Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 22 marzo 2011
Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 23 marzo 2009;
Considerato che continua a sussistere la necessita' di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari di cui alla predetta ordinanza del 3 marzo 2009 a tutela dell'incolumita' pubblica, sia il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani;
Considerata la necessita' di apportare talune modificazioni all'ordinanza del 3 marzo 2009 al fine di migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell'incolumita' pubblica, in particolare relativamente alla formazione dei detentori e proprietari di cani per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura;
Considerato che nell'organizzazione dei percorsi formativi e' opportuno individuare un responsabile scientifico a garanzia della corretta modalita' di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante: «Istituzione di nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario», e in particolare l'art. 1, comma 4, che ha attivato, presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, il «Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria»;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani»;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»(registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315);

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di efficacia dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, e' differito di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. All'ordinanza di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
- comma 4: le parole «in collaborazione con» sono sostituite dalle seguenti: «e a tal fine questi possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti:»; alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: «Il comune, sentito il servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.»;
- comma 6: le parole «in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale» sono sostituite dalle seguenti: «, su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio,»;
b) all'art. 2, comma 1:
- la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;»;
- alla lettera e), dopo la parola «vendita» e' aggiunta la seguente: «, l'esposizione»;
c) all'art. 3, il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».
 
Art. 2

1. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato:
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 392
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone