Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 maggio 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni-GCC» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto il regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 23 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2009, con il quale l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» con sede in Cosenza, via F.Mancuso n. 1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformita' della stessa; Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; Vista la nota del 6 maggio 2011 con la quale ACCREDIA ha disposto per «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» l'adozione di un provvedimento di sospensione, della durata di sei mesi, dell'accreditamento a decorrere dal 5 maggio 2011; Vista l'urgenza di individuare e autorizzare altra struttura di controllo in considerazione del fatto che la denominazione tutelata in assenza di certificazione non potrebbe essere rivendicata; Vista la nota n. 27347 del 9 maggio 2011 con la quale la Regione Siciliana chiede di autorizzare in sostituzione di «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» il «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia-CoRFilCarni-GCC» con sede presso l'Universita' degli Studi di Messina - Facolta' di Medicina Veterinaria Polo Universitario dell'Annunziata, per le attivita' di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo»;
Decreta:
Art. 1
1. Considerata la situazione di estrema urgenza il «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia-CoRFilCarni-GCC» con sede presso l'Universita' degli Studi di Messina - Facolta' di Medicina Veterinaria Polo Universitario dell'Annunziata», e' autorizzato, in via provvisoria, per le attivita' di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 sulla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 944 del 25 settembre 2008. 2. Il «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia-CoRFilCarni-GCC» operera' sulla base del piano dei controlli e del prospetto tariffario predisposti da «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» ed approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 526/99. 3. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' qualora il Consorzio di Tutela del Salame S.Angelo individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14 della legge 526/99. |
| Art. 2
1. La Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore trasmette al «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia-CoRFilCarni-GCC» il piano di controllo relativo alla indicazione geografica protetta «Salame Sant'Angelo» comprensivo del prospetto tariffario. |
| Art. 3
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. L'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» deve rendere disponibile al «Consorzio di Ricerca per la Filiera Carni Sicilia-CoRFilCarni-GCC» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2011
Il direttore generale: La Torre |
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