Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71
Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 14, comma 18;
Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'articolo 126, comma 5-bis, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 75, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1319;
Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ordinamento degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero, nonche' dalle disposizioni del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate a alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, abrogato dal presente decreto, recava:
«Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari» ed e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1967,
n. 98, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 14, comma 18 della legge 28
novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1 dicembre 2005, n. 280, e' il seguente:
«18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».
- La legge 2 maggio 1983, n. 185, abrogata dal presente
decreto, recava: «Modifica della tabella dei diritti da
riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari» ed e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1983,
n. 134.
- La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261.
- La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n.
302.
- Il testo dell'art. 126, comma 5-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, supplemento ordinario, cosi' come modificato
dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' il
seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti
in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti
nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica
attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e
fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei
consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di
permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai
sensi del comma 5.».
- La decisione 96/409/PESC, relativa all'istituzione di
un documento di viaggio provvisorio, adottata dai
Rappresentanti degli Stati Membri dell'Unione europea,
riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996 e'
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee n. L 168 del 6 luglio 1996.
- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa».
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 75, comma 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi
centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano
tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle
funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,
n. 127) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 33 - 1. Le firme sugli atti e documenti formati
nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita'
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero
da autorita' estere e da valere nello Stato sono
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.».
- La legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro
primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica
degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile in materia di interdizioni e di
inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di
coordinamento e finali) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 2004, n. 14.
- Il testo dell'art. 1, comma 1319 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici
consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la
carta d'identita' a favore dei cittadini italiani residenti
all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per
il rilascio e il rinnovo della carta d'identita' e' fissato
in misura identica a quello previsto per i cittadini
italiani residenti in Italia».
- Il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce
un codice comunitario dei visti - Codice dei visti, e'
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea n. L243/1 del 15 settembre 2009.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106 Supplemento
Ordinario n.84.



 
Art. 2
Funzioni degli uffici consolari

1. L'ufficio consolare nell'ambito delle funzioni individuate dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 45 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il
seguente:
«Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio
consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale,
funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani
particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita,
di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e
sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere,
assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge,
vigilare l'attivita' delle Associazioni, delle Camere di
commercio, degli Enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita'
economica interessante l'Italia, curando in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto
internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite
dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di
stato civile, notariato, amministrativa e
giurisdizionale.».



 
Art. 3
Esercizio delle funzioni consolari

1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio in conformita' alle convenzioni ed agli usi internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonche', in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente.
3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Se un funzionario consolare non puo' procedere, per causa di incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto e' compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non puo' accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 42, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il
seguente:
«Art. 42 (Classificazione e circoscrizioni). - Gli
uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici
consolari di I categoria e' preposto, quale titolare, un
funzionario di carriera, agli uffici consolari di II
categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si
suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice
consolati e Agenzie consolari.
I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria
dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di
pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di
II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le
Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo
richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati
di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non
dipendenti da altro ufficio consolare dipendono
direttamente dalla Missione diplomatica.
La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli
uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro
per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.».



 
Art. 4
Delega di funzioni consolari

1. Il capo di ufficio consolare di I categoria puo' delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio.
2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonche' quelle il cui esercizio e', a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.
 
Art. 5
Atti di delega

1. Le deleghe di cui all'articolo 4 sono conferite con decreto, di cui copia e' affissa nell'albo consolare.
2. La delega in materia di stato civile e' redatta in duplice originale: uno e' conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia e' trasmessa, con modalita' informatica, al Ministero dell'interno.
 
Art. 6
Ufficiale di stato civile

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.
 
Art. 7
Domicilio e residenza

1. Il domicilio e la residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme degli articoli 43 e seguenti del codice civile.
2. I residenti nella circoscrizione di ufficio consolare privo di personale abilitato all'esercizio di determinate funzioni consolari sono considerati residenti nella circoscrizione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le relative funzioni competono.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 43 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 43 (Domicilio e residenza). - Il domicilio di una
persona e' nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi.
La residenza e' nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale.».
- Il testo dell'art. 44 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 44 (Trasferimento della residenza e del
domicilio). - Il trasferimento della residenza non puo'
essere opposto ai terzi di buona fede, se non e' stato
denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e
la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai
terzi di buona fede si considera trasferito pure il
domicilio, se non si e' fatta una diversa dichiarazione
nell'atto in cui e' stato denunciato il trasferimento della
residenza.».
- Il testo dell'art. 45 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 45 (Domicilio dei coniugi, del minore e
dell'interdetto). - Ciascuno dei coniugi ha il proprio
domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale
dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della
famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o
il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono
cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il
quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore.».
- Il testo dell'art. 46 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 46 (Sede delle persone giuridiche). - Quando la
legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o
dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al
luogo in cui e' stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi
dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro e'
diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare
come sede della persona giuridica anche quest'ultima.».
- Il testo dell'art. 47 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 47 (Elezione di domicilio). - Si puo' eleggere
domicilio speciale per determinati atti o affari .
Questa elezione deve farsi espressamente per
iscritto.».



 
Art. 8
Schedario consolare

1. Presso ogni ufficio consolare e' mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali.
2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario e' subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti.
3. Nello schedario e' presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonche' di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.
 
Art. 9
Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE

1. Sulla base dei dati contenuti nello schedario previsto dall'articolo 8, l'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione o di residenza provvede a trasmettere al comune italiano competente i dati richiesti dalla legislazione in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). I dati sono relativi alle dichiarazioni fornite dai cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, ovvero a quelle relative alla residenza all'estero, nonche' a quelle concernenti il cambiamento di residenza o di abitazione all'estero.
 
Art. 10
Cittadinanza italiana

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta il possesso della cittadinanza italiana, con ogni mezzo utile, cosi' come previsto dal comma 2, e rilascia il relativo certificato ai cittadini residenti.
2. Per accertare lo stato di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare esperisce le opportune indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale valutazione sulla loro forza probatoria.
 
Art. 11
Comunicazioni agli uffici in Italia

1. L'ufficio consolare da' comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
 
Art. 12
Matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.
2. La celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione.
 
Art. 13
Pubblicazioni matrimoniali

1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente.
2. Le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere.
3. Le pubblicazioni di cui al comma I hanno luogo in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
4. Fino al 31 dicembre 2010 le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici.
5. La richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione.
6. Per quanto riguarda il non cittadino il capo dell'ufficio consolare si attiene a quanto stabilito dall'articolo 116, codice civile.



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 54 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' il
seguente:
«Art. 54 (Attivita' d'ufficio). - 1. Ricevuta la
richiesta della pubblicazione, l'ufficiale dello stato
civile redige processo verbale in cui indica l'identita'
delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le
dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la
documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o
se essa e' stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi,
all'affissione con atto separato sul quale annota
l'eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
2. Il processo verbale e l'atto affisso sono inseriti
negli archivi di cui all'articolo 10 con le modalita' di
cui all'articolo 21, comma 1».
- Il testo dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e' il seguente:
«Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far
data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di
promuovere il progressivo superamento della pubblicazione
in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici
tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o
i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con
le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi
compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono
altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo
modalita' stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro
associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e
gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo
comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui
al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere
sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo
27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC
alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici,
nonche' nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel
sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.».
- Il testo dell'art. 116 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 116. (Matrimonio dello straniero nella
Repubblica). - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio
nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorita' competente del
proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a
cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un
documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano.
Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle
disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1,
2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nella
Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo
le disposizioni di questo codice.».



 
Art. 14
Dispensa dalle pubblicazioni e ammissione al matrimonio

1. Il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti ed alle condizioni stabilite agli articoli 100, secondo comma, del codice civile e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia. L'atto di notorieta' di cui all'articolo 100, secondo comma, del codice civile, e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare.
2. Il capo dell'ufficio consolare puo', altresi', ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi ha compiuto i sedici anni, secondo quanto previsto dall'articolo 84, secondo comma, del codice civile.
3. Rilevata la mancanza dei presupporti per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, il capo dell'ufficio consolare trasmette:
a) le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi;
b) le domande di ammissione al matrimonio ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del codice civile, al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore.
4. In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile.



Note all'art. 14:
- Il testo dell'art.100, primo e secondo comma del
Codice Civile e' il seguente:
«Art. 100 (Riduzione del termine e omissione della
pubblicazione). - Il tribunale su istanza degli
interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre,
per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo
caso la riduzione del termine e' dichiarata nella
pubblicazione.
Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per
cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando
gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la
propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti
stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al
matrimonio.».
- Il testo dell'art. 58 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' il
seguente:
«Art. 58 (Omissione della pubblicazione). - Quando e'
stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 100, primo comma, del codice civile, gli
sposi per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio,
devono presentare all'ufficiale dello stato civile il
provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 52,
comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all'articolo 51,
comma 1.».
- Il testo dell'art. 84 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 84 (Eta'). - I minori di eta' non possono
contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la
sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni
addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il
tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio
ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
i sedici anni.
Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli
sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con
ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di
dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non
impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il
termine previsto nel quarto comma senza che sia stato
proposto reclamo.».
- Il testo dell'art. 101 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 101 (Matrimonio in imminente pericolo di vita). -
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi,
l'ufficiale dello stato civile del luogo puo' procedere
alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e
senza l'assenso al matrimonio, se questo e' richiesto,
purche' gli sposi prima giurino che non esistono tra loro
impedimenti non suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di
matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente
pericolo di vita.».



 
Art. 15
Modalita' di celebrazione del matrimonio

1. Il matrimonio e' celebrato pubblicamente nella sede consolare. Puo' essere eccezionalmente celebrato fuori della sede consolare per impedimento degli sposi o per gravi motivi di sicurezza.
2. Il funzionario celebrante adempie alle formalita' prescritte dall'articolo 107 del codice civile, e, se del caso, prima di ricevere le dichiarazioni, porta a conoscenza degli sposi, alla presenza dei testimoni la possibile inefficacia del loro matrimonio nell'ordinamento locale.
3. Se il matrimonio e' celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del codice civile.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 107 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art.107 (Forma della celebrazione). - Nel giorno
indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla
presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura
agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da
ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente
in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono
unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato
immediatamente dopo la celebrazione.».
- Il testo dell'art. 110 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 110 (Celebrazione fuori della casa comunale). -
Se uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile, e'
nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale,
l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro
testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
l'articolo 107.».



 
Art. 16
Matrimonio per procura

1. Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare.
2. Il matrimonio di cui al comma 1 non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia.
3. La valutazione dei gravi motivi di cui al secondo comma dell'articolo 111 del codice civile e' effettuata dal tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'altro sposo ovvero dal tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
4. Se non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Il funzionario consolare puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio quando vi si oppongono le leggi locali o lo sposo presente non risiede nella circoscrizione.
6. Quando ne ricorrono i presupposti, si applica il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 15. Per lo sposo assente l'avvertimento ivi previsto e' effettuato, su richiesta del funzionario celebrante, per il tramite dell'ufficio consolare territorialmente competente.



Note all'art. 16:
- Il testo del secondo comma dell'art. 111 del Codice
Civile e' il seguente:
«Art. 111 (Celebrazione per procura). - (omissis)
La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche
farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono
gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui
circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione e'
concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
(omissis)».
Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' il seguente:
«Art. 17 (Trasmissione di atti). - L'autorita'
diplomatica o consolare trasmette ai fini della
trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi
al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale
dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o
dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a
quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se
egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
nascita o di residenza della madre o del padre di lui,
ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio,
se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati
ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del
doppio invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere
con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso
invito dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra'
indicare un comune a sua scelta.».



 
Art. 17
Tribunale competente

1. Dei ricorsi avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'articolo 112 del codice civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini dell'articolo 98 del codice civile, nonche' sulle opposizioni al matrimonio, e' competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'uno o dell'altro degli sposi, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro.



Note all'art. 17:
- Il testo degli artt. 98 e 112 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 98 (Rifiuto della pubblicazione). - L'ufficiale
dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del
rifiuto.
Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.».
«Art. 112 (Rifiuto della celebrazione). - L'ufficiale
dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del
matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con
l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che
provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.».



 
Art. 18
Trasmissione di atti di matrimonio

1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati dinanzi alle autorita' locali e ad esso pervenuti.
2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.
 
Art. 19
Rettificazione degli atti di stato civile

1. Le domande di rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'ufficio consolare sono rivolte al tribunale nel cui circondario trovasi trascritto o avrebbe dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi.
 
Art. 20
Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi

1.Il cittadino che risiede all'estero puo' presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione AIRE del richiedente.
2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.



Note all'art. 20:
Il testo degli artt. 86 e 90 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e' il
seguente:
«Art. 86 (Affissioni). - 1. Qualora la richiesta appaia
meritevole di essere presa in considerazione, il
richiedente e' autorizzato a fare affiggere all'albo
pretorio del comune di nascita e del comune di sua
residenza attuale un avviso contenente il sunto della
domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta
consecutivi e deve risultare dalla relazione del
responsabile fatta in calce all'avviso.
2. Con il decreto con cui si autorizza la
pubblicazione, si puo' prescrivere che il richiedente
notifichi a determinate persone il sunto della domanda.».
«Art. 90 (Affissione). - Il prefetto, assunte
informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di
essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto
il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del
comune di nascita e di attuale residenza del medesimo
richiedente un avviso contenente il sunto della domanda.
L'affissione deve avere la durata di giorni trenta
consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal
responsabile in calce all'avviso.».
- Per il testo dell'art. 32 della legge 18 luglio 2009,
n. 69, si vedano le note all'art. 13.



 
Art. 21
Passaporti

1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validita'.
2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identita' del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, puo' circoscrivere a determinati Stati la validita' territoriale del passaporto e limitarne la validita' temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti.
3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.
 
Art. 22
Carte d'identita'

1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresi', la validita' agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.
 
Art. 23
Documenti di viaggio provvisori

1. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.
2. Il capo dell'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti e previa autorizzazione delle competenti autorita' del Paese di cui il richiedente e' cittadino, rilascia un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea, valido per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente e' cittadino o verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione, ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, in assenza di una loro rappresentanza consolare o diplomatica.
3. Il documento di viaggio provvisorio e' rilasciato:
a) in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilita' del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare;
b) in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno.
4. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare da' notizia all'autorita' di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.
 
Art. 24
Sussidi, erogazioni in danaro e rimpatrio di cittadini

1. L'ufficio consolare puo' concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilita' fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri.
2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresi', essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessita' non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato e' tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui e' attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile. L'autorita' consolare trasmette al Ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare, nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalita' di cui al comma 2, puo' fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio piu' appropriata e meno onerosa per l'erario e facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'articolo 197 del codice della navigazione.
4. Il Ministero competente in materia, in conformita' all'articolo 363, terzo comma, del codice della navigazione, emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio in favore della gente di mare.



Note all'art. 24:
- Il testo degli artt. 474 e 475 del codice di
procedura civile e' il seguente:
«Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata
non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo
per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai
quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le
cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la
legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo'
aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve
contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo
480, secondo comma, delle scritture private autenticate di
cui al numero 2) del secondo comma.».
«Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le
sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro
pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione
forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva,
salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi
soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il
provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi
successori, con indicazione in calce della persona alla
quale e' spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste
nell'intestazione «Repubblica italiana- In nome della
legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio
o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia,
della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne
siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di
darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti».».
- Il testo dell'art. 197 del codice della navigazione
e' il seguente:
«Art. 197(Rimpatrio di cittadini italiani). - Nelle
localita' estere ove non risieda una autorita' consolare il
comandante della nave deve dare ricovero a bordo e
rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero
abbandonati.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o
suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorita'
consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita'
relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto
concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di
trasporto.».
- Il testo del terzo comma dell'art. 363 del codice
della navigazione e' il seguente:
«Art. 363 (Obbligo del rimpatrio dell'arruolato). -
(omissis)
Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e'
eseguito a cura dell'autorita' marittima o consolare.
L'autorita' marittima emette ingiunzione a carico
dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo
Stato.».



 
Art. 25
Rimpatrio su navi ed aeromobili militari nazionali

1. In casi eccezionali, il capo dell'ufficio consolare puo' chiedere l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, e' tenuto ad indicare per iscritto all'ufficio consolare i motivi del rifiuto.
 
Art. 26
Rimpatri, evacuazioni e trasferimenti in circostanze eccezionali

1. Quando circostanze eccezionali impongono di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'articolo 197 del codice della navigazione non risulta adeguato alle necessita', il capo dell'ufficio consolare puo' disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.
2. Nei casi eccezionali in cui e' necessario provvedere all'evacuazione dei cittadini, l'ufficio consolare sovrintende all'organizzazione delle operazioni in base ai piani di emergenza all'uopo predisposti. Esso assume tutte le iniziative necessarie anche sulla base delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, che si avvale eventualmente del concorso di altre Amministrazioni. L'evacuazione e' coordinata, laddove possibile, con le iniziative adottate dalle autorita' diplomatiche o consolari degli Stati Membri dell'Unione europea e dei Paesi alleati.
3. L'ufficio consolare comunica col mezzo piu' celere i provvedimenti adottati al Ministero degli affari esteri ed agli altri Ministeri eventualmente competenti. Alle requisizioni effettuate ai sensi del comma 1 si applicano, per quanto concerne le indennita', i criteri di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.



Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 197 del codice della
navigazione si vedano le note all'art. 24.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 27
Assistenza a persone prive di cittadinanza italiana

1. L'ufficio consolare presta assistenza ai cittadini dell'Unione europea ed ai non cittadini, ai sensi delle vigenti disposizioni.
 
Art. 28
Funzioni notarili

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita, secondo le modalita' e con i limiti di seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere specificati gli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilita' di accedere ad adeguati servizi notarili in loco.
3. Non e' necessario il requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i testimoni non cittadini.
 
Art. 29
Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

1. Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione.
2. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero e' il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza in Italia, e' competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE.
3. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare e' assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri.
4. Quando non e' possibile provvedere all'esame di cui al comma 3, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorita' rogante ogni elemento di prova in suo possesso.



Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 419 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti
provvisori). - Non si puo' pronunziare l'interdizione o
l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un
consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi
istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i
parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e
assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo'
essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un
curatore provvisorio all'inabilitando.».



 
Art. 30
Riconoscimento e legittimazione dei figli naturali

1. Il capo dell'ufficio consolare riceve la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale di cui all'articolo 254 del codice civile. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 262 del codice civile, il capo dell'ufficio consolare riceve, altresi', la domanda di assunzione del cognome paterno e la trasmette al tribunale dei minorenni competente.
2. L'ufficio consolare riceve la domanda di legittimazione dei figli naturali di cui agli articoli 280 e 288 del codice civile e la trasmette al tribunale competente. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi dell'articolo 288, primo comma, del codice civile, e' competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune in cui l'interessato ha avuto la sua ultima residenza in Italia ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.



Note all'art. 30:
- Il testo degli artt. 254, 262, 280 e 288 del Codice
Civile e' il seguente:
«Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il
riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di
nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore
alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale
dello stato civile [o davanti al giudice tutelare] o in un
atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di
questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale
presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di
legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in
un testamento importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo.».
«Art. 262 (Cognome del figlio). - Il figlio naturale
assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto [c.c. 258]. Se il riconoscimento e' stato
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il
figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre e' stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento
da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il
cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre.
Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide
circa l'assunzione del cognome del padre.».
«Art. 280 (Legittimazione). - La legittimazione
attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la
qualita' di figlio legittimo.
Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori
del figlio naturale o per provvedimento del giudice.».
«Art. 288 (Procedura). - La domanda di legittimazione
accompagnata dai documenti giustificativi deve essere
diretta al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la
sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli
precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla
domanda di legittimazione.
Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti
giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte
d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale,
delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda e'
annotata in calce all'atto di nascita del figlio.».



 
Art. 31
Adozione internazionale di minori

1. Competente a decidere sulla dichiarazione di disponibilita' all'adozione di un minore straniero residente all'estero, quando gli adottanti non hanno residenza in Italia, e' il tribunale per i minorenni nel cui circondario i coniugi hanno avuto l'ultima residenza. Se i coniugi non sono stati mai residenti in Italia, e' competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
2. L'ufficio consolare territorialmente competente in base alla residenza degli adottanti puo' essere delegato dal Tribunale per i minorenni titolare della procedura allo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. Nello svolgimento di tali attivita', il capo dell'ufficio consolare puo' avvalersi del supporto di strutture locali adeguatamente qualificate.
3. L'ufficio consolare, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38, comma 1, della citata legge n. 184 del 1983, cosi' come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, in ordine all'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, rilascia il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore.



Note all'art. 31:
- Il testo degli artt. 29-bis e 38, comma 1, della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia) e' il seguente:
«Art. 29-bis - 1. Le persone residenti in Italia, che
si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e
che intendono adottare un minore straniero residente
all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita' al
tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la
residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro
idoneita' all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno
Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
36, comma 4, e' competente il tribunale per i minorenni del
distretto in cui si trova il luogo della loro ultima
residenza; in mancanza, e' competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di
dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per
manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici
giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di
disponibilita' ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di
competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere,
svolgono le seguenti attivita':
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle
relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre
forme di solidarieta' nei confronti dei minori in
difficolta', anche in collaborazione con gli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in
collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale,
familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi,
sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li
determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di
un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di
rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o
di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari
dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere,
nonche' acquisizione di ogni altro elemento utile per la
valutazione da parte del tribunale per i minorenni della
loro idoneita' all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni,
in esito all'attivita' svolta, una relazione completa di
tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro
mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di
disponibilita'.».
«Art. 38. - Ai fini indicati dall'articolo 6 della
Convenzione e' costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.».



 
Art. 32
Adozione di persone di maggiore eta'

1. Competente in materia di adozione di persone di maggiore eta', quando l'adottante non ha residenza in Italia, e' il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'adottante ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il comune di ultima residenza in Italia dell' interessato.
2. Il capo dell'ufficio consolare puo' essere delegato a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del legale rappresentante di questo. Puo' anche essere delegato a compiere le indagini e ad assumere le informazioni di cui all'articolo 312 del codice civile.



Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 312 del Codice Civile e' il
seguente:
«Art. 312 (Accertamenti del tribunale). - Il tribunale,
assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state
adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.».



 
Art. 33
Tutela, curatela, amministrazione di sostegno

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare.
2. Il tutore, il protutore, il curatore, il curatore speciale e l'amministratore di sostegno, nominati in virtu' dei poteri di cui al comma 1, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela ha in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui e' loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione e' decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa e' decisa dalla competente autorita' nazionale. A tale fine, e' considerata competente l'autorita' giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell' incapace.
3. I cittadini residenti nella circoscrizione hanno l'obbligo di accettare le nomine di cui al comma 2.
 
Art. 34
Altri provvedimenti di volontaria giurisdizione

1. Il capo dell'ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.
 
Art. 35
Tribunali competenti

1. Dei ricorsi avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dal capo dell'ufficio consolare, nonche' per l'omologazione degli stessi, e' competente a decidere il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE dell'interessato.
2. Se l'interessato non e' iscritto all'AIRE ed e' stato residente in Italia, e' competente il tribunale del luogo di ultima residenza.
 
Art. 36
Amichevole composizione di controversie ed arbitrato

1. Il capo dell'ufficio consolare:
a) si adopera, se richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce e le parti ne fanno richiesta, egli redige il processo verbale dell'avvenuta conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio;
b) esplica le funzioni di arbitro unico nelle, controversie fra cittadini purche' questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equita', ferme restando le eccezioni previste dall'articolo 806 del codice di procedura civile. Con il deposito negli archivi dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito ha luogo nel termine perentorio di dieci giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere data notizia alle parti ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del codice di procedura civile. Le impugnazioni di cui agli articoli 827 e seguenti, codice di procedura civile, si propongono innanzi alla Corte di Appello di Roma.



Note all'art. 36:
- Il testo degli art. 806, 825, secondo comma e 827 del
codice di procedura civile e' il seguente:
«Art. 806 (Controversie arbitrabili). - Le parti
possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro
insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili,
salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui possono essere decise da arbitri
solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi
collettivi di lavoro.».
«Art. 825 (Deposito del lodo). - (omissis)
- Del deposito e del provvedimento del tribunale e'
data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi
stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.
(omissis)».
«Art. 827 (Mezzi di impugnazione). - Il lodo e'
soggetto all'impugnazione per nullita', per revocazione e
per opposizione di terzo.
I mezzi d'impugnazione possono essere proposti
indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della
controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che
risolve alcune delle questioni insorte senza definire il
giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo
definitivo.».
Gli artt. 828-831 completano il Capo V del codice di
procedura civile (Delle Impugnazioni) e disciplinano i vari
mezzi d'impugnazione.



 
Art. 37
Notificazioni, atti istruttori, dichiarazioni ed istanze

1. L'ufficio consolare:
a) provvede, direttamente o tramite le autorita' locali, in conformita' alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad esso rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
b) compie gli atti istruttori ad esso delegati dalle autorita' nazionali competenti; riceve le dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, da far valere in giudizi nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorita' nazionali.
2. L'ufficio consolare trasmette direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorita' nazionale competente.
 
Art. 38
Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il capo dell'ufficio consolare informa direttamente le competenti autorita' giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.
2. Egli cura, altresi', che sia assicurata dalle autorita' locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle ad essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo.
 
Art. 39
Esercizio di funzioni giurisdizionali

1. Le norme relative ai doveri ed alle prerogative dell'autorita' giudiziaria si applicano ai funzionari consolari quando questi esercitano funzioni attribuite in Italia alla magistratura.
 
Art. 40
Esecuzione di rogatorie consolari

1. Della data e del luogo fissati dall'ufficio consolare per l'esecuzione della rogatoria e' data tempestiva comunicazione alle parti.
2. Le convocazioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione sono indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere inferiori a trenta giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati, l'ufficio consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza effetto, l'ufficio consolare restituisce gli atti all'autorita' rogante. In presenza di adeguate giustificazioni, il capo dell'ufficio consolare puo' disporre una terza ed ultima convocazione.
3. Copia delle comunicazioni e delle convocazioni e' allegata agli atti.
 
Art. 41
Luogo di compimento degli atti istruttori

1. Le deposizioni testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, se non e' altrimenti richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. Puo' essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.
 
Art. 42
Consulenti e difensori

1. Quando la legislazione nazionale prevede la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori, l'appartenenza a tali categorie professionali puo' essere accertata anche in base alle leggi locali.
 
Art. 43
Deposito consolare

1. Il capo dell'ufficio consolare, in caso di riconosciuta necessita' ed urgenza, puo' ricevere in deposito somme di danaro e ogni altro bene, su richiesta di cittadini o di altri nell'interesse di cittadini o dello Stato. Il deposito ha termine venute meno le cause che ne hanno giustificato l'accettazione.
2. Il capo dell'ufficio consolare stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e seguenti e 1798 e seguenti del codice civile.
3. Il capo dell'ufficio consolare non e' tenuto ad alcun obbligo di amministrazione dei beni depositati; egli adotta tuttavia i provvedimenti che si rendono necessari nell'interesse degli aventi diritto.
4. Il capo dell'ufficio consolare, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, puo' ordinare la vendita dei beni volontariamente depositati, quando vi e' pericolo di deperimento o sussistono, comunque, ragioni di forza maggiore.



Note all'art. 43:
- Gli artt. 1766 e seguenti del Codice Civile
disciplinano l'istituto del deposito.
- Gli artt. 1798 e seguenti del Codice Civile
disciplinano l'istituto del sequestro convenzionale.



 
Art. 44
Termine del deposito

1. Il capo dell'ufficio consolare, quando ritiene venute meno le cause che hanno determinato il deposito, ne da' comunicazione agli aventi diritto, intimando loro di provvedere entro congruo termine, al ritiro delle somme di danaro o degli altri beni depositati.
2. Se gli aventi diritto non provvedano al ritiro delle somme di danaro depositate, l'ufficio consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e comunque su istruzione del Ministero degli affari esteri, anche per quanto concerne l'eventuale cambio in moneta italiana, trasmette tali somme alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma. Per quanto concerne i beni diversi dal danaro, il capo dell'ufficio consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e su istruzione del Ministero degli affari esteri, puo' eseguirne il deposito presso idoneo magazzino od istituto, ovvero puo' ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse alla Tesoreria dello Stato, sezione provinciale di Roma.
3. Se gli aventi diritto non sono reperibili, e non si puo' quindi provvedere alla comunicazione ed intimazione di cui al comma 1, le somme di danaro, nonche' gli altri beni, restano depositati presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni, trascorsi i quali, e salvo diversa indicazione nel frattempo pervenuta dagli aventi diritto, il capo dell'ufficio consolare provvede ai sensi del comma 2.
4. Per quanto non previsto dal codice civile, con provvedimento del Ministero degli affari esteri sono disciplinati il luogo di restituzione dei beni depositati presso l'ufficio consolare, nonche' le modalita' di conservazione e di verbalizzazione dei depositi consolari.
 
Art. 45
Vendita di beni

1. Quando, in materia di volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere e' a lui conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizza la vendita di beni e vi procede, la vendita stessa e' effettuata, con le opportune cautele, su istruzioni del Ministero degli affari esteri, tenuto anche conto della legislazione locale.
 
Art. 46
Successioni

1. L'ufficio consolare, quando ne e' richiesto o vi e' tenuto in ragione dell'esercizio delle funzioni notarili, da' notizia alle competenti autorita' nazionali e, se del caso, locali, della apertura nella circoscrizione consolare di successioni di cittadini o di successioni cui sono o possono essere chiamati cittadini.
2. L'ufficio consolare trasmette alle competenti autorita' nazionali le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredita', di accettazione con beneficio di inventario, nonche' ogni altra manifestazione di volonta' o istanza attinente all'eredita'. Esso trasmette, per la via piu' breve, le richieste di apposizione di sigilli relative a beni ereditari che si trovano in Italia.
3. Su richiesta di un tribunale italiano presso cui si e' aperta una successione, l'Ufficio consolare provvede a disporre, nell'interesse degli aventi diritto, ogni possibile misura atta alla custodia dei beni relativi alla successione pervenuti all'Ufficio stesso.
 
Art. 47
Imputazione di spese e cauzione

1. Le spese incontrate dall'ufficio consolare nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo sono a carico degli interessati. A tale fine puo' essere esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.
2. L'ufficio consolare puo' chiedere il preventivo versamento di una cauzione a copertura delle spese di cui al comma 1.
 
Art. 48
Funzioni di amministrazione marittima

1. Il capo dell'ufficio consolare esercita le funzioni di autorita' marittima, attenendosi alla legislazione nazionale.
 
Art. 49

Attribuzione di polizia giudiziaria, polizia della navigazione e
poteri disciplinari

1. Il capo dell'ufficio consolare:
a) ha le attribuzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;
b) esercita il potere di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani;
c) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli aeromobili civili italiani.
 
Art. 50
Assistenza da parte di navi o aeromobili militari nazionali

1. Il capo dell'ufficio consolare puo' richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso di guerra civile o di altri eventi eccezionali o quando l'assistenza stessa e' necessaria per l'esecuzione di istruzioni del Ministero degli affari esteri o dell'ambasciata. Tali istruzioni sono comunicate al comandante della nave o dell'aeromobile.
2. Il comandante, se ritiene di non poter aderire alla richiesta, indica per iscritto al funzionario consolare i motivi del rifiuto.
 
Art. 51

Dichiarazioni giurate del comandante per il rilascio di passavanti
provvisorio

1. In caso di smarrimento o di distruzione dell'atto di nazionalita', e prima di rilasciare il passavanti provvisorio, il capo dell'ufficio consolare accerta, mediante giuramento deferito al comandante, se sull'atto di nazionalita' smarrito o distrutto non esistessero annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprieta' o di altri diritti reali. L'ufficio consolare appone sul passavanti provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante e ne informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della nave.
 
Art. 52
Certificati, legalizzazioni, vidimazioni

1. L'ufficio consolare:
a) rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini per l'utilizzo in Italia;
b) rilascia o vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali;
c) conferma le patenti di guida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) comunica il numero di codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate;
e) rilascia copia autentica degli atti da esso ricevuti o presso di esso depositati;
f) legalizza gli atti rilasciati dalle autorita' locali, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di ogni mezzo utile di accertamento;
g) puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
h) puo' rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni;
i) puo' rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.
2. Nei casi in cui non e' in grado di ottenere dalle autorita' locali copie degli atti di stato civile formati all'estero e da trascrivere in Italia, l'ufficio consolare rilascia, effettuati gli accertamenti del caso, motivata certificazione sostitutiva della documentazione che non si e' potuto acquisire, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali sull'ordinamento dello stato civile.
3. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.
4. Sugli atti di cui al presente articolo sono riscossi i diritti di cui al Titolo IV del presente decreto, con le modalita' e salve le eccezioni ivi previste.



Note all'art. 52:
- Per il testo dell'art. 126, comma 5-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 286 si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 33, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) e' il seguente:
«Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero). - (omissis)
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.».



 
Art. 53
Attestazione di condizione economica

1. Quando la legislazione nazionale prescrive un'attestazione del Comune o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato, la medesima puo' essere sostituita, per la parte di sua competenza, da un'attestazione motivata dell'ufficio consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.
2. L'attestazione puo' venir rilasciata, per ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.
 
Art. 54

Non applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione

1. Le firme apposte dal funzionario consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a legalizzazione.
 
Art. 55
Funzioni in materia elettorale

1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.
 
Art. 56
Funzioni in materia scolastica

1. Il capo dell'ufficio consolare, nei riguardi delle scuole italiane e di tutte le altre istituzioni e attivita' d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico dello Stato o sussidiate, esercita, in conformita' alla legislazione nazionale ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni che competono ai dirigenti generali degli uffici scolastici regionali, fatte salve le funzioni spettanti al Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 57
Funzioni in materia di servizio militare

1. L'ufficio consolare esplica ogni attivita' in materia di servizio militare, relativamente alle persone residenti nella circoscrizione, attenendosi alla vigente legislazione nazionale.
 
Art. 58
Rilascio dei visti

1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso nel territorio della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una motivata e documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito decreto del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli altri dicasteri competenti.
2. Se non sussistono i requisiti previsti per il rilascio del visto, l'ufficio consolare comunica per iscritto al cittadino straniero il diniego indicando, altresi', il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
 
Art. 59
Sviluppo delle attivita' culturali

1. L'ufficio consolare promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.
 
Art. 60
Promozione delle attivita' economiche e commerciali

1. L'ufficio consolare promuove e stimola le attivita' economiche e commerciali che interessano l'Italia e le imprese italiane, secondo le indicazioni delle competenti strutture del Ministero degli affari esteri e con il coordinamento dell'ambasciata.
 
Art. 61
Albo consolare

1. Nella sede dell'ufficio consolare, in luogo accessibile al pubblico, e' collocato apposito albo, per l'affissione degli atti ufficiali.
 
Art. 62
Registri dell'ufficio consolare

1. Presso gli uffici consolari e' tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:
a) degli atti di nascita;
b) degli atti di matrimonio;
c) degli atti di cittadinanza;
d) degli atti di morte.
2. Sono, altresi', tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:
a) dei passaporti;
b) del protocollo in arrivo e in partenza;
c) delle operazioni in materia di servizio militare.
3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identita' e' istituito il relativo registro.
4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformita' alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano e' fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche' per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.
 
Art. 63
Raccolta delle firme delle autorita' locali

1. A fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare e' istituita e mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.
2. Se la firma e' compresa nella raccolta, l'ufficio consolare provvede direttamente alla sua legalizzazione; in caso contrario, fa uso di altri opportuni mezzi di accertamento.
 
Art. 64
Tariffa dei diritti consolari

1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari.
3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.
 
Art. 65
Valuta di riscossione

1. I diritti previsti dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.
2. Se sussistono particolari ragioni, il Ministero degli affari esteri puo' autorizzare con proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.
 
Art. 66
Atti rilasciati gratuitamente

1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonche' quelli richiesti:
a) da cittadini indigenti;
b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorita' italiane;
c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale;
d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonche' dai loro familiari a carico;
e) da eminenti personalita' estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
2. La gratuita' di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.
 
Art. 67
Modifica o esenzione dei diritti stabiliti dalla tariffa

1. I diritti stabiliti in una o piu' voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocita', con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro degli affari esteri puo', con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentano un piu' diretto interesse per i residenti all'estero e per i loro familiari.
3. Il Ministero degli affari esteri, se per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisa l'opportunita' di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, puo' disporre il rilascio di atti consolari mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi.
4. L'ufficio consolare, su direttiva del Ministro degli affari esteri, rilascia gratuitamente atti consolari a favore di operatori economici italiani, dei Paesi membri dell'Unione europea o anche di altri Paesi per fini di interesse nazionale.
 
Art. 68
Tasso di cambio consolare

1. Il tasso di cambio consolare tra l'euro e la valuta locale e' fissato con decreto del capo della competente rappresentanza diplomatica.
2. Il decreto e' emesso all'inizio del periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente in materia di rendicontazione delle entrate consolari.
3. Esso e' valido anche per tutti gli uffici dipendenti.
 
Art. 69
Modalita' di fissazione del tasso di cambio consolare

1. Il decreto di cui all'articolo 68 stabilisce il rapporto di cambio consolare sulla base della media dei cambi ufficiali del periodo di riferimento previsto in materia di rendicontazione delle entrate consolari. In caso di cambi plurimi o comunque, se la situazione locale lo richiede, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso.
2. Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali l'applicazione del rapporto di cambio secondo i criteri stabiliti al comma 1 si traduce in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto al costo della vita locale, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare il capo della rappresentanza diplomatica ad adottare un diverso tasso di cambio consolare.
3. Se durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 si verificano oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare variazioni nel tasso superiori al dieci per cento, il capo della rappresentanza diplomatica emana un nuovo decreto di cambio consolare.
4. Copia del decreto consolare e' affissa nella sede dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa.
 
Art. 70
Percezione dei diritti consolari

1. La percezione dei diritti consolari e' comprovata mediante evidenze informatiche o, se cio' non e' possibile, mediante apposizione ed annullamento sugli atti di speciali marche o etichette.
2. Il Ministero degli affari esteri autorizza, in via eccezionale ed in presenza di speciali ragioni, particolari modalita' di percezione dei diritti stessi.
3. L'ufficio consolare puo' chiedere un'anticipazione dei diritti dovuti.
4. L'ufficio consolare, in caso di dubbio circa l'assoggettabilita' di un atto a percezione consolare, ovvero circa l'applicabilita' ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del Ministero degli affari esteri, la soluzione piu' favorevole agli interessati.
5. Se non e' stato possibile provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme generali sul recupero dei crediti dello Stato.
 
Art. 71
Collaborazione con le autorita' locali

1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorita' locali cui e' affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonche', a condizione di reciprocita', a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.
 
Art. 72
Corrispondenza degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari corrispondono direttamente con le altre amministrazioni nazionali, per quanto riguarda le materie di loro competenza.
 
Art. 73
Inapplicabilita' di norme nazionali

1. Se, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, una norma nazionale non risulta applicabile, il capo dell'ufficio consolare ne motiva l'inapplicabilita' e si conforma ai principi risultanti dall'articolo 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, tenuto conto delle finalita' dell'atto.



Note all'art. 73:
«Art. 12 (Interpretazione della legge). - (omissis)
Se una controversia non puo' essere decisa con una
precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i principi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato».



 
Art. 74
Poteri in circostanze eccezionali

1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.
 
Art. 75
Ricorsi avverso i provvedimenti consolari

1. Se non e' diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i provvedimenti amministrativi emanati dall'ufficio consolare sono considerati definitivi.
2. Avverso i medesimi sono ammessi i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti dalla legislazione nazionale.
3. Gli interessati possono, in ogni caso, proporre al medesimo ufficio consolare istanza di riesame finalizzata all'annullamento o alla revoca del provvedimento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-nonies e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ufficio e' tenuto a pronunciarsi sull'istanza stessa nei modi e termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Note all'art. 75:
- Il testo degli artt. 21-nonies, 21-quinquies e 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' il seguente:
«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.».
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale.».



 
Art. 76
Trasmissione di atti e documenti ad autorita' nazionali

1. L'ufficio consolare trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' nazionali, atti di stato civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonche' qualunque altro atto o documento la cui trasmissione e' richiesta dal codice civile, dalle leggi notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea o da altre leggi dello Stato.
2. Si applica in ogni caso l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.



Note all'art. 76:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 si vedano le note
all'art.16.



 
Art. 77
Rimessione ad altro ufficio consolare

1. Se l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che deve provvedere a notificazioni, viene a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorita' delegante.
 
Art. 78
Esecuzione diretta delle notificazioni

1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.
 
Art. 79
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti testi normativi:
a) decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
b) legge 2 maggio 1983, n. 185.



Note all'art. 79:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e alla legge 2 maggio
1983, n. 185 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 80
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le attribuzioni, le funzioni ed i compiti previsti dal presente decreto devono essere svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e/o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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