Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 aprile 2011 |
Decadenza della impresa individuale Agenzia di Scommesse Sportive di Seminara Maurizio, dalla concessione n. 3226 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 3226 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della impresa individuale Agenzia di scommesse sportive di Seminara Maurizio nei locali siti in via Roma Galleria del Centro, Gioia Tauro (Reggio Calabria); Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»; Vista la nota prot. n. 2011/6631/Giochi/SCO del 23 febbraio 2011 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato alla regolarizzazione della posizione contabile; Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria; Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione; Tenuto conto che, con nota prot. n. 2011/11384/Giochi/SCO del 30 aprile 2011 e' stata disposta, sulla base delle disposizioni recate dall'art.17, comma 7 della convenzione di concessione, l'interruzione del collegamento telematico con il Totalizzatore nazionale della concessione sportiva n. 3226;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 3226 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con Agenzia di scommesse sportive di Seminara Maurizio, con sede legale in via Roma Galleria del Centro - 89013 Gioia Tauro (Reggio Calabria), operante nel comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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