Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 aprile 2011 |
Modalita' di calcolo e di versamento dell'imposta unica sui giochi di cui al decreto direttoriale n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalita' di liquidazione, nonche' i termini e le modalita' di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; Visto l'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006; Visto l'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto l'adeguamento, nel rispetto dei criteri previsti dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti in materia, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresi' la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, nonche', per i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, ha introdotto l'aliquota di imposta unica pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; Visto l'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), recante nuove disposizioni per la disciplina del gioco a distanza; Visto, in particolare, il comma 12 del citato articolo 24 della legge n. 88 del 2009, il quale dispone, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonche' della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo; Visto l'articolo 1, comma 65, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilita' per il 2011, che introduce disposizioni relative alle sanzioni in materia di imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, ivi compresa, ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della citata legge n. 220 del 2011, quella applicata ai giochi di abilita', ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza; Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, ha provveduto a dare attuazione al citato decreto-legge n. 39 del 2009, adeguando la «Disciplina dei giochi di abilita', dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza»;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Il presente decreto individua le caratteristiche generali dell'imposta unica sui giochi di cui al decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011 e le relative modalita' di versamento. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) bonus, la parte del saldo disponibile costituita dagli importi non prelevabili che il giocatore puo' impiegare esclusivamente per l'acquisto di diritti di partecipazione ovvero per l'effettuazione dei colpi; b) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi. Il ciclo di gioco presuppone la disponibilita' della posta, che si svolge attraverso la puntata - anche ripetuta - di importi del saldo disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del giocatore; c) credito di gioco, la parte del saldo disponibile costituita dalle somme depositate, e non ancora utilizzate per l'attivita' di gioco, e da quelle vinte dal giocatore. Il credito di gioco non include i bonus; d) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da' diritto alla partecipazione a una sessione di gioco; e) fun bonus, gli importi che il concessionario puo' concedere ai propri clienti, i quali, se giocati, non danno possibilita' di ottenere una vincita in denaro ma, esclusivamente, il diritto a ricevere ulteriori fun bonus ovvero, al verificarsi delle condizioni di utilizzo stabilite dal concessionario, l'accredito di bonus sul conto di gioco; f) importi puntati, le somme del saldo disponibile impiegate dal giocatore per la partecipazione ad un colpo e per l'acquisto del diritto di partecipazione; g) importi restituiti in vincita al giocatore, le somme che, al termine della sessione di gioco, vengono restituite al giocatore ed accreditate sul proprio saldo disponibile; h) gioco a jackpot, la modalita' di assegnazione delle vincite nella quale una quota parte della raccolta e' assegnata in vincita anche in sessioni di gioco o colpi diversi da quello al quale il montepremi e' riferito; l'ammontare del jackpot non ancora assegnato non e' nella disponibilita' del concessionario; il jackpot puo' essere costituito anche prelevando quote residenti su fondi nei quali sono accantonate le quote parti della raccolta destinate al jackpot stesso; i) mano/i, esclusivamente per i giochi di carte, il processo di gioco che prevede la distribuzione di carte ai partecipanti, i giocatori ed eventualmente il banco tenuto dal concessionario, anche in piu' fasi successive, e si conclude con la raccolta delle carte medesime che sono messe da parte ovvero mescolate assieme alle carte non distribuite, prima di procedere a una eventuale successiva mano; j) posta iniziale, l'ammontare del saldo che il giocatore rende disponibile dal proprio conto di gioco e utilizza per effettuare i colpi; k) posta finale, l'ammontare che, alla conclusione della sessione del gioco, e' trasferito al saldo disponibile del conto di gioco del giocatore; l) raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco nel caso dei giochi di abilita', ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo; m) saldo disponibile, la somma del credito di gioco e dei bonus presenti sul conto di gioco; n) sessione/i di gioco, nel caso dei giochi di abilita', il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che s'inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto di gioco. |
| Art. 2 Imposta unica sui giochi di abilita' a distanza, inclusi i giochi di carte organizzati in forma di torneo
1. Per la tipologia di giochi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, l'imposta unica e' applicata nella misura del tre per cento della raccolta, al netto degli importi dei diritti di partecipazione restituiti ai giocatori, a seguito dell'eventualmente annullamento di sessioni di gioco, autorizzato da AAMS. 2. La base imponibile, per il calcolo dell'imposta, e' costituita dai diritti di partecipazione convalidati dal sistema centrale nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. A tal fine fanno fede la data e l'ora restituiti dal sistema centrale, a seguito della convalida dei citati diritti. 3. Il sistema centrale rende disponibile entro il primo giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta in base ai diritti di partecipazione convalidati per le sessioni di gioco del mese precedente. |
| Art. 3
Giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo
1. Per le tipologie di giochi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto direttoriale prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, l'imposta unica e' determinata nella misura del venti per cento della base imponibile su base mensile. Tale modalita' di determinazione dell'imposta unica si applica ai: a) giochi di sorte a quota fissa in modalita' a solitario; b) giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalita' "a solitario"; c) giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, offerti in modalita' "tra giocatori". 2. La base imponibile per il calcolo dell'imposta, e' costituita, per ciascun mese e per ciascuna delle tipologie di gioco sopra elencate, dalla somma algebrica dei valori risultanti, al termine di ogni sessione di gioco svoltasi nell'arco del mese stesso, dalla differenza tra gli importi puntati e gli importi restituiti in vincita. Tale differenza, limitatamente ai giochi di cui ai precedenti punti a) e b), puo' assumere, per ciascuna sessione di gioco, anche valore negativo in caso di totale delle vincite superiore al totale degli importi puntati o nullo. La base imponibile viene calcolata sommando gli importi valorizzati e trasmessi dal concessionario tramite il messaggio di protocollo (430) al sistema di controllo al termine di ciascuna sessione di gioco del giocatore, nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese (a tal fine fanno fede la data e l'ora restituiti dal sistema centrale, a seguito della registrazione dei messaggi di fine partecipazione - 430). Il sistema di controllo verifica la congruita' tra tale importo e le informazioni di dettaglio inviate successivamente dal concessionario tramite il messaggio di protocollo (580). 3. Se la base imponibile per i giochi di cui al comma 1, lettere a) e b), nell'arco del mese, assume valore negativo o nullo, l'imposta mensile dovuta per tale tipologia di gioco e' pari a zero. Se la base imponibile assume valore positivo, l'imposta dovuta e' parti al 20 per cento di tale valore. 4. Il sistema centrale rende disponibile il primo giorno di ogni mese, a ciascun concessionario, l'imposta dovuta relativa alle sessioni di gioco chiuse nel mese precedente. 5. Nel caso di gioco a jackpot, le somme accantonate per la costituzione del jackpot stesso, per ciascuna sessione di gioco, in quanto quota parte della raccolta e pertanto gia' predestinate a vincite, sono considerate "importi restituiti in vincita" ai fini del calcolo della base imponibile per quella sessione di gioco. 6. Per la tipologia di giochi di cui al comma 1, lettera c), la base imponibile e' determinata, come negli altri casi, al termine della sessione di gioco del giocatore, sulla base del valore, di cui al successivo comma 7, comunicato dal concessionario al sistema di controllo tramite il messaggio di protocollo (630) nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. A tal fine fanno fede la data e l'ora restituiti dal sistema centrale, a seguito della registrazione dei messaggi di fine partecipazione (430). 7. Il valore da comunicare e' costituito dalla contribuzione apportata dal giocatore al compenso del concessionario con il quale lo stesso e' contrattualizzato, sulla base delle puntate da lui effettuate durante i diversi colpi della propria sessione di gioco. Il sistema di controllo verifica la congruita' tra il valore comunicato al termine della sessione di gioco e le informazioni di dettaglio relative alle singole mani inviate successivamente dal concessionario tramite il messaggio di protocollo (780). 8. Non sono considerati parte degli importi puntati e degli importi restituiti in vincita e, pertanto, non rientrano nel calcolo della base imponibile, i fun bonus eventualmente assegnati dal concessionario. |
| Art. 4 Versamento dell'imposta
1. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66, mediante il modello F24 accise, come previsto dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it.. 2. L'imposta unica dovuta in base ai conteggi resi disponibili ai concessionari mensilmente e' versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 11 aprile 2011
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 189 |
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