Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011
Modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007, relativi all'assegnazione finanziaria alla regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, e' stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla regione Abruzzo di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una piu' proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;
Vista la nota del capo del Dipartimento della protezione civile prot. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, recante «Assegnazione alla regione Abruzzo di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2007;
Vista la nota della regione Abruzzo n. RA/144362 del 27 luglio 2010 e la nota n. RA/4589 dell'11 gennaio 2011 con le quali sono stati trasmessi l'elenco delle verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, annullate per un contributo complessivo di euro 164.287,05; l'elenco delle verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, annullate per un contributo complessivo di euro 380.416,91; l'elenco degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, finanziati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007, annullati per un contributo complessivo di euro 552.465,00 e le verifiche sismiche, finanziate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, rimodulate, per errata trasmissione dei volumi relativi, con una riduzione di contributo di euro 33.327,00. La somma dei predetti contributi annullati o ridotti ammonta in totale ad euro 1.130.495,96;
Considerato che la regione Abruzzo, nella stessa nota n. RA/144362 del 27 luglio 2010, RA/4589 dell'11 gennaio 2011, ha avanzato la proposta di utilizzare la somma prevista per le verifiche tecniche e gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico annullati o rimodulati in diminuzione, per rimodulare in aumento o per effettuare ulteriori verifiche sismiche e interventi di miglioramento o adeguamento sismico;
Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni in aumento degli importi complessivamente assegnati alla regione stessa con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007; che per gli interventi proposti relativi alla lettera c) dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 sono gia' state attestate le condizioni di rischio sismico grave ed attuale e che la proposta della regione consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento integrativo delle verifiche sismiche contenute negli allegati 5 e 6 al presente decreto, al finanziamento integrativo degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico contenuti nell'allegato 7 al presente decreto, al finanziamento delle verifiche sismiche sostitutive contenute nell'allegato 8 al presente decreto e al finanziamento degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico sostitutivi contenuti nell'allegato 9 al presente decreto, per un contributo totale di euro 1.130.495,96;
Considerato che la regione Abruzzo, nella stessa nota n. RA/144362 del 27 luglio 2010, ha richiesto la modifica del soggetto beneficiario delle verifiche riportate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 in quanto la stessa regione Abruzzo ha modificato tutte le denominazioni delle aziende sanitarie locali;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
Considerato che le risorse finanziarie di cui ai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007 sono state regolarmente trasferite alla regione Abruzzo;
Vista la citata lettera della regione Abruzzo RA/144362 del 27 luglio 2010 nella quale si dichiara che le risorse richiamate nel presente provvedimento sono attualmente disponibili sull'esercizio finanziario regionale del 2010;
Considerato che la regione Abruzzo, nella stessa nota n. RA/144362 del 27 luglio 2010, ha richiesto, in considerazione del gravoso impegno richiesto alla struttura regionale nella fase emergenziale post sisma, di rimodulare la tempistica delle verifiche e degli interventi in fase conclusiva e di quelli sospesi, proponendo, per una piu' semplice gestione tecnico-amministrativa del programma originario e di quello rimodulato, l'allineamento delle proroghe con le scadenze che saranno dettate dal presente decreto;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1 al presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 164.287,05 resta assegnato alla regione Abruzzo per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 al presente decreto.
2. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 2 al presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 di cui segue la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 380.416,91 resta assegnato alla regione Abruzzo per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 al presente decreto.
3. Gli interventi riportati nell'allegato 3 al presente decreto, gia' finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 di cui segue la numerazione, sono annullati ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 552.465,00 resta assegnato alla regione Abruzzo per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 al presente decreto.
4. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 4 al presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, sono rimodulate e la relativa riduzione di finanziamento, complessivamente pari ad euro 33.327,00 resta assegnata alla regione Abruzzo per il finanziamento delle verifiche e degli interventi riportati negli allegati 5, 6, 7, 8 e 9 al presente decreto. A seguito della riduzione di finanziamento, il contributo finale delle verifiche tecniche rimodulate resta fissato negli importi riportati nell'allegato 4/a al presente decreto.
 
Art. 3

1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 5 al presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, sono rimodulate con un contributo integrativo complessivamente pari ad euro 24.950,00. A seguito della rimodulazione, il contributo finale delle verifiche tecniche resta fissato negli importi riportati nell'allegato 5/a al presente decreto.
2. La verifica tecnica riportata nell'allegato 6 al presente decreto, gia' finanziata con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, e' rimodulata con un contributo integrativo complessivamente pari ad euro 49.334,00. Il soggetto beneficiario, il comune e la provincia della citata verifica tecnica sono modificati, cosi' come riportato nel predetto allegato 6. A seguito della rimodulazione, il contributo finale della verifica tecnica resta fissato nell'importo riportato nell'allegato 6/a al presente decreto.
3. Gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico riportati nell'allegato 7 al presente decreto, gia' finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 di cui segue la numerazione, sono rimodulati con un contributo integrativo complessivamente pari ad euro 272.137,50. A seguito della rimodulazione, il contributo finale delle verifiche tecniche resta fissato negli importi riportati nell'allegato 7/a al presente decreto.
4. Alle verifiche tecniche sostitutive riportate nell'allegato 8 viene assegnato un contributo complessivamente pari ad euro 546.080,37.
5. Agli interventi di miglioramento o adeguamento sismico sostitutivi riportati nell'allegato 9 viene assegnato un contributo complessivamente pari ad euro 237.994,09.
6. Il soggetto beneficiario del contributo delle verifiche tecniche riportate nell'allegato 10 al presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui segue la numerazione, e' modificato cosi' come riportato nello stesso allegato 10.
 
Art. 4

1. Per le verifiche tecniche riportate nell'allegato 4a, 5a, 6a e 8, cosi' come per le verifiche tecniche gia' finanziate con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e del 5 marzo 2007, non annullate dal presente decreto e non ancora affidate, le comunicazioni della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo, dovranno pervenire alla regione entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La regione comunichera' al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, l'elenco delle verifiche attivate.
 
Art. 5

1. Per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico, riportati negli allegati 7a e 9 del presente decreto, cosi' come per gli interventi gia' finanziati con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 non annullati dal presente decreto e non ancora affidati, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla regione entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi.
2. La regione comunichera' al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara.
3. La regione comunichera' al Dipartimento della protezione civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.
Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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