei pagamenti di fatture gia' contabilizzate e che si riferiscano ad acquisiti di beni e servizi gia' perfezionati; Vista la nota n. 4075 dell'8 luglio 2010 con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, nel fornire indicazioni sulla gestione e sulle partecipazioni finanziarie dell'Ente italiano Montagna, conferma la necessita' di procedere, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto ai sensi dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nella gestione con le sole spese obbligatorie, chiedendo di predisporre le documentazioni necessarie per le successive valutazioni di merito; Considerato che il medesimo art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza; Considerato che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che con medesimo suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono da individuarsi le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca; Considerato che per effetto della soppressione dell'Ente italiano Montagna cessano dai rispettivi incarichi il presidente, il consiglio direttivo, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti e viene meno la nomina del direttore generale, fatto salvo per il presidente ed il direttore generale il periodo di svolgimento delle attivita' e della gestione ordinarie, fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni e delle risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da nota n. 1641GAB.14 del 16 giugno 2010 del Ministro per i rapporti con le regioni; Considerato che, ai sensi del citato art. 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010, i dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente sono da inquadrarsi, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di apposita tabella di corrispondenza, salva la possibilita' per i ricercatori ed i tecnologici di essere ricollocati anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca attraverso procedure di mobilita'; Considerato che per i dipendenti trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri il medesimo art. 7, comma 19, prevede il mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui tale trattamento risultasse piu' elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza, l'attribuzione per la differenza di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; Vista la necessita' di predisporre una tabella di equiparazione tra le figure professionali dei due diversi comparti di contrattazione che tenga conto, nella comparazione, della rilevanza delle mansioni e del grado di responsabilita' connessi con i compiti della qualifica, nonche' dei titoli previsti quali requisiti di accesso alla qualifica medesima; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale degli enti di ricerca come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni, recante recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 31 luglio 2009, articolato nelle seguenti due categorie funzionali: categoria A - professionale-specialistica (ex area terza) che si riferisce alle attivita' di elevato contenuto tecnico-gestionale e specialistico, categoria B - di supporto (ex area seconda) che si riferisce alle attivita' di supporto, tecnico-operative, amministrative ed istruttorie; Ritenuto di non contemplare i ricercatori ed i tecnologici nella tabella di equiparazione, tenuto conto dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede per i suddetti profili la possibilita' di essere ricollocati anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca; Considerata la necessita' di mantenere provvisoriamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca per i suddetti ricercatori e tecnologici, nelle more della definizione delle procedure di mobilita'; Considerato che per i ricercatori e i tecnologi che transitano in mobilita' le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti, ed adeguano, secondo i propri ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri, le rispettive dotazioni organiche in relazione al personale trasferito; Vista la nota n. 633 in data 28 settembre 2010 con cui l'Ente italiano Montagna comunica la ricognizione del personale in servizio presso lo stesso ente, la ricognizione delle risorse strumentali e quella delle risorse finanziarie alla data del 31 maggio 2010 dalle quali sono ricavate le corrispondenti situazioni allegate al presente decreto; Vista in particolare la nota n. 633 in data 28 settembre 2010 con cui l'Ente italiano Montagna comunica l'esistenza di partecipazioni societarie dello stesso ente nel centro Internazionale di Ricerca per la Montagna (CIRMONT), nel Centro di Ricerca ed Alta Formazione per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico (CERAFRI), nella Bonomia University Press (BUP) ed in E-FORM, nonche' la partecipazione in qualita' di Organismo Delegato in rappresentanza dell'Italia nell'International Scientific Committee on Research in the Alps - ISCAR; Vista la dichiarazione e la relativa denuncia di smarrimento pervenuta all'Ente italiano Montagna con nota n. 671/10/A in data 22 ottobre 2010 con cui si comunica lo smarrimento del bene mobile inserito al n. 710 dell'inventario dei beni mobili incluso nella ricognizione delle risorse strumentali fornita con la suddetta nota n. 633 in data 28 settembre 2010; Vista la nota n. 677/10/P in data 28 ottobre 2010 con cui l'Ente italiano Montagna fornisce informazioni in merito alle pubblicazioni ed ai prodotti editoriali dell'EIM segnalando che risultano essere presso l'Ente o in giacenza presso la casa editrice circa numero 20.000 pubblicazioni suddivise in volumi, volumi ISBN, dizionari ed enciclopedie, SLM, QDM; Vista la nota n. 749/10/P in data 30 novembre 2010 con cui il Direttore generale del soppresso Ente italiano Montagna comunica la situazione finanziaria riferita alla data del 30 novembre 2010; Considerato che il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente italiano Montagna alla data del 31 maggio 2010 e' pari complessivamente a n. 12 unita', di cui n. 7 appartenenti ai profili professionali dei ricercatori e dei tecnologi e n. 5 appartenenti all'area del personale tecnico-amministrativo; Considerato che il personale in servizio a tempo determinato presso l'Ente italiano Montagna alla data del 31 maggio 2010 e' pari complessivamente a n. 2 unita', costituite da un tecnologo del III livello e da un collaboratore di amministrazione del VII livello; Considerato che i contratti di due unita' di personale titolare di contratti di assegno per attivita' di ricerca sono scaduti uno l'8 ottobre 2010 ed un altro il 9 ottobre 2010; Considerata la presenza di una unita' di personale titolare di assegno per attivita' di ricerca in scadenza il 31 agosto 2011; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con le regioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto»" ed, in particolare, l'art. 1, punto (q; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 concernente il «Conferimento di un nuovo incarico al Ministro senza portafoglio on. dott. Raffaele Fitto e delega di funzioni svolte dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2010 con il quale viene rideterminata la dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005; Vista, in particolare, la Tabella A allegata al suddetto decreto del 17 febbraio 2010, di cui forma parte integrante, recante l'organico del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri rideterminato ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto e ripartito nelle sezioni PCM, CIPE, Sport e Turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, ed in particolare l'art. 11 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo degli uffici e dei servizi del Dipartimento per gli affari regionali come rideterminati prima dall'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003 e poi dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2010; Visto l'ordine del giorno n. 9/3778-A/39 presentato dagli Onorevoli Caparini, Stucchi, Molgora, Consiglio, Volpi, Gidoni ed approvato nella seduta della Camera dei deputati del 19 novembre 2010, AC 398; Sentite le organizzazioni sindacali con nota del 26 novembre 2010, n. 52937; Vista la nota del 29 novembre 2010 delle organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL-FIR, UIL-RUA; Considerato che dall'attuazione delle disposizioni previste dal citato art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in relazione alla soppressione dell'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giungo 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta» come anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2010; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Trasferimento delle funzioni
1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, le funzioni dell'Ente italiano Montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Avvertenza: La versione integrale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010 e' consultabile presso il Dipartimento della Funzione pubblica.
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| Art. 2 Personale dell'area tecnico-amministrativa
1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, il personale dal IV al VI livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 30 novembre 2010 presso l'Ente italiano Montagna ed individuato dall'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto, e' riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale subentra nella titolarita' dei relativi rapporti di lavoro. 2) In pari data, il personale di cui al comma 1 e' inquadrato, sulla base dell'allegata tabella di equiparazione (Allegato 5), in apposita sezione del ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 3 Ricercatori e tecnologi
1) A decorrere dal 1° dicembre 2010, il personale dal I al III livello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010 ed individuato dall'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto, e' assegnato al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale subentra nella titolarita' dei relativi rapporti di lavoro. 2) Il personale di cui al comma 1, puo' transitare nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, mediante presentazione di domanda di mobilita' volontaria e conseguente accoglimento da parte dei medesimi enti ed istituzioni, che dovranno valutarla con priorita' assoluta rispetto ad ogni altra forma di reclutamento. 3) Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di agevolare la mobilita' del personale di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica effettua, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, una ricognizione per verificare la disponibilita' di posti presso altri enti ed istituzioni di ricerca. Le disponibilita' acquisite sono comunicate agli interessati affinche', ove non transitati in altri ruoli ai sensi del comma 2, possano presentare domanda di trasferimento ai relativi enti, che dovranno valutarla con priorita' assoluta rispetto ad ogni altra forma di reclutamento. 4) Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 2 e 3, al personale di cui al comma 1 continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto della ricerca, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. 5) Il personale di cui al comma 1 che, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sia transitato nei ruoli di enti ed istituzioni di ricerca, secondo le modalita' di cui al comma 2 o 3, e' inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 2010, in apposita sezione del ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 4 Convenzioni con enti ed istituzioni di ricerca
1) Ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'Ente italiano Montagna previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e trasferite ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potra' stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo di cui al precedente art. 3, nonche' con le Universita'. |
| Art. 5 Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e fino alla naturale scadenza del relativo contratto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra nella titolarita' del rapporto di lavoro del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010, come individuato dall'elenco di cui all'allegato 3 al presente decreto. Il personale di cui al presente comma e' riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali. |
| Art. 6 Personale con assegno di ricerca
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 e fino alla naturale scadenza del relativo contratto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra nella titolarita' del rapporto di lavoro del personale in servizio con assegno di ricerca presso l'Ente italiano Montagna al 30 novembre 2010, come individuato dall'elenco di cui all'allegato 4 al presente decreto. Il personale di cui al presente comma e' riallocato presso il Dipartimento per gli affari regionali. |
| Art. 7 Trattamento economico
1) A decorrere dalla data di effettivo inquadramento, al personale di cui agli articoli 2 e 3, inquadrato nei ruoli del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito della categoria di inquadramento, il parametro retributivo di confluenza e' individuato in base ai valori della retribuzione tabellare spettante secondo i CCNL vigenti, fatta salva la determinazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 8 Dotazioni organiche del personale
1) In esito alle operazioni di inquadramento di cui agli articoli 2 e 3, le dotazioni organiche del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono incrementate di un numero di posti non superiore agli inquadramenti effettivamente disposti, mediante previsione di una specifica sezione dedicata al personale dell'EIM. 2) Con apposito provvedimento sono apportate le corrispondenti modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010. 3) Gli enti e le istituzioni di ricerca adeguano, secondo i propri ordinamenti, senza nuovi o maggiori oneri, le rispettive dotazioni organiche in relazione al personale trasferito ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3. |
| Art. 9 Risorse finanziarie
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1, sono riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Ente italiano Montagna ai sensi l'art. 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2) In relazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo si assume a riferimento la situazione finanziaria del soppresso Ente italiano Montagna riferita alla data del 30 novembre 2010 di cui all'allegato 6 al presente decreto. 3) Le somme eventualmente residuali e disponibili al 30 novembre 2010 della gestione Ente italiano Montagna sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 10 Risorse strumentali
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto, sono riallocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse strumentali in dotazione all'Ente italiano Montagna come individuate dalla relativa situazione di cui all'allegato 7 al presente decreto. |
| Art. 11 Partecipazioni societarie
1) A decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto, sono riallocate presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri le partecipazioni societarie dell'Ente italiano Montagna nel Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna (CIRMONT), nel Centro di Ricerca ed Alta Formazione per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico (CERAFRI), nella Bonomia University Press (BUP) ed in E-FORM. 2) In pari data, le funzioni dell'Ente Italiano Montagna, quale Organismo Delegato in rappresentanza dell'Italia nell'International Scientific Committee on Research in the Alps - ISCAR sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2010
p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 355 |
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