Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2011
Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio Nazionale di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 ed in particolare l'art. 2 che prevede l'utilizzo della scheda Aedes per il rilievo dei danni e dell'agibilita' di edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009 in Abruzzo;
Considerato che una delle attivita' prioritarie da svolgere nell'emergenza post-sismica e' il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' e che tale attivita' consente di individuare le costruzioni e le aree che possono costituire un rischio per la popolazione e quelle che possono continuare ad essere utilizzate, riducendo i disagi dei cittadini ed i possibili ulteriori danni;
Considerato che, nell'anno 1997, una qualificata rappresentanza della comunita' scientifica ed istituzionale, nell'ambito di un Gruppo di Lavoro congiunto del Gruppo Nazionale per la difesa dai terremoti e del Servizio sismico nazionale, ha messo a punto una scheda finalizzata al rilievo del danno, ai provvedimenti di pronto intervento ed alla valutazione dell'agibilita' post-sismica degli edifici ordinari e che tale scheda e' stata utilizzata nei territori della regione Marche colpiti dal terremoto del 26 settembre 1997;
Considerato che la predetta scheda e' stata inserita nel «Manuale per la gestione tecnica dei Centri operativi misti (COM)», approvato nel novembre del 1998 dalla Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dai grandi rischi e che e' stata migliorata ed utilizzata anche in occasione dei successivi terremoti verificatisi in diverse zone del territorio nazionale;
Considerato che, con nota n. 1018/SP del 10 marzo 1999, il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile ha trasmesso a tutte le Regioni, per commenti, il «Manuale per la gestione tecnica dei Centri operativi misti - COM», evidenziando, tra l'altro, la necessita' di organizzare in maniera unitaria e con procedure predefinite le attivita' tecniche successive all'evento sismico;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile del 21 aprile 1999, n. 968 che, nell'ambito dell'attivita' volte al superamento dell'emergenza, ha disposto all'obiettivo C4 «la predisposizione, d'intesa con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di un piano tecnico-operativo per la gestione e l'attuazione del rilevamento dell'agibilita' degli edifici e delle infrastrutture danneggiate da eventi sismici e per la quantificazione di massima dei danni subiti, nonche' la predisposizione di una serie di documenti tecnici di riferimento, aventi carattere unitario e d'indirizzo, per la realizzazione delle opere di somma urgenza e per quelle relative alla successiva fase della ricostruzione post-sisma, da fornire agli organi tecnici consultivi nominati dal Dipartimento della protezione civile in occasione di eventi sismici»;
Considerato che, nell'agosto del 2002, e' stato divulgato dal Dipartimento della protezione civile il Manuale per la compilazione della predetta scheda nella sua versione definitiva, alla cui stesura hanno partecipato gli estensori della scheda di cui al suddetto Gruppo di lavoro congiunto, Gruppo Nazionale per la difesa dai terremoti - Servizio sismico nazionale, con contributi di rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dell'Istituto Nazionale di geofisica dei Servizi Centrali dei vigili del fuoco;
Considerato che, sulla base di quanto disposto dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile con la predetta nota n. 1018/SP del 10 marzo 1999, e' stata promossa un'intensa attivita' formativa, rivolta sia ai pubblici dipendenti che ai liberi professionisti, sul tema dell'agibilita' post-sismica e sui criteri di compilazione della predetta scheda;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 13 novembre 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati la scheda Aedes di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilita' per edifici ordinari ed il relativo manuale di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.
2. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali dotano le proprie strutture della scheda e del manuale di cui al comma 1 e li utilizzano in occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilita' post-sismica degli edifici ordinari, da intendersi come unita' di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.
3. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le iniziative di formazione ed aggiornamento in materia.
4. A supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile. L'iscrizione agli elenchi va confermata ogni cinque anni, a seguito di un aggiornamento formativo da realizzarsi anche mediante opportuni mezzi telematici. Gli elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.
Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 


Parte di provvedimento in formato grafico


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