Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 maggio 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulle denominazioni di origine protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria» registrate in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto il regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, delle denominazioni di origine protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visti i decreti 7 giugno 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 22 giugno 2002 e successive proroghe, con i quali l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulle denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria»; Considerato che il regolamento (CE) n. 510/06 prevede che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformita' della stessa; Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento; Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; Vista la nota del 6 maggio 2011 con la quale ACCREDIA ha disposto per «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» l'adozione di un provvedimento di sospensione, della durata di sei mesi, dell'accreditamento a decorrere dal 5 maggio 2011; Vista l'urgenza di individuare e autorizzare altra struttura di controllo in considerazione del fatto che le denominazioni tutelate in assenza di certificazione non potrebbero essere rivendicate; Vista la nota del 9 maggio 2011 con la quale il Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a DOP, acquisito il parere favorevole della Regione Calabria, chiede di autorizzare in sostituzione di «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'», l'organismo di controllo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, per le attivita' di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/06 sulle denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria»; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente le denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria»;
Decreta:
Art. 1
1. Considerata la situazione di estrema urgenza «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, e' autorizzato, in via provvisoria, per le attivita' di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/06 sulle denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria», registrate in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998. 2. «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» operera' sulla base dei piani dei controlli e dei prospetti tariffari predisposti da «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» ed approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999. 3. L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' qualora il Consorzio di tutela dei salumi di Calabria DOP individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999. |
| Art. 2
1. La Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore trasmette a «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» i piani di controllo relativi alle denominazioni protette «Soppressata di Calabria», «Salsiccia di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria» comprensivi dei prospetti tariffari. |
| Art. 3
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. L'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'» deve rendere disponibile al «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» la documentazione inerente il controllo delle denominazioni in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2011
Il direttore generale: La Torre |
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