Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 11 aprile 2011 |
Riconoscimento, alla prof. ssa Elisabetta Meucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza 15 gennaio 2010, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione elvetica dalla Prof.ssa Elisabetta Meucci, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia degli insegnamenti compresi nelle classi di abilitazione o concorso 31/A, 32/A e 77/A; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Vista la nota prot. n. 5703 del 27 luglio 2010 con la quale e' stata notificata all'interessata l'impossibilita' di procedere al riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni formali fornite dalla CDPE - Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo Ministero, che indicavano il diploma di "Pedagogia musicale" sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private; Viste le note prott. nn. 995 del 10 febbraio 2010 e 100788 del 1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle Politiche Comunitarie e della Commissione europea di Brussel, condividenti la posizione presa da questo Ministero di interrompere la procedura per i riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia Musicale» conseguiti in Svizzera ai fini professionali; Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia - di Berna (UFFT), autorita' competente a rilasciare dichiarazioni di conformita' alla direttiva comunitaria 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale, precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e privaste in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione musicale; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata e' esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato altresi', che, ai sensi dell'ad. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonche' al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'ad. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che, ai sensi del comma 6, ad. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1 - Il titolo di formazione professionale cosi' composto: diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di pianoforte» rilasciato dal conservatorio «F. E. Dall'Abaco» di Verona il 29 giugno 1989; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di pedagogia musicale - strumento pianoforte» rilasciato il 25 febbraio 2008 dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Federica Meucci, nata a Como il 26 dicembre 1967, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.2 06, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 77/A Strumento musicale (Pianoforte). 2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 11 aprile 2011
Il direttore generale: Palumbo |
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