Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2011 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 29 aprile 2011 |
Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2 comma 2, relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione nonche' l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai Regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche; Visto il Regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 riguardante le statistiche sulle attivita' e passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle societa' veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici; gli articoli 4, 6 e 7 in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati; le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle societa' veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle societa' veicolo di informare la banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui essa ha iniziato la propria attivita'; Visto l'Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2008/31 del 19 dicembre 2008 (2009/160/CE) che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20-bis, relativo alla gestione dell'elenco delle societa' veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione e relativo, in particolare, ai relativi adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali; Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), ed in particolare l'art. 3, comma 3; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ("Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi"), ed in particolare l'art. 9, comma 3; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n.218 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141"), ed in particolare l'art. 6, comma 1;
Emana le seguenti disposizioni
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) «Societa' veicolo»: l'impresa operante in Italia che e' costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie: forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da societa' di gestione; forma legale fiduciaria; forma legale societaria quale societa' di capitale, pubblica o privata; ogni altra tipologia analoga e la cui attivita' principale soddisfi entrambi i seguenti criteri: i) e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu' operazioni di cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; ii) emette, o e' rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attivita' sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti. La definizione di societa' veicolo non comprende: le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7--bis della legge 30 aprile 1999 n. 130; le IFM ai sensi della definizione di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); i fondi di investimento (FI) ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (CE) della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007 n.958, relativo alle statistiche sulle attivita' e sulle passivita' dei fondi di investimento (BCE/2007/8); b) «Cartolarizzazione»: un'operazione in virtu' della quale un'attivita' o un insieme di attivita' e' trasferito ad un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e/o in virtu' della quale il rischio di credito di un'attivita' o di un insieme di attivita', o di parte di esso, e' trasferito agli investitori in obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati emessi da un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' istituito per la cartolarizzazione, o ne serve comunque gli scopi, e: in caso di trasferimento del rischio di credito, il trasferimento e' realizzato mediante: i) il trasferimento economico delle attivita' che vengono cartolarizzate a soggetti distinti dal cedente creati al fine di o che servano allo scopo della cartolarizzazione. Cio' e' realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprieta' degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione, oppure ii) l'uso dei derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile; laddove tali obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente. c) «Elenco delle societa' veicolo»: l'elenco relativo alle societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari. d) »Manuale»: il documento (allegato 1) contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati. |
| Art. 2 Finalita'
La Banca d'Italia svolge i compiti di: 1. raccolta e verifica delle informazioni statistiche al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'attivita' delle societa' veicolo; 2. mantenimento dell'elenco delle societa' veicolo necessario per la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle societa' veicolo a fini statistici tenuto dalla BCE. |
| Art. 3 Destinatari delle disposizioni
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle societa' veicolo. |
| Art. 4 Elenco
E' istituito presso la Banca d'Italia l'elenco delle societa' veicolo destinato all'assolvimento delle finalita' statistiche di cui all'art. 2. |
| Art. 5 Comunicazione di inizio attivita' di cartolarizzazione
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 le societa' veicolo comunicano alla Banca d'Italia di aver dato inizio all'attivita' entro 7 giorni dall'acquisizione delle attivita' oggetto della prima operazione di cartolarizzazione. A tali fini le societa' veicolo trasmettono le informazioni riportate nella «Comunicazione di inizio attivita' di cartolarizzazione» (allegato 2). |
| Art. 6 Comunicazione di cessazione attivita' di cartolarizzazione
Le societa' veicolo informano entro il termine di trenta giorni la Banca d'Italia del venir meno delle condizioni relative alla tipologia di impresa e/o all'attivita' principale indicate nell'art. 1 lettera a). La comunicazione e' redatta secondo lo schema riportato nella «Comunicazione cessazione attivita' di cartolarizzazione» (allegato 3). |
| Art. 7 Oggetto delle segnalazioni statistiche
Le societa' veicolo forniscono alla Banca d'Italia dati di bilancio, dati di stock e di flusso relativi alle operazioni di cartolarizzazione e dati sulle cancellazioni totali/parziali delle attivita' cartolarizzate. |
| Art. 8 Modalita' di segnalazione, frequenza e termini di invio
Le segnalazioni sono dovute con periodicita' trimestrale e sono inviate alla Banca d'Italia entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del trimestre. I termini e le modalita' di predisposizione, verifica e trasmissione sono previsti nel «Manuale». |
| Art. 9 Sanzioni
Le violazioni agli obblighi informativi e statistici di cui ai Titoli II e III sono assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea. |
| Art. 10 Disposizioni abrogate
E' abrogata la parte prima, limitatamente alle informazioni richieste alle societa' veicolo, e la parte seconda della Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009 «Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo unico Bancario». |
| Art. 11 Disposizioni transitorie
Le societa' veicolo che alla data di entrata in vigore della presente disciplina risultano gia' iscritte nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono cancellate da quest'ultimo elenco e sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle societa' veicolo. Fino alle segnalazioni riferite al 31 marzo 2011 continuano ad applicarsi le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009. |
| Art. 12 Allegati
Gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 13 Entrata in vigore
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 29 aprile 2011
Il Governatore: Draghi |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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