Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 28 aprile 2011 |
Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati. (Deliberazione n. 229/11/CONS). |
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L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 28 aprile 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L.108; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»); Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 165/6 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»); Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»); Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»); Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008; Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni; Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche; Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni; Vista la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante «Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2006, n. 87 - supplemento ordinario n. 95; Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2006, n. 208; Vista la delibera n. 407/08/CONS del 17 luglio 2008, concernente il «Procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 agosto 2008, n. 190 - supplemento ordinario n. 194; Vista la delibera n. 251/08/CONS del 14 maggio 2008, recante «Modifiche all'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 2008, n. 129; Vista la Raccomandazione della Commissione n. 2009/396/CE del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009; Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010, recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113; Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010, recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - supplemento ordinario n. 113; Vista la delibera n. 602/10/CONS del 15 novembre 2010, recante «Consultazione pubblica concernente la definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2010, n. 285; Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa' BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Sentita, in data 23 dicembre 2010, la societa' Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Sentita, in data 3 gennaio 2011, la societa' Tiscali Italia S.p.A.; Sentite, in data 10 gennaio 2011, singolarmente, le societa' Vodafone Omnitel N.V. e BT Italia S.p.A.; Sentite, in data 11 gennaio 2011, singolarmente, le societa' Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.; Visti i contributi prodotti singolarmente dalle societa' BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., TeleTu S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Considerato quanto segue:
SOMMARIO
1. Il quadro di riferimento regolamentare 1.1. I mercati dei servizi di raccolta e terminazione 1.2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito 2. La declinazione dell'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dell'interconnessione 2.1. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2010 2.2. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2011 2.3. L'obbligo di controllo dei prezzi per gli anni successivi al 2011 3. La definizione dei prezzi dei servizi di interconnessione per l'anno 2011 3.1. La definizione dei prezzi dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa offerti dagli operatori notificati 3.2. La definizione dei prezzi dei servizi di raccolta e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa offerti da Telecom Italia 1. Il quadro di riferimento regolamentare
1. L'Autorita' ha concluso il secondo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di interconnessione con le delibere n. 179/10/CONS (riguardante i mercati dei servizi di raccolta e terminazione, mercati 2 e 3 della Raccomandazione n. 2007/879/CE) e n. 180/10/CONS (riguardante il mercato dei servizi di transito, mercato 10 della Raccomandazione n. 2003/311/CE). 1.1. I mercati dei servizi di raccolta e terminazione
2. L'Autorita', con la delibera n. 179/10/CONS, ha individuato un unico mercato della raccolta all'ingrosso delle chiamate verso tutte le direttrici, (1) per le diverse tipologie di clientela servita (residenziale e non residenziale) e per le diverse tipologie di postazioni telefoniche (pubbliche e private), che include gli accessi in tecnologia PSTN, ISDN e VoIP managed in decade zero. Il mercato ha dimensione geografica nazionale. L'Autorita' ha concluso che nel mercato della raccolta non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato Telecom Italia (di seguito anche TI) quale operatore detentore di significativo potere di mercato. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorita' ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi: i) obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; ii) obbligo di trasparenza; iii) obbligo di non discriminazione; iv) obbligo di separazione contabile; v) obbligo di controllo dei prezzi e vi) obbligo di contabilita' dei costi. 3. Con la stessa delibera n. 179/10/CONS, l'Autorita', considerato che ciascun operatore di rete fissa e' l'unico soggetto in grado di offrire servizi di terminazione vocale delle chiamate sulla propria rete, ha definito come rilevanti i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa. I mercati individuati hanno dimensione geografica nazionale. L'Autorita' ha concluso che nei mercati dei servizi di terminazione vocale su rete fissa non si riscontrano condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato quali detentori di significativo potere di mercato per le chiamate che terminano sulla propria rete i seguenti operatori: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., CSINFO S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (gia' Consiagnet S.p.A.), Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.r.l., MC-link S.p.A. (gia' Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A. (gia' Karupa S.p.A.), OkCom S.p.A., Opitel S.p.A. (gia' Tele2 S.p.A.), Orange Business Italy S.p.A., Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (gia' Vive la Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (gia' Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Satcom S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.. 4. L'Autorita', nei mercati dei servizi di terminazione vocale, ha ritenuto opportuno confermare una differenziazione tra gli obblighi imposti a Telecom Italia e quelli imposti agli operatori alternativi, pur apportando qualche modifica rispetto a quanto previsto dalle delibere nn. 417/06/CONS, 251/08/CONS e 407/08/CONS. In particolare, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorita': a. ha imposto a Telecom Italia gli stessi obblighi imposti nel mercato della raccolta, di cui al punto 2; b. ha imposto a tutti gli operatori alternativi notificati (il cui elenco e' riportato al punto 3) gli obblighi di: i) accesso e uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza; iii) non discriminazione e iv) controllo dei prezzi, declinando quest'ultimo come esposto in dettaglio di seguito (cfr. infra paragrafo 2). 1.2. Il mercato dei servizi di inoltro e transito
5. L'Autorita' con la delibera n. 180/10/CONS ha identificato i seguenti due mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa, aventi dimensione geografica nazionale: a) il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o piu' autocommutatori situati nel medesimo distretto; b) il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi. 6. L'Autorita' ha concluso che nel mercato sub a) non sussistono condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato. Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, l'Autorita' ha imposto a Telecom Italia i seguenti obblighi per la fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale: i) obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete; ii) obbligo di trasparenza; iii) obbligo di non discriminazione; iv) obbligo di separazione contabile; v) obbligo di controllo dei prezzi e vi) obbligo di contabilita' dei costi. 7. Viceversa, l'Autorita' ha concluso che il mercato sub b) non e' suscettibile di regolamentazione ex ante ed ha, pertanto, revocato gli obblighi imposti a Telecom Italia dalla precedente delibera n. 417/06/CONS per la fornitura dei servizi di inoltro e transito doppio SGT, SGU-doppio SGT, SGU-SGT interdistrettuale (gli autocommutatori SGU e SGT sono situati in distretti diversi). 2. La declinazione dell'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dell'interconnessione
8. Le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS hanno stabilito i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale solo per l'anno 2010, rimandando la definizione dei prezzi per gli anni successivi ad ulteriori provvedimenti dell'Autorita'. 2.1. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2010
9. Per quanto riguarda l'anno 2010, la delibera n. 179/10/CONS ha sottoposto Telecom Italia all'obbligo di controllo dei prezzi per la fornitura dei servizi di raccolta e di terminazione, stabilendo che i prezzi dei servizi forniti da Telecom Italia debbano essere fissati ad un livello di costi efficienti e sulla base dell'ultima Contabilita' Regolatoria certificata di Telecom Italia, in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto, gia' definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di terminazione a livello di SGT. 10. E' utile ricordare che la delibera n. 251/08/CONS ha fissato il livello di simmetria tra i prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi notificati e quelli offerti da Telecom Italia ad un valore pari a 0,57 centesimi di Euro al minuto, a partire dal 1° luglio 2010. Tale scelta e' stata motivata dalla constatazione che il 2010 rappresenta il momento in cui, applicando il Modello BU-LRIC separatamente ai dati di ciascun operatore alternativo notificato, si perviene ad una sostanziale simmetria tra le tariffe di terminazione di tutti gli operatori. In secondo luogo, la scelta e' giustificata dalla necessita' di garantire, come richiesto dalla Commissione europea, una piena simmetria tra tutte le tariffe di terminazione, inclusa quella di Telecom Italia. L'Autorita' ha anche chiarito che «il valore stabilito per TI si riferisce al valore massimo della tariffa di interconnessione a livello SGT, ottenuto come media tra tariffa peak ed off-peak, in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS». Va osservato che, mentre la delibera n. 251/08/CONS fissava il prezzo per Telecom Italia pari a 0,57 centesimi di Euro al minuto a partire dal 1° luglio 2010 (cfr. art. 2, comma 1, della delibera n. 251/08/CONS), la delibera n. 179/10/CONS ha anticipato la vigenza di tale prezzo per Telecom Italia al 1° gennaio 2010. 11. I medesimi criteri stabiliti per la determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione praticati da Telecom Italia per l'anno 2010 sono stati previsti dalla delibera n. 180/10/CONS per la definizione dei prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale per lo stesso anno (cfr. punti 213-215 della delibera n. 180/10/CONS). 12. Ai sensi delle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi flat: a. servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto; b. servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto; c. servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto; d. servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto; e. servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto; f. servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto; g. servizio di transito SGU-SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto. 13. Per quanto riguarda l'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dei servizi di terminazione vocale su rete fissa in capo agli operatori alternativi notificati, la delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 24, comma 2, ha stabilito che gli operatori Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A., Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V., sono soggetti, fino al 31 dicembre 2010, ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e piu' precisamente ai valori del glide path indicati per la categoria «Altri Operatori». 14. Inoltre, la delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 24, comma 3, ha stabilito che gli operatori BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Opitel S.p.A. (gia' Tele2 S.p.A.), Orange Business Italy S.p.A., Fastweb S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Tiscali S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. sono soggetti ai vincoli di prezzo massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS, fino al 31 dicembre 2010. 15. In base alla delibera n. 251/08/CONS il prezzo di terminazione di 0,57 centesimi di Euro al minuto per gli operatori alternativi notificati e' in vigore dal 1° luglio 2010. 16. Infine la delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 24, comma 4, ha stabilito che i restanti operatori alternativi notificati saranno soggetti a vincoli di prezzo a partire dal 1° gennaio 2011. 2.2. L'obbligo di controllo dei prezzi per l'anno 2011
17. Gli articoli 17, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS e 18, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS stabiliscono che i prezzi per l'anno 2011 dei servizi di originazione, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia siano definiti nell'ambito di un provvedimento integrativo delle suddette delibere, sulla base dei costi risultanti dall'ultima Contabilita' Regolatoria certificata ed a un livello di costi efficienti, quindi ricorrendo ai medesimi criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi per l'anno 2010. 18. L'articolo 24, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS stabilisce altresi' che nell'ambito del medesimo provvedimento integrativo, di cui all'art. 17, comma 2, siano definiti anche i prezzi per l'anno 2011 dei servizi di terminazione forniti da tutti gli operatori alternativi notificati. 19. Alla luce del combinato disposto dei succitati articoli, l'Autorita' con il presente provvedimento deve definire non solo i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia per l'anno 2011, ma anche i prezzi dei servizi di terminazione offerti da tutti gli operatori alternativi notificati (OAOs), quindi sia dagli operatori disciplinati dalla delibera n. 251/08/CONS che dagli altri operatori alternativi notificati (cosiddetti «operatori non infrastrutturati»). 2.3. L'obbligo di controllo dei prezzi per gli anni successivi al 2011
20. Gli articoli 9, comma 4, e 17, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS prevedono che, per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia risultino dall'applicazione di un modello bottom-up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC), definito con apposito procedimento dell'Autorita'. 21. Allo stesso modo, l'articolo 11, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS prevede che, per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale derivino dall'applicazione del modello di costo previsto dalla delibera n. 179/10/CONS per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) dei servizi di raccolta e terminazione. 22. Tenuto conto della Raccomandazione 2009/396/CE - che invita le ANR ad utilizzare un modello BU-LRIC per il calcolo delle tariffe di terminazione - e considerato che il modello BU-LRIC, essendo di tipo prospettico, dovra' prendere a riferimento l'architettura di interconnessione che sara' adottata dagli operatori nel prossimo futuro, l'Autorita', nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, ha stabilito di avviare il procedimento volto alla definizione del modello BU-LRIC nel corso dell'anno 2011, per definire i prezzi che saranno applicati a partire dall'anno 2012, al fine di tener conto delle risultanze dei lavori del Tavolo tecnico «Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP», avviato dalla delibera n. 11/06/CIR. 3. La definizione dei prezzi dei servizi di interconnessione per l'anno 2011
23. E' opportuno ricordare in questa sede che la Commissione nella Raccomandazione precisa che i mercati della raccolta, della terminazione e del transito devono essere definiti in modo tale che i limiti di un mercato siano coerenti con quelli dell'altro in quanto si tratta di mercati all'ingrosso legati tra loro da una relazione di tipo orizzontale. 24. In ottemperanza a quanto previsto dalla Commissione, l'Autorita' nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, confermando quanto precedentemente disposto dalla delibera n. 417/06/CONS, ha identificato nell'autocommutatore locale l'elemento di confine tra i mercati tale da ripartire una chiamata di tipo end-to-end nei seguenti servizi (2) : a. Raccolta, ossia il trasporto di una chiamata dalla linea di origine fino all'autocommutatore locale, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; (3) b. Terminazione, ossia il trasporto di una chiamata dall'autocommutatore locale alla linea di destinazione, compresa la prestazione di commutazione effettuata dall'autocommutatore locale; (4) c. Transito, ossia la trasmissione e/o commutazione di una chiamata attraverso uno o piu' autocommutatori al fine di permettere il completamento di una chiamata. 25. Dalle definizioni si evince che i servizi di terminazione e di raccolta utilizzano sostanzialmente gli stessi elementi di rete, cio' che cambia e' solo la direzione del traffico. Questo spiega la ragione per cui i prezzi dei due servizi per Telecom Italia (unico operatore notificato anche nel mercato dei servizi di raccolta) sono stati fissati dall'Autorita' allo stesso livello sia nel primo che nel secondo ciclo di analisi di mercato (rispettivamente con la delibera n. 417/06/CONS e la delibera n. 179/10/CONS, articolo 9, comma 5). 26. Si deve tenere conto, inoltre, che Telecom Italia talvolta fornisce i servizi di transito distrettuale anche in modo congiunto ai servizi di raccolta e terminazione (inoltro), per cui l'Autorita' con la delibera n. 180/10/CONS, nell'implementazione dell'obbligo di controllo dei prezzi del servizio di transito, ha garantito la massima coerenza con quanto previsto per i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione. 27. Per le ragioni sopra esposte, come illustrato ai punti 9-11, i prezzi di tutti i servizi di interconnessione sono stati fissati per il 2010 ad un livello di costi efficienti, in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto, gia' definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di terminazione a livello di SGT, e sulla base dell'ultima Contabilita' Regolatoria certificata di Telecom Italia. 28. Analogamente, per l'anno 2011 la determinazione dei prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito non puo' prescindere dalle relazioni esistenti tra tali servizi anche in virtu' del fatto che le stesse delibere nn. 179/10/CONS, all'articolo 9, comma 3, e 180/10/CONS all'articolo 18, comma 2, prevedono esplicitamente che i prezzi dei servizi offerti da Telecom Italia per l'anno 2011 siano determinati ricorrendo ai medesimi criteri utilizzati per fissare i corrispondenti prezzi del 2010. 29. Si ravvisa da ultimo che l'Autorita', nella delibera n. 179/10/CONS, aveva ritenuto opportuno rinviare l'invito della Commissione europea «a fissare le tariffe degli operatori alternativi al livello di un operatore efficiente, tariffe che potrebbero essere equivalenti al livello della tariffa fissata per la terminazione (locale) delle chiamate di Telecom Italia o al livello di costo sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate a livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia» (5) , al successivo procedimento di definizione dei prezzi dei servizi di raccolta e terminazione per l'anno 2011, cioe' al procedimento in oggetto. 3.1. La definizione dei prezzi dei servizi di terminazione delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa offerti dagli operatori notificati
30. La definizione dei prezzi 2011 dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia - cosi' come disposto dalla delibera n. 179/10/CONS, all'articolo 17 comma 2 - richiede un'analisi analoga a quella gia' svolta per la definizione dei prezzi del 2010, ossia il calcolo dei costi di interconnessione sulla base di: i) l'ultima Contabilita' Regolatoria (CoRe) certificata dal revisore; ii) una procedura di efficientamento a garanzia che i costi ottenuti riflettano un utilizzo della rete che tenga conto delle dinamiche di traffico di medio periodo e, comunque, elimini eventuali inefficienze dell'incumbent. Tuttavia, si osserva che l'ultima CoRe certificata di cui dispone l'Autorita' e' quella relativa all'esercizio 2007, ossia la stessa contabilita' utilizzata per la definizione dei prezzi 2010. Pertanto, tenuto conto che non vi e' un adeguato supporto contabile con cui giustificare qualsiasi variazione nelle condizioni di produzione dei servizi in oggetto, ne' - quindi - la possibilita' di procedere ad ulteriori efficientamenti, l'Autorita' ritiene che sia opportuno non modificare i prezzi di terminazione di Telecom Italia. A cio' si aggiunga che, al fine di garantire certezza regolamentare agli operatori - come piu' volte raccomandato dalla Commissione europea - la soluzione di basare le valutazioni sulla contabilita' certificata al momento disponibile appare l'unica percorribile al fine di individuare i prezzi del 2011 entro la fine del 2010. (6) 31. In virtu' di tali considerazioni, con riferimento ai prezzi dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia, l'Autorita' intende confermare per l'anno 2011 i prezzi stabiliti dalla delibera n. 179/10/CONS all'articolo 17 comma 1, e riportati al punto 12 del presente documento. Osservazioni degli operatori in merito alla definizione dei prezzi di terminazione di Telecom Italia
O.1 Telecom Italia ritiene che l'Autorita' debba definire, per l'anno 2011, non solo i prezzi dei servizi di terminazione in tecnologia TDM, ma anche i prezzi dei servizi di terminazione in tecnologia IP in quanto, sia TI che gli OAOs sono obbligati, ai sensi della delibera n. 179/10/CONS, ad offrire il servizio d'interconnessione IP nelle more della chiusura dei lavori del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR. O.2 Con riferimento alla definizione dei prezzi dei servizi di terminazione in tecnologia TDM, Telecom Italia ritiene che, essendo l'attivita' di verifica da parte del revisore ormai conclusa, l'Autorita' debba basarsi sui costi e sulle consistenze risultanti dalla CoRe 2008, opportunamente modificati per simulare i volumi corrispondenti ad un utilizzo efficiente della rete. TI ritiene che la CoRe 2008 rappresenti, allo stato, l'unica base comune di costo utilizzabile ai fini della determinazione sia delle proprie tariffe di terminazione sia di quelle degli OAOs e che si assicurerebbe una continuita' regolamentare tramite l'applicazione della medesima procedura di efficientamento utilizzata dall'Autorita' per la definizione delle tariffe di terminazione relative all'anno 2010. TI osserva altresi' che il prezzo che risulterebbe per il servizio terminazione locale TDM agevolerebbe l'adozione di una politica regolamentare incentivante per la migrazione degli operatori verso l'interconnessione IP. O.3 Con riferimento al servizio di terminazione in tecnologia IP, TI ritiene che l'Autorita', in attesa dello sviluppo del modello BU-LRIC, debba definire un prezzo corrispondente al prezzo del servizio di terminazione TDM a livello SGT distrettuale maggiorato di un importo pari al costo della funzionalita' di conversione del traffico da IP a TDM e viceversa, in quanto - considerando l'attuale sviluppo della sua rete - in primo luogo, il livello di interconnessione sulla rete TDM confrontabile con il servizio di terminazione IP distrettuale e' il livello SGT distrettuale ed, in secondo luogo, i servizi di interconnessione IP richiedono l'utilizzo della funzionalita' di conversione del traffico, in aggiunta alle funzionalita' tipiche della rete TDM (commutazione, segnalazione, giunzione, ecc.). O.4 Per quanto riguarda i commenti formulati dagli OAOs, un operatore (Fastweb) condivide pienamente la proposta dell'Autorita' di confermare per il 2011 i prezzi dei servizi d'interconnessione di TI approvati per il 2010, come misura transitoria fino alla definizione ed implementazione del modello BU-LRIC applicabile a tutti gli operatori. Altri operatori (TeleTu, Vodafone Omnitel e Wind) chiedono di imporre a TI ulteriori recuperi di efficienza ed alcuni di essi (Vodafone Omnitel e TeleTu), come anche BT Italia, ritengono che la conferma dei prezzi del 2010 di TI sia condivisibile solo a condizione che siano confermati anche i prezzi di terminazione degli OAOs e, quindi, che sia adottata l'Opzione B del documento di consultazione. O.5 Piu' in particolare, Fastweb concorda con l'Autorita' sul fatto che, essendo l'ultima CoRe certificata dell'incumbent la stessa utilizzata per la determinazione dei prezzi del 2010 fissati con le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, non siano rinvenibili elementi oggettivi che giustifichino una variazione, negli ultimi otto mesi, dei costi sostenuti da TI per la fornitura dei servizi d'interconnessione, nonche' dei volumi di traffico di una rete efficiente. La conferma dei prezzi, sostiene Fastweb, oltre ad essere coerente con le metodologie adottate e con il quadro regolamentare comunitario e nazionale, ha il pregio di garantire certezza al mercato, mettendo gli operatori in condizioni di svolgere le attivita' di budgeting e pianificazione economico-finanziaria degli investimenti. O.6 Vodafone Omnitel (Vodafone) e TeleTu rilevano che i prezzi dei servizi di interconnessione per il 2011 dovrebbero essere fissati in coerenza con l'andamento dei costi industriali (tipicamente decrescenti) e con l'applicazione della procedura d'efficientamento; pertanto, al fine di dar compiuta attuazione all'articolo 50 del Codice, anche in assenza di una CoRe aggiornata, si dovrebbero individuare prezzi unitari decrescenti a dimostrazione dei relativi recuperi d'efficienza, che TI continua a presentare agli analisti finanziari. (7) Tuttavia, secondo Vodafone e TeleTu, la conferma dei prezzi 2010 dei servizi interconnessione di TI, sebbene non idonea a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile, potrebbe essere ragionevolmente compresa solo a motivo della sua temporaneita' - fino all'introduzione dei prezzi definiti con il nuovo modello BU-LRIC di un operatore efficiente che utilizza un'architettura IP - ed a condizione che siano confermate anche le disposizioni dell'articolo 24 della delibera n. 179/10/CONS. O.7 Anche BT Italia (BT) ritiene adeguata la soluzione proposta dall'Autorita' di confermare per il 2011 le tariffe di terminazione imposte a TI per il 2010 solo se l'Autorita' approva una misura identica per gli operatori alternativi, garantendo cosi' certezza regolamentare, continuita' e coerenza metodologica con quanto stabilito nel 2010, in vista dell'introduzione di un modello a costi incrementali previsto a partire dal 2012. BT ritiene, quindi, che qualora la decisione finale sui prezzi di terminazione degli OAOs ricada sull'Opzione A del documento di consultazione - per evitare l'adozione di una regolamentazione discriminatoria nei confronti degli operatori notificati nei rispettivi mercati della terminazione - si dovrebbe prevedere un'analoga misura anche per TI, riducendo per quest'ultima il prezzo di terminazione a livello SGT da 0,57 a 0,302 centesimi di Euro al minuto ed il prezzo di terminazione a livello SGU in coerenza con l'efficienza richiesta. O.8 Wind ritiene che l'assenza di CoRe certificate di TI successive al 2007 - non dipendendo ne' dal mercato, ne' dagli operatori alternativi - non sia un motivo sufficiente per non far proseguire anche nel 2011 il percorso d'efficientamento avviato per TI con le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS imponendole ulteriori riduzioni dei prezzi per il 2011. Wind, tra l'altro, evidenzia che la pressione economica che subiscono gli operatori alternativi non e' limitata solo ai servizi di interconnessione, ma e' ampliata dagli aumenti dei prezzi - che gli OAOs hanno subito nel 2010 e che dovranno fronteggiare nel 2011 - dei seguenti servizi offerti da TI: i) servizi di accesso; ii) principali servizi di co-locazione; iii) servizi accessori dei mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione. O.9 Welcome Italia evidenzia gli aumenti di prezzo proposti da TI ed approvati per le Offerte di Riferimento 2009 e 2010 da parte dell'Autorita', che si basano sulla CoRe certificata del 2007 e, quindi, su valori risalenti a tre anni orsono. Welcome Italia sottolinea che le conseguenze di detta «anomalia» sono totalmente a carico degli operatori alternativi che, pur non avendo nessuna responsabilita' in merito ai ritardi nella presentazione ed approvazione della CoRe, subiscono gli ingiustificati aumenti di prezzo da parte di TI. O.10 Infine, con riferimento alla proposta dell'Autorita' di confermare per il 2011 i prezzi dei servizi di terminazione di TI, Tiscali Italia (Tiscali) rimanda a quanto osservato nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 704/09/CONS. Valutazioni dell'Autorita'
V.1 Con riferimento alla richiesta formulata da TI di definire per l'anno 2011 anche i prezzi dei servizi di terminazione in tecnologia IP, si evidenzia che - ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 24, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS e dell'articolo 18, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS - l'oggetto del presente provvedimento e' la definizione dei prezzi dei seguenti servizi offerti da TI: i) terminazione/raccolta SGU; ii) terminazione/raccolta doppio SGU distrettuale (SGD); iii) terminazione/raccolta SGT distrettuale; iv) transito singolo SGU; v) transito singolo SGT; vi) transito doppio SGU distrettuale e vii) transito SGU-SGT distrettuale, nonche' dei prezzi dei servizi di terminazione offerti da tutti gli operatori alternativi notificati. Pertanto, per l'anno 2011, le condizioni economiche di fornitura dei servizi di interconnessione offerti da TI in tecnologia a commutazione di pacchetto continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e dell'articolo 18, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS. V.2 Per quanto riguarda la richiesta di TI di utilizzare i costi e le consistenze risultanti dalla CoRe relativa all'esercizio 2008 ai fini della definizione dei prezzi di terminazione del 2011, l'Autorita' osserva che l'eventuale utilizzo della CoRe 2008, successivamente alla sua approvazione e pubblicazione, richiederebbe una nuova fase procedimentale, da svolgere comunque nel rispetto del diritto al contraddittorio e del principio di trasparenza amministrativa, con conseguente seconda ulteriore fase di consultazione pubblica nazionale. In tal modo, si determinerebbe un significativo slittamento nella conclusione del presente procedimento ed, in particolare, nella definizione dei prezzi di terminazione 2011. Pertanto, considerato l'oggetto del presente provvedimento (che e' volto alla definizione dei prezzi per il solo anno 2011 (8) ), nonche' la necessita' di garantire agli operatori certezza e tempestivita' dell'intervento regolamentare, l'Autorita' non reputa percorribile l'ipotesi di ricorrere alla CoRe 2008 per la definizione dei prezzi dei servizi di interconnessione di TI per l'anno 2011. V.3 Con riferimento alla richiesta degli operatori TeleTu, Vodafone e Wind di imporre a TI recuperi di efficienza e, quindi, ulteriori riduzioni dei prezzi per il 2011 rispetto a quelli stabiliti per il 2010, l'Autorita' evidenzia - come osservato d'altronde anche da Fastweb - che i prezzi per il 2010 sono stati fissati nel mese di aprile 2010 e, quindi, a parita' di base contabile di riferimento, non si ritiene verosimile che nel corso degli ultimi otto mesi si siano verificati elementi di novita' in merito ai volumi di traffico di una rete efficiente tali da giustificare una variazione dei prezzi unitari dei servizi di interconnessione per il 2011. V.4 L'Autorita' non condivide l'osservazione di BT di cui al punto O.7 secondo cui, qualora la decisione finale sui prezzi di terminazione degli OAOs ricada sull'Opzione A del documento di consultazione, dovrebbe prevedersi un'analoga misura anche per l'operatore TI, ossia ridurre il prezzo SGT di quest'ultima da 0,57 a 0,302 centesimi di Euro al minuto e, di conseguenza, anche il prezzo di terminazione SGU. Infatti, vincolare l'adozione dell'Opzione A ad una corrispondente misura di riduzione dei prezzi di TI significherebbe dover necessariamente confermare la simmetria a livello SGT, contravvenendo a quanto disposto nella delibera n. 179/10/CONS relativamente all'invito della Commissione europea «a fissare le tariffe degli OAOs al livello di un operatore efficiente». (9) V.5 Infine, con riferimento all'osservazione di TeleTu e Vodafone secondo cui la conferma per il 2011 delle tariffe di terminazione imposte a Telecom Italia per il 2010 e' condivisibile solo se l'Autorita' approva per gli operatori alternativi una misura equivalente, ossia solo se conferma le disposizioni dell'articolo 24 della delibera n. 179/10/CONS, si rimanda alle valutazioni dell'Autorita' di cui ai punti V.7 e seguenti. V.6 In virtu' delle considerazioni esposte, l'Autorita' conferma per il 2011 i prezzi dei servizi di terminazione offerti da Telecom Italia stabiliti per l'anno 2010 dall'articolo 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS. 32. Per quanto riguarda la definizione dei prezzi di terminazione di tutti gli OAOs, e' noto che - per questi operatori - non e' disponibile una CoRe, ma che - in ogni caso - vale il principio per cui i prezzi di terminazione tra operatori devono essere simmetrici. A tale riguardo, al fine di dar seguito alla richiesta della Commissione europea (CE), richiamata al punto 29, l'Autorita' dovrebbe modificare il livello di simmetria delle tariffe di terminazione; in particolare, la CE indica due possibilita': a. fissare la simmetria dei prezzi di terminazione (e quindi il livello dei prezzi di tutti gli OAOs) al livello del prezzo di terminazione locale di Telecom Italia (SGU); b. fissare la simmetria dei prezzi di terminazione al livello del prezzo di terminazione per l'interconnessione ai nodi della rete in tecnologia IP di Telecom Italia (cosiddetti nodi BBN/IP). 33. Con riferimento alla seconda possibilita', si osserva che, al momento, non esiste ancora uno standard condiviso tra gli operatori per l'interconnessione in tecnologia IP e che la definizione delle modalita' tecniche di interconnessione IP e' oggetto del Tavolo tecnico avviato dall'Autorita' con delibera n. 11/06/CIR e tuttora in fase di svolgimento. A cio' si aggiunga che l'Autorita' sviluppera' nel corso del 2011 il modello BU-LRIC volto alla determinazione del costo del servizio di terminazione offerto da un operatore efficiente e, quindi, alla determinazione dei prezzi per gli anni successivi al 2011 dei servizi di terminazione offerti sia da Telecom Italia sia dagli OAOs notificati. 34. Pertanto, in relazione alle suddette due opzioni individuate dalla Commissione, si fa presente che, mentre la prima (simmetria delle tariffe a livello del prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia) e' immediatamente attuabile, la seconda - essendo realizzabile solo a valle della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al punto precedente - potra' essere attuata a partire dal 2012. 35. In virtu' di tali considerazioni, dal momento che la delibera n. 179/10/CONS ha rinviato a questo procedimento (cfr. supra punto 29) l'accoglimento dell'invito della CE a valutare la modifica del livello di interconnessione nel quale si verifica la simmetria tariffaria, si ritiene che la soluzione adottabile per dar seguito a tale invito nell'ambito del presente provvedimento sia la fissazione dei prezzi di terminazione degli OAOs per l'anno 2011 al livello del prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia (ossia pari a 0,302 centesimi di Euro al minuto). 36. Al riguardo, si evidenzia comunque che la simmetria a livello SGU assumerebbe carattere temporaneo. Infatti, il passaggio nel prossimo futuro all'interconnessione in tecnologia IP - che sara' alla base del modello BU-LRIC per la definizione dei prezzi successivi al 2011 - consentira' di realizzare reti con un numero inferiore di livelli gerarchici e con punti di presenza meno capillari di quelle tradizionali, modificando significativamente il livello di interconnessione degli operatori alternativi alla rete di Telecom Italia e riducendo, presumibilmente in modo significativo, il ricorso degli stessi all'interconnessione al livello inferiore (SGU) della rete di Telecom Italia. 37. Al contempo, l'Autorita' riconosce che lo spostamento della simmetria delle tariffe di terminazione al livello del prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia - determinando una riduzione del prezzo di terminazione degli OAOs dall'attuale 0,57 a 0,302 centesimi di Euro al minuto - comporterebbe una significativa riduzione in un solo anno dei ricavi di terminazione degli OAOs, anche perche' per gli operatori alternativi gia' notificati, il prezzo simmetrico di terminazione di 0,57 centesimi di Euro al minuto e' in vigore solo dal 1° luglio 2010. 38. In conclusione, l'Autorita' osserva che, per dare seguito tempestivamente all'invito della Commissione europea, l'unica possibilita' - tra quelle indicate dalla stessa Commissione - e' fissare la simmetria tariffaria a livello SGU per l'anno 2011. Tuttavia, tenuto conto del fatto che, in ogni caso, questa misura avrebbe carattere temporaneo, dal momento che per l'anno 2012 le tariffe di terminazione saranno stabilite sulla base del modello di un operatore efficiente che utilizza un'architettura di interconnessione IP, l'Autorita' valuta altresi' la possibilita' di mantenere anche per il 2011 la simmetria a livello SGT e di rinviare, quindi, al 2012 la definizione di un livello di simmetria diverso dall'attuale (SGT). 39. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno sottoporre a consultazione pubblica entrambe le opzioni per la definizione dei prezzi di terminazione degli OAOs notificati (10) per l'anno 2011, che recepiscono in tempi differenti le indicazioni fornite dalla CE (11) : i. Opzione A: definizione per l'anno 2011 della simmetria dei prezzi di terminazione (e quindi il livello dei prezzi 2011 di tutti gli OAOs) al livello del prezzo di terminazione locale di Telecom Italia (SGU); ii. Opzione B: individuazione di un nuovo livello di simmetria nell'ambito del procedimento di definizione dei prezzi per l'anno 2012 e, quindi, conferma per l'anno 2011 della simmetria dei prezzi di terminazione al livello di 0,57 centesimi di Euro al minuto (fissata dalle delibere nn. 251/08/CONS e 179/10/CONS), equivalente al prezzo di terminazione SGT di Telecom Italia. 40. Pertanto, l'articolo della proposta di provvedimento che disciplina i prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi notificati (articolo 3) e che si sottopone a consultazione pubblica e' stato formulato tenendo conto di entrambe le opzioni (riportate rispettivamente agli articoli 3a e 3b della proposta di provvedimento sottoposta a consultazione pubblica). 41. Infine, l'Autorita' reputa corretto estendere agli operatori alternativi «non infrastrutturati» - il cui prezzo di terminazione, in base all'articolo 24, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS, deve essere regolamentato per la prima volta nell'ambito del provvedimento in oggetto - il medesimo prezzo che sara' stabilito per gli altri operatori alternativi notificati, gia' sottoposti all'obbligo di controllo dei prezzi, ai sensi delle delibere nn. 251/08/CONS e 179/10/CONS. L'Autorita', infatti, non disponendo delle Contabilita' Regolatorie di alcuno degli operatori alternativi non infrastrutturati su cui basare la valutazione, ritiene che uniformare il prezzo a quello dei concorrenti sia la soluzione piu' ragionevole al fine di rispettare il principio di simmetria. Osservazioni degli operatori in merito alla definizione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi notificati
O.11 TI sostiene che le due proposte riportate dalla CE nella Lettera di commenti, di cui al punto 29 del presente documento, non siano da considerarsi alternative in quanto sarebbero entrambe applicabili gia' nel 2011, a seconda dello specifico modello di interconnessione (TDM o IP) utilizzato dall'OAO. Tutti gli operatori alternativi che hanno partecipato alla consultazione pubblica, invece, sono contrari all'adozione dell'Opzione A proposta nel documento di consultazione e favorevoli all'Opzione B, ossia al mantenimento anche per gli OAOs dei prezzi di terminazione del 2010 stabiliti con la delibera n. 251/08/CONS e confermati con la delibera n. 179/10/CONS. Osservazioni di Telecom Italia O.12 Secondo TI l'Autorita' dovrebbe definire due prezzi simmetrici per i servizi di terminazione: i) uno a livello di terminazione locale delle chiamate, nel caso il servizio sia offerto in tecnologia a commutazione di circuito (TDM); ii) l'altro definito in base al costo sostenuto a livello di nodi IP, nel caso il servizio sia in tecnologia a commutazione di pacchetto (IP). O.13 TI non ritiene condivisibile che l'Autorita' vagli anche la possibilita' di confermare il prezzo di terminazione TDM degli OAOs di 0,57 centesimi di Euro al minuto (Opzione B) in quanto tale soluzione non sarebbe considerata dalla CE nella Lettera di commenti, dalla quale emergono dubbi riguardo al fatto che il prezzo di terminazione a livello SGT rispecchi i costi di un operatore efficiente. Secondo TI il fatto stesso che l'Autorita' abbia anticipato il periodo di validita' della suddetta tariffa rispetto a quanto aveva stabilito con la delibera n. 251/08/CONS testimonia, coerentemente con le indicazioni della CE, che il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto non rispecchia il costo sostenuto da un OAO efficiente per la fornitura del servizio di terminazione, alla luce delle architetture di rete coinvolte e dell'attuale sviluppo delle reti. Inoltre, TI ritiene che l'Autorita' nel secondo ciclo di analisi di mercato abbia stabilito, sulla base dell'analisi dello sviluppo sia delle reti degli OAOs sia della concorrenza, che il servizio offerto dagli OAOs e' di tipo «locale», in quanto corrispondente «all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori»; di conseguenza, secondo TI il servizio di terminazione offerto dagli OAOs non sarebbe piu' assimilabile al servizio di terminazione a livello SGT di TI. Ad avviso di TI, l'Opzione B non sarebbe in ogni caso percorribile per l'anno 2011, in quanto il valore proposto, definito dalla delibera n. 251/08/CONS, ha valenza solo fino al 31 dicembre 2010, come indicato all'articolo 24, commi 2 e 3, della delibera n. 179/10/CONS. TI ritiene in ogni modo che il mantenimento della simmetria a livello SGT nel 2011 comporterebbe un'ingiustificata asimmetria a suo sfavore poiche' dovrebbe continuare a pagare un prezzo maggiorato di circa il 90% per acquistare il servizio di terminazione locale degli OAOs, nonostante questi siano gia' interconnessi a livello locale e non debbano pertanto sopportare alcun onere aggiuntivo per ricevere le chiamate a tale livello. O.14 Inoltre TI non condivide le motivazioni dell'Autorita' a sostegno dell'Opzione B, ossia il carattere temporaneo della decisione e la significativa riduzione dei ricavi di terminazione degli OAOs cui si assisterebbe se si adottasse l'Opzione A. Per quanto riguarda la prima motivazione, sebbene TI riconosca che in un'ottica di passaggio alla soluzione tecnologica IP diminuirebbero i livelli gerarchici, evidenzia che il passaggio non puo' avvenire senza la definizione da parte dell'Autorita' di chiare regole di migrazione; al riguardo, TI evidenzia che le attivita' del Tavolo tecnico, avviato con delibera n. 11/06/CIR, sono ancora in corso e, soprattutto, che non vi e' certezza in merito a tempistiche, metodi e criteri di migrazione. Per quanto riguarda la seconda motivazione, TI osserva che: i) il glide path definito dalla delibera n. 251/08/CONS ha gia' imposto agli OAOs riduzioni di prezzo in valore assoluto di ordine di grandezza uguale, se non superiore, alla riduzione prevista per il 2011; ii) la dinamica dei ricavi da terminazione associata all'applicazione dell'Opzione A deve comunque assicurare l'ottemperanza del principio di orientamento ai costi delle tariffe wholesale; iii) il mancato orientamento ai costi efficienti dei prezzi di terminazione locale degli OAOs comporta per TI il sostenimento, per un ulteriore anno, di costi eccessivi per terminare sulle reti degli altri operatori. O.15 Infine, TI sostiene che l'Italia continua a registrare un ritardo rispetto alle evoluzioni regolamentari avvenute nella maggior parte dei paesi comunitari. In particolare, TI evidenzia che in sei Paesi (Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito) e' stata gia' raggiunta una simmetria effettiva e che, nei Paesi in cui le ANR hanno mantenuto una regolamentazione asimmetrica dei prezzi di terminazione, l'asimmetria si riferisce solo al livello locale di terminazione il cui prezzo e' al massimo maggiore del 30% rispetto al prezzo di terminazione locale dell'incumbent. Osservazioni degli operatori alternativi in merito all'Opzione B O.16 Contrariamente a quanto affermato da TI, tutti gli operatori alternativi partecipanti alla consultazione pubblica ritengono che l'unica soluzione percorribile per la determinazione dei prezzi di terminazione fissa degli OAOs per il 2011 sia l'adozione da parte dell'Autorita' dell'Opzione B, ossia il mantenimento del prezzo di terminazione degli OAOs stabilito per il 2010 (0,57 centesimi di Euro al minuto). O.17 Pressoche' tutti gli OAOs evidenziano che, con la delibera n. 251/08/CONS, l'Autorita' - cosi' come richiesto dalla CE - ha gia' stabilito, mediante l'utilizzo di un modello di costo LRIC, il livello di interconnessione che esprime il massimo livello di efficienza raggiungibile da un operatore alternativo, corrispondente al livello SGT di TI. In particolare, BT sottolinea che il prezzo del servizio di terminazione degli OAOs determinato nella delibera n. 251/08/CONS, risultando da un modello di costo LRIC, rappresenta realmente un prezzo efficiente che rende superata la stima (che era stata fatta nel 2006 con la delibera n. 417/06/CONS) di 0,69 centesimi di Euro al minuto per il 2010. Analogamente, Tiscali ritiene che sia proporzionato e ragionevole confermare per il 2011 la simmetria delle tariffe in corrispondenza del valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto poiche' tale valore e' l'unico certificato da un procedimento regolamentare di definizione delle tariffe orientate ai costi efficienti di un operatore alternativo. Wind ritiene che l'Opzione B sia l'unica coerente con il quadro di legittimo affidamento sui cui l'intero settore della telefonia ha fatto riferimento ed, in particolare, con i livelli di prezzo della terminazione vocale sulle reti fisse degli OAOs definiti dall'Autorita' con la delibera n. 251/08/CONS. Secondo Wind qualsiasi riduzione per l'anno 2011 dell'attuale tariffa di terminazione fissa degli OAOs risulterebbe ingiustificata, incoerente e non sostenuta da alcuna evidenza ne' di natura tecnico-contabile, ne' di natura normativa e prospettica. Wind evidenzia inoltre che il prezzo di 0,57 centesimi di Euro al minuto proposto dall'Autorita' rappresenta solo il 20% del proprio costo cosi' come risulta dalla sua contabilita' certificata e che, quindi, non siano praticabili ulteriori efficientamenti, peraltro non giustificati da modelli di costo aggiornati dall'Autorita'. O.18 Fastweb, Vodafone, TeleTu e Tiscali ritengono che il mantenimento di una simmetria tariffaria al livello SGT sia giustificato dalle profonde differenze esistenti tra le architetture di rete degli operatori alternativi e quelle di TI - in termini di economie di scala e di livelli gerarchici di rete - nonche' tra le relative modalita' di interconnessione. O.19 In particolare, Vodafone e TeleTu evidenziano che mentre TI dispone di un'architettura di rete di commutazione e trasporto articolata su due livelli gerarchici (SGU e SGT), gli operatori alternativi dispongono di architetture piu' evolute basate su un unico livello di interconnessione per il trasporto di una chiamata alla linea di destinazione; inoltre Vodafone e TeleTu osservano che TI e' interconnessa con i principali operatori alternativi - ai fini dell'instradamento della chiamata verso un loro cliente finale (cosiddetta interconnessione reverse) - a nodi di commutazione direttamente interconnessi con gli SGT. O.20 Analogamente, Fastweb fa presente che le centrali di commutazione della propria rete che ricevono traffico destinato a clienti propri sono situate ad un livello gerarchico di rete assimilabile al livello SGT della rete di TI, ragion per cui quest'ultima e' in grado di terminare le chiamate originate sulla propria rete e destinate a clienti Fastweb attivando solo 60 punti di interconnessione su tutto il territorio nazionale. Viceversa, Fastweb per terminare le chiamate originate da clienti propri e destinate a clienti di TI (interconnessione diretta) ha sostenuto ingenti investimenti (flussi trasmissivi, infrastruttura proprietaria e kit di interconnessione) presso il 100% degli SGT e oltre l'85% degli SGU. Secondo Fastweb, e' evidente che la possibilita' d'interconnettersi a un minore numero di punti genera una riduzione di costi per TI in quanto quest'ultima puo' ottimizzare i flussi d'interconnessione (utilizzando flussi a capacita' piu' elevata da 34 Mb/s e/o 155 Mb/s) ed evitare di acquistare servizi accessori al servizio di terminazione per ciascun SGU. In sintesi, Fastweb ritiene che una simmetria tra le tariffe di terminazione degli OAOs e quelle di TI possa avvenire solo a parita' di architetture di interconnessione. O.21 Facendo riferimento alla Lettera di commenti della CE, BT ritiene che le valutazioni che la CE ha svolto in merito al livello di interconnessione da considerarsi efficiente devono intendersi come linee guida che l'Autorita' dovrebbe seguire prospetticamente - nell'ambito del prossimo modello BU-LRIC che l'Autorita' si e' impegnata a sviluppare per il 2012 - per stabilire un percorso di evoluzione delle tariffe in uno scenario architetturale futuro delle reti. Inoltre, secondo BT, considerata l'assenza di concorrenza effettiva per l'interconnessione a livello locale - che ha portato l'Autorita' a regolamentare il mercato dell'inoltro e transito distrettuale - l'individuazione di un nuovo livello di simmetria appare alquanto prematura ed il livello SGU non rappresentativo di un livello di terminazione efficiente per gli OAOs. O.22 Fastweb, Vodafone e TeleTu ritengono che il nuovo livello di simmetria tra i prezzi di terminazione debba essere individuato nell'ambito del procedimento di determinazione dei prezzi successivi all'anno 2011 attraverso la definizione di un modello di costo che si basi su modalita' di interconnessione in tecnologia IP. A sostegno di tale tesi Vodafone e TeleTu richiamano il parere fornito dall'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato nell'ambito del procedimento di analisi del mercato della raccolta e terminazione di cui alla delibera n. 179/10/CONS, nel quale e' stata evidenziata la necessita' che il processo di tendenza verso la simmetria delle tariffe di terminazione prosegua anche a valle della delibera in esame sulla base dei risultati che fornira' il modello di costo in via di predisposizione. Al riguardo, BT ritiene che l'ipotesi di valutare un'architettura di rete IP sara' percorribile solo una volta che verranno definite le condizioni tecnico-economiche di questa nuova modalita' di interconnessione. Osservazioni degli operatori alternativi in merito all'Opzione A O.23 Quasi tutti gli operatori alternativi che hanno preso parte alla consultazione pubblica sottolineano che l'adozione dell'Opzione A comporterebbe una modifica del prezzo di terminazione sulla rete degli OAOs senza un corrispondente cambiamento accertato dei costi sottostanti, privando il valore cosi' determinato di qualsiasi fondamento economico-regolamentare dato che il prezzo di 0,302 centesimi di Euro al minuto e' stato determinato in base ai costi storici pienamente distribuiti di Telecom Italia, seppure applicando un criterio di efficientamento, mentre quello di 0,57 centesimi di Euro al minuto scaturisce da un modello di costo LRIC. O.24 In particolare, Tiscali e Fastweb ritengono che l'Opzione A non contenga alcuna evidenza, di origine contabile o modellistica, dei costi di terminazione di un operatore alternativo efficiente che giustifichi una effettiva simmetria dei prezzi di terminazione ad un valore di 0,302 centesimi di Euro al minuto. Per tale ragione, l'Opzione A, secondo Tiscali, comporterebbe alcune criticita' dal punto di vista della legittimita' regolamentare e, secondo Fastweb, risulterebbe caratterizzata da gravi vizi di natura giuridica e procedurale ed avrebbe come conseguenza un ingiustificato trasferimento finanziario a favore dell'incumbent. In particolare, Fastweb sostiene che stabilire un valore diverso per la terminazione degli operatori alternativi al di fuori di un procedimento che - nel rispetto del diritto del contraddittorio e della trasparenza amministrativa - definisca un nuovo modello LRIC si configurerebbe come modifica arbitraria delle modalita' di calcolo delle tariffe degli OAOs attualmente vigenti. BT e Tiscali evidenziano che il prezzo di 0,302 centesimi di Euro al minuto sarebbe quasi sicuramente sottocosto, poiche' un prezzo efficiente a copertura dei costi degli OAOs era stato gia' individuato dall'Autorita' nel valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto, valido peraltro fino al 30 giugno 2011. Inoltre, Vodafone e TeleTu osservano che la Raccomandazione 2009/396/CE non impone la fissazione artefatta di tariffe simmetriche, quanto piuttosto la definizione delle tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un ipotetico operatore efficiente e, che, e' quindi l'applicazione di tale approccio che deve condurre alla simmetria delle tariffe. Per tale ragione, secondo Vodafone e TeleTu lo spostamento per il 2011 della simmetria dei prezzi di terminazione al livello del prezzo di terminazione locale di TI, appare un orientamento finalizzato ad anticipare in modo fittizio gli effetti della Raccomandazione comunitaria, considerato che l'Autorita' determinerebbe un nuovo livello di prezzi prima ancora di disporre dello strumento per determinare il prezzo di terminazione di un ipotetico operatore efficiente. In sintesi, Vodafone e TeleTu rilevano che, non essendo intervenuti cambiamenti significativi nelle architetture di rete rispetto alle ultime analisi di mercato, l'Opzione A prevede un'applicazione illogica del principio di simmetria ad architetture di rete non simmetriche. O.25 Anche Wind sostiene che non siano identificabili specifici riferimenti normativi comunitari - ne' nella Raccomandazione 2009/396/CE ne' nella Lettera di commenti della CE - che inducano a ritenere che l'obiettivo di un'eventuale simmetria tra le tariffe di terminazione degli operatori alternativi e le tariffe di terminazione di TI debba essere raggiunto nel 2011 e debba essere declinato in termini di definizione della simmetria a livello del prezzo di terminazione SGU di TI. O.26 Wind rileva che la sintesi della Lettera di commenti effettuata dall'Autorita' nella delibera n. 179/10/CONS non sembra riflettere quanto effettivamente indicato dalla CE, che indica invece come le tariffe di terminazione delle chiamate su reti fisse debbano riflettere i costi di un operatore efficiente e debbano essere elaborate sulla base di un approccio BU-LRIC. Wind rileva inoltre che, allo stato attuale, non risulta che l'Autorita' abbia avviato un procedimento, in esito alla delibera n. 179/10/CONS, per acquisire informazioni circa le architetture degli operatori alternativi ed i relativi livelli di costo finalizzate allo sviluppo di un modello di costo BU-LRIC. Pertanto, per l'anno 2011, secondo Wind, l'Autorita' dovrebbe tenere conto delle risultanze di costo degli operatori alternativi, particolarmente quando come, nel suo caso, sia stata prodotta la contabilita' regolatoria dei costi. O.27 Quasi tutti gli operatori alternativi partecipanti alla consultazione ritengono eccessiva la riduzione di prezzo proposta con l'Opzione A che risulterebbe del 47% a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo aggiornamento del glide path definito con la delibera n. 251/08/CONS. In particolare, BT considera tale riduzione sproporzionata se paragonata alla riduzione media annua del glide path che oscilla tra il 22% e il 32%, mentre Tiscali evidenzia che, nel suo caso, l'Opzione A comporterebbe una diminuzione complessiva in un anno (dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011) del 70% (da 0,97 a 0,302 centesimi di Euro al minuto) della tariffa di terminazione. Secondo Fastweb, l'Opzione A sarebbe non proporzionata e irragionevole dato che il prezzo di terminazione attualmente riconosciuto agli OAOs e' entrato in vigore solo nel mese di luglio 2010 e che lo spostamento della simmetria a livello SGU comporterebbe per Fastweb stessa una riduzione del 71% della tariffa di terminazione (da 1,05 a 0,302 centesimi di Euro al minuto) in soli 6 mesi a fronte di tariffe di terminazione di Telecom Italia a livello SGU ed SGT sempre costanti nel corso degli ultimi due anni. O.28 Tiscali evidenzia che la simmetria a livello SGU comporterebbe una cospicua quanto imprevista riduzione dei ricavi da terminazione per gli OAOs che, sommandosi alle altre dinamiche di contrazione dei ricavi (aumenti dei prezzi wholesale, riduzione dei prezzi retail), sarebbe fonte di un ulteriore aggravio sul budget degli operatori alternativi. Analogamente, Fastweb ritiene che l'Opzione A genererebbe ulteriori criticita' dovute al fatto che gli OAOs dovrebbero recuperare parte delle perdite subite attraverso un incremento dei prezzi praticati agli utenti finali o attraverso un'ulteriore riduzione dei margini, peraltro ancora negativi. Al riguardo, Vodafone e TeleTu stimano che la riduzione del prezzo di terminazione, oltre che contraria al principio di orientamento al costo, determinerebbe in un solo anno una riduzione complessiva dei ricavi degli operatori alternativi di circa 50 milioni di Euro, di cui almeno 35 milioni - cioe' circa il 70% - sarebbero a beneficio dell'operatore dominante, che peraltro, se si confermasse l'orientamento dell'Autorita' di riconoscere i prezzi d'interconnessione di TI del 2010 anche per il 2011, beneficerebbe di prezzi di terminazione costanti. O.29 Inoltre, Vodafone e TeleTu evidenziano che l'Opzione A determinerebbe un grave pregiudizio agli operatori alternativi, i quali non disporrebbero del tempo necessario per effettuare gli aggiustamenti dei bilanci previsionali e dei piani di investimento resi necessari da una drastica riduzione dei propri prezzi di terminazione, considerato anche che i prezzi di terminazione verrebbero applicati retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2011. A tal riguardo Vodafone e TeleTu rilevano che l'importanza di garantire certezza regolamentare nella fase di transizione ad un nuovo modello nonche' un adeguato periodo temporale per consentire gli aggiustamenti di bilancio e' stata riconosciuta, oltre che dall'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato, anche dal regolatore britannico (OFCOM) nel recente provvedimento sulla determinazione delle tariffe di terminazione degli operatori alternativi (non ancora adottato definitivamente) nel quale e' stata prevista, nelle more della definizione del nuovo livello di prezzi, la validita' dei precedenti accordi di reciprocita' fino al 1° ottobre 2012. O.30 Tiscali ritiene, inoltre, che se l'Autorita' dovesse propendere per l'Opzione A, si assisterebbe al paradosso per cui gli OAOs pagherebbero: i) 0,302 centesimi di Euro nel caso di consegna del traffico a livello SGU e ii) 0,57 centesimi di Euro nel caso di consegna del traffico a livello SGT; mentre TI corrisponderebbe indipendentemente dal livello di rete cui consegna il traffico il valore di 0,302 centesimi di Euro. Tale circostanza svantaggerebbe gli operatori che sono interconnessi prevalentemente a livello SGT, che pertanto si troverebbero ad affrontare un sostanziale deficit dei ricavi da terminazione in quanto, a fronte del pagamento da parte di TI di un prezzo di 0,302 centesimi di Euro, pagherebbero un valore di terminazione mediamente superiore. Al riguardo, Welcome Italia, in qualita' di operatore interconnesso a livello di singolo SGT, non condivide l'Opzione A optando invece per l'individuazione del livello di simmetria dei prezzi di terminazione pari ad almeno 0,57 centesimi di Euro al minuto, equivalente al prezzo di terminazione SGT di TI. O.31 Infine, Fastweb ritiene che la fissazione del prezzo di terminazione degli OAOs al livello della tariffa riconosciuta a TI a livello SGU determinerebbe anche complessita' tecniche ed operative in quanto gli operatori dovrebbero chiedere a TI di terminare il proprio traffico non piu' presso i punti di interconnessione attualmente attivi con Fastweb (circa 60), ma di individuare un nuovo livello di interconnessione equivalente a quello degli SGU di TI. Altrimenti, ad avviso di Fastweb, il nuovo prezzo applicato agli attuali livelli di interconnessione consentirebbe a TI di corrispondere un minore prezzo di terminazione (da 0,57 a 0,302 centesimi di Euro al minuto) senza gli oneri relativi alla realizzazione di un'architettura di interconnessione analoga a quella degli OAOs. Valutazioni dell'Autorita'
V.7 L'Autorita' non condivide l'osservazione di TI secondo cui entrambe le proposte (12) formulate dalla CE nella Lettera di commenti di cui al punto 29 possono essere applicate gia' nel 2011. L'invito contenuto nella Lettera di commenti prevede infatti che l'Autorita' imponga agli operatori alternativi un obbligo di controllo dei prezzi che rifletta i costi di un operatore efficiente che offre servizi di terminazione di chiamata su reti fisse, utilizzando la tecnologia al momento piu' diffusa. (13) Sulla base del costo efficiente, l'Autorita' dovrebbe fissare un'unica tariffa (cioe' simmetrica) per gli operatori alternativi e per Telecom Italia. (14) In tal senso, si osserva che non e' possibile stabilire - gia' per il 2011 - un valore (simmetrico) delle tariffe di terminazione IP, dal momento che preliminarmente l'Autorita' dovra' definire il relativo modello economico ingegneristico per il calcolo delle suddette tariffe. V.8 Piu' precisamente, considerato che - come piu' volte ribadito nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS, nonche' nel presente provvedimento (15) - ad oggi non esiste uno standard condiviso tra gli operatori per l'interconnessione in tecnologia IP e che il modello BU-LRIC volto alla determinazione del costo del servizio di terminazione sostenuto da un operatore efficiente che utilizza questa tecnologia sara' sviluppato nel corso del 2011 per la determinazione dei prezzi per gli anni successivi, l'Autorita' non dispone al momento di elementi per determinare il livello di costo efficiente sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate a livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia. Per altro verso, l'Autorita' non reputa adottabile la metodologia di calcolo del prezzo del servizio di terminazione IP proposta da TI e descritta al punto O.3 (16) in quanto, oltre a non essere l'esito di un'autonoma attivita' dell'Autorita', tale metodologia - basandosi su una rete ancora parzialmente TDM - non determinerebbe un costo efficiente. V.9 In virtu' delle suddette considerazioni, l'Autorita' ritiene che l'unica soluzione adottabile per dare seguito immediato all'invito della CE sarebbe quella di fissare le tariffe di terminazione degli operatori alternativi al livello della tariffa fissata per la terminazione locale delle chiamate di TI, ossia adottare l'Opzione A del documento sottoposto a consultazione (definizione per l'anno 2011 della simmetria dei prezzi di terminazione, e quindi del prezzo di tutti gli OAOs notificati, a livello di 0,302 centesimi di Euro al minuto). V.10 Tuttavia, l'Autorita' ritiene che una misura del genere, oltre ad avere un notevole impatto economico per gli operatori coinvolti (17) , debba prevedere un congruo periodo di tempo prima della sua adozione, cosi' da consentire agli operatori di adattarsi alla nuova situazione che si viene a determinare. In altri termini, si ritiene necessario un periodo di adeguamento da parte degli OAOs, fornendo loro uno stimolo ad adottare modelli di interconnessione effettivamente simmetrici rispetto a quelli di TI e, piu' in generale, ad incentivare tutti gli operatori ad accelerare la transizione verso l'interconnessione IP. V.11 Inoltre, come meglio chiarito nel corso della consultazione pubblica, si ravvisano tuttora significative differenze tra l'architettura di rete di TI e quelle degli OAOs per la fornitura del servizio di terminazione, in quanto questi ultimi gestiscono il traffico attraverso una rete caratterizzata da un solo livello gerarchico speculare al livello SGT della rete di TI. Sebbene i principali operatori alternativi siano interconnessi a quasi tutti gli SGU di TI (cosiddetta interconnessione diretta), TI termina il proprio traffico sulla loro rete (interconnessione reverse) presso un numero decisamente inferiore di nodi, nella maggior parte dei casi direttamente interconnessi ai nodi SGT di Telecom Italia. Cio' significa che il livello di interconnessione diretta degli operatori ai nodi SGU di TI non implica che nella rete degli OAOs esista un livello gerarchico equivalente al livello locale SGU di TI per fornire il servizio di terminazione. In merito all'osservazione di TI, riportata al punto O.13, secondo cui - in linea con la definizione del servizio di terminazione contenuta nella delibera n. 179/10/CONS - il servizio di terminazione offerto dagli OAOs sarebbe di tipo «locale», l'Autorita' precisa che tale definizione, rispetto a quella precedente (di cui alla delibera n. 417/06/CONS), chiarisce proprio che il servizio di terminazione fornito da un operatore alternativo consiste nel trasporto di una chiamata dall'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata fino alla linea di destinazione e che tale autocommutatore non corrisponde necessariamente all'SGU della rete di TI. V.12 In sintesi, l'Autorita' considera degne di rilievo le argomentazioni sostenute da diversi OAOs con riguardo al fatto che la piena simmetria tariffaria si dovrebbe raggiungere in presenza di un'effettiva simmetria architetturale. D'altro canto, la simmetria architetturale verra' sicuramente raggiunta con l'adozione di un'architettura di interconnessione IP, benche' sarebbe comunque raggiungibile nell'attuale scenario di interconnessione mediante la realizzazione di un nuovo livello di interconnessione per la terminazione TDM degli OAOs equivalente a quello SGU di TI. V.13 In virtu' delle suddette valutazioni, ed in particolare sulla base della considerazione che l'effettiva simmetria architetturale non potra' essere raggiunta prima del prossimo anno, l'Autorita' ritiene proporzionato e giustificato - date le modalita' tecniche di interconnessione attualmente adottate dagli operatori - individuare un nuovo livello di simmetria dei prezzi di terminazione solo a partire dall'anno 2012, incentivando in primo luogo la migrazione verso l'interconnessione IP. V.14 In particolare, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 24, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS, per gli anni successivi al 2011, l'Autorita' definira' le tariffe di un servizio di terminazione in tecnologia IP attraverso un modello BU-LRIC. Il modello BU-LRIC sara' volto a calcolare il costo incrementale di lungo periodo per la fornitura del servizio di terminazione da parte di un operatore efficiente che utilizza un'architettura di interconnessione IP e, quindi, un prezzo unico, ossia simmetrico, di terminazione IP. Inoltre, al fine di incentivare la transizione degli operatori verso l'adozione della tecnologia di interconnessione IP, l'Autorita' reputa necessario stabilire per il 2012 anche le tariffe di terminazione in tecnologia TDM su una base di effettiva simmetria che - come richiesto dalla CE - si identifica al livello del prezzo di terminazione SGU di TI. A tale riguardo, l'Autorita' e' consapevole che la determinazione della simmetria a livello SGU richiederebbe l'individuazione di un nuovo livello di interconnessione per la terminazione TDM sulle reti degli OAOs e, quindi, la realizzazione di investimenti in una tecnologia destinata ad essere superata nel prossimo futuro. In tal senso, la previsione della simmetria a livello SGU rappresenta un incentivo per tutti gli operatori ad accelerare lo sviluppo dell'interconnessione IP. V.15 In sintesi, la previsione che le tariffe di terminazione 2012 siano stabilite ad un livello di effettiva simmetria, sia per l'interconnessione IP che per l'interconnessione TDM, consente, da un lato, di accogliere l'invito formulato dalla CE, seppure rinviandolo di qualche mese e, dall'altro lato, di stimolare gli operatori ad investire per accelerare la realizzazione dell'interconnessione IP, ossia di incentivare il passaggio alla tecnologia di interconnessione piu' efficiente, con beneficio degli operatori, ed - in ultima istanza - degli utenti. V.16 In virtu' delle suddette considerazioni, l'Autorita', nel corso del 2011, definira', oltre al modello BU-LRIC per il calcolo delle tariffe di terminazione in tecnologia IP, in conformita' alle indicazioni della Raccomandazione 2009/396/CE, anche le tariffe di terminazione in tecnologia TDM sia per TI sia per gli OAOs, definendo per questi ultimi una tariffa equivalente a quella della terminazione locale (SGU) di TI. V.17 Pertanto, l'articolo 3 del presente provvedimento recepisce quanto previsto dall'articolo 3b della proposta di provvedimento di cui all'Allegato B della delibera n. 602/10/CONS, e l'articolo 4 e' riformulato in linea con le indicazioni contenute ai punti precedenti. V.18 Infine, l'Autorita' conferma l'estensione agli operatori alternativi «non infrastrutturati» del medesimo prezzo stabilito per gli altri operatori alternativi notificati, in quanto nessuno degli operatori che hanno partecipato alla consultazione pubblica ha espresso osservazioni in merito. 3.2. La definizione dei prezzi dei servizi di raccolta e transito distrettuale delle chiamate nella rete telefonica in postazione fissa offerti da Telecom Italia
42. Considerato che i prezzi dei servizi di raccolta offerti da Telecom Italia - ai sensi della delibera n. 179/10/CONS, articolo 9 comma 5 - devono essere uguali (18) a quelli dei corrispondenti servizi di terminazione, l'Autorita' ritiene opportuno confermare, per l'anno 2011, i prezzi dei servizi di raccolta a livello SGU, doppio SGU distrettuale (SGD) ed SGT distrettuale stabiliti per il 2010 dalla delibera n. 179/10/CONS all'articolo 17 comma 1, e riportati al punto 12 del presente documento. 43. Infine, considerato che - per le ragione esposte al punto 26 - i prezzi dei servizi di transito devono essere coerenti con quelli dei servizi di raccolta e terminazione, l'Autorita' ritiene opportuno confermare, per l'anno 2011, i prezzi dei servizi di transito singolo SGU, singolo SGT, doppio SGU distrettuale (SGD) ed SGU-SGT distrettuale stabiliti per il 2010 dalla delibera n. 180/10/CONS all'articolo 18 comma 1, e riportati al punto 12 del presente documento. Osservazioni degli operatori in merito alla definizione dei prezzi dei servizi di raccolta e transito distrettuale di Telecom Italia
O.32 In analogia a quanto affermato per i prezzi del servizio di terminazione (19) , TI sostiene che l'Autorita' debba definire i prezzi per l'anno 2011 del servizio di raccolta su rete TDM sulla base dei valori di costo e delle consistenze risultanti dalla CoRe 2008 ed i prezzi del servizio di raccolta IP ad un valore corrispondente al prezzo del servizio di raccolta TDM a livello SGT distrettuale, maggiorato di un importo pari al costo della funzionalita' di conversione del traffico TDM/IP. O.33 In merito alla definizione dei prezzi dei servizi di transito distrettuale, anche BT svolge considerazioni analoghe a quelle svolte per i prezzi del servizio di terminazione. (20) In particolare, BT osserva che la mancanza di una CoRe piu' aggiornata rispetto a quella utilizzata per determinare i prezzi dei servizi di transito per il 2010 porta a concludere che la scelta piu' corretta sia quella di confermare, per l'anno 2011, i prezzi del 2010. Tuttavia, secondo BT, l'Autorita', nel caso in cui dovesse adottare l'Opzione A, dovrebbe applicare a tutti i servizi d'interconnessione offerti da TI lo stesso grado di efficientamento previsto per il servizio di terminazione offerto dagli operatori alternativi, al fine di mantenere una coerenza fra tutti i prezzi dei servizi d'interconnessione di TI e fra questi e il prezzo di terminazione sulle reti degli OAOs. O.34 Con riferimento ai prezzi dei servizi di raccolta e transito distrettuale, Tiscali ribadisce quanto osservato nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 704/09/CONS. Valutazioni dell'Autorita'
V.19 Con riferimento all'osservazione di TI, si rimanda alle valutazioni dell'Autorita' espresse ai punti V.1 e V.2, giacche' come esposto al punto 25 il servizio di raccolta e quello di terminazione utilizzano sostanzialmente gli stessi elementi di rete. V.20 Con riferimento all'osservazione di BT, si rimanda a quanto esposto al punto V.4. V.21 Al fine di mantenere la coerenza economica tra le tariffe di tutti i servizi d'interconnessione offerti da TI (21) ed in virtu' della conferma per il 2011 dei prezzi dei servizi di terminazione di Telecom Italia stabiliti per il 2010, l'Autorita' conferma per l'anno 2011 anche i prezzi dei servizi di raccolta ed inoltro/transito distrettuale stabiliti per il 2010 rispettivamente dall'articolo 17, comma 1 della delibera n. 179/10/CONS e dall'articolo 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS. Osservazioni degli operatori di carattere generale
O.35 TI ritiene che, ai fini della concreta attuazione del principio di simmetria tariffaria, sia necessario considerare la totalita' dei costi che l'operatore di origine deve necessariamente sostenere per terminare il proprio traffico sulla rete dell'operatore di destinazione. Nello specifico, TI fa presente che oggi i prezzi dei servizi accessori offerti dagli OAOs sono definiti dalle parti su base negoziale nell'ambito dei contratti d'interconnessione, che prevedono l'applicazione del principio di reciprocita'. Cio' nonostante, TI sottolinea che alcuni operatori richiedono, per queste componenti di servizio, l'applicazione di prezzi asimmetrici ed addirittura crescenti nel tempo. Questa situazione fa si' che, al momento, il costo complessivo del servizio di terminazione che TI sostiene e' asimmetrico, anche rispetto alle condizioni fissate dall'Autorita' in relazione alla terminazione a livello SGT, in palese contrasto con il principio che la stessa Autorita' ha fissato con la delibera n. 251/08/CONS. Ai fini dell'effettivo raggiungimento della simmetria, nonche' per prevenire l'introduzione di nuove ed ingiustificate voci di costo atte ad eludere il principio di simmetria, TI ritiene necessario che la regolamentazione preveda in modo esplicito che il principio di simmetria sia esteso a tutti i servizi che l'operatore di origine deve necessariamente acquistare dall'operatore di terminazione ai fini della fruizione del servizio di terminazione, lasciando alla negoziazione commerciale esclusivamente le componenti di servizio che l'operatore di origine potrebbe eventualmente realizzare autonomamente. O.36 Con riferimento alla tempistica per il raggiungimento della simmetria, Fastweb rileva come, anche a valle della definizione dei nuovi prezzi d'interconnessione simmetrici derivanti dallo sviluppo del modello BU-LRIC, l'entrata a regime di tali prezzi dovra' essere necessariamente subordinata all'effettiva messa a disposizione da parte di TI di punti d'interconnessione IP che renderanno possibile per gli OAOs la migrazione al nuovo modello. O.37 Fastweb sostiene che il passaggio al modello d'interconnessione IP comportera' ulteriori costi di transizione tecnologica per gli OAOs maggiormente infrastrutturati. Pertanto, al fine di minimizzare i suddetti oneri e garantire agli OAOs il recupero degli investimenti effettuati nel corso degli anni per interconnettersi ai livelli piu' bassi della rete di TI, Fastweb auspica la definizione di un adeguato periodo di transizione prima del raggiungimento di un'effettiva simmetria tariffaria tra tutti gli operatori per il servizio di terminazione fissa. O.38 In merito alla disciplina transitoria disposta dall'articolo 4 del documento di consultazione, Vodafone e TeleTu condividono la scelta dell'Autorita' secondo cui i prezzi che verranno fissati si applicheranno sino all'entrata in vigore del provvedimento che definira', attraverso un modello BU-LRIC, i prezzi dei servizi d'interconnessione per gli anni successivi al 2011, a condizione che la metodologia proposta, essendo di tipo prospettico, prenda a riferimento l'architettura d'interconnessione IP che gli operatori adotteranno nel prossimo futuro. O.39 Tiscali rileva che l'attuale quadro regolamentare non fornisce indicazioni puntuali ed univoche circa i valori della terminazione applicabili al servizio di telefonia vocale in decade 5. A parere di Tiscali, nonostante la prescrizione (22) di cui all'articolo 10, comma 6, del Piano di Numerazione Nazionale, non e' ancora stato definito il valore della terminazione corrisposto al titolare della numerazione a codice 55, ne' e' stato stabilito se tale valore possa essere diverso da quello stabilito per la terminazione delle chiamate verso numerazioni geografiche. Considerato l'utilizzo associato a tali numerazioni (per servizi nomadici), Tiscali ritiene implicito che il valore di terminazione applicabile dall'operatore titolare della numerazione debba essere della stessa entita' di quello definito dall'Autorita' con la delibera n. 251/08/CONS per ogni singolo operatore notificato e richiede all'Autorita' di fornire chiarimenti al riguardo. Valutazioni dell'Autorita' V.22 Con riferimento all'osservazione di TI in merito alla necessita' di estendere il principio di simmetria anche ai servizi accessori, l'Autorita' fa presente che la regolamentazione dei prezzi dei servizi accessori offerti dagli operatori alternativi, non essendo oggetto di questo procedimento, sara' valutata nel corso del terzo ciclo di analisi di mercato. V.23 Le problematiche sollevate da Fastweb di cui ai punti O.36 e O.37 saranno affrontate durante il procedimento che definira', attraverso un modello BU-LRIC, il costo di un operatore efficiente che offre il servizio di terminazione su rete fissa e, di conseguenza, i prezzi di terminazione, per gli anni successivi al 2011, di tutti gli operatori notificati. V.24 Con riferimento all'osservazione di Tiscali, l'Autorita' rileva che la disciplina relativa alle tariffe di terminazione da corrispondere al titolare delle numerazioni a codice 55 sara' valutata nell'ambito del terzo ciclo di analisi di mercato. Tutto cio' premesso e considerato, Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2011) D/5445 del 4 aprile 2011, relativa allo schema di provvedimento concernente la «Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati» adottato dall'Autorita' in data 15 novembre 2010 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 4 marzo 2011; Considerato che la Commissione europea ha ribadito le osservazioni formulate in merito alla precedente notifica dell'Autorita' relativa all'analisi del mercato dei servizi di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa e, quindi, l'invito a fissare quanto piu' rapidamente possibile le tariffe di terminazione di tutti gli operatori in postazione fissa al livello di un operatore efficiente; Considerata l'osservazione della Commissione europea secondo cui l'imposizione di prezzi di terminazione sulle reti degli OAOs per il 2011 a un livello equivalente alla tariffa di terminazione SGT di Telecom Italia da' luogo a tariffe piu' elevate ed asimmetriche per gli OAOs che non rispecchiano i costi di un operatore efficiente; Considerato che la Commissione europea ha osservato, al riguardo, che l'Autorita' dovrebbe decidere se, in prospettiva, le tariffe efficienti siano equivalenti al livello della tariffa fissata per la terminazione della chiamata al livello locale oppure al livello di costo sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate al livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia; Considerato che la Commissione europea ha rilevato, in proposito, che l'imposizione di tariffe efficienti potrebbe significare, in via eccezionale, la fissazione nel periodo transitorio delle tariffe di tutti gli operatori ad un livello corrispondente alla terminazione della chiamata a livello SGU locale e, successivamente, ad un livello corrispondente alla terminazione al livello di interconnessione IP, non appena saranno disponibili i risultati del modello BU-LRIC; Ritenuto di condividere pienamente l'osservazione della Commissione europea secondo cui le tariffe di terminazione di tutti gli operatori in postazione fissa devono essere fissate al livello dei costi di un operatore efficiente e che questo obiettivo sia realizzato quanto prima; Ritenuto che, in prospettiva, la tariffa efficiente derivera' dall'applicazione del modello BU-LRIC che l'Autorita' ha stabilito di sviluppare per determinare i prezzi di terminazione per gli anni successivi al 2011, in quanto il modello prendera' a riferimento un'architettura di rete in tecnologia IP di un ipotetico operatore efficiente; Ritenuto opportuno garantire, fino alla transizione alla tecnologia di interconnessione IP, che anche le tariffe di terminazione basate sull'architettura «tradizionale» TDM realizzino la piena simmetria, corrispondente al livello della tariffa SGU di Telecom Italia, con l'intento di tenere nel massimo conto le osservazioni della Commissione; Ritenuto opportuno evidenziare, tuttavia, che l'anticipazione al corrente anno, con effetti retroattivi, della simmetria a livello della tariffa SGU di Telecom Italia non sarebbe coerente con l'obiettivo di assicurare certezza e tempestivita' dell'azione regolamentare; Considerato altresi' che, per la fornitura del servizio di terminazione in tecnologia TDM, sono tuttora esistenti significative differenze tra l'architettura di rete di Telecom Italia e quelle degli OAOs, quest'ultime caratterizzate da un numero decisamente inferiore di nodi che, nella maggior parte dei casi, sono direttamente interconnessi ai nodi SGT di Telecom Italia; Ritenuto, quindi, necessario garantire agli operatori alternativi un congruo periodo di tempo per adeguare le proprie architetture di rete in tecnologia TDM al nuovo livello di simmetria corrispondente alla tariffa di terminazione locale di Telecom Italia; Considerato altresi' che la Commissione rileva che l'imposizione per l'anno 2012 sia delle tariffe dei servizi in tecnologia IP sia delle tariffe dei servizi in tecnologia TDM potrebbe comportare l'applicazione di tariffe diverse per i singoli operatori alternativi ed un'asimmetria complessiva nelle tariffe di terminazione; Ritenuto di dover ribadire che il pieno rispetto del principio di simmetria delle tariffe di terminazione ad un livello efficiente sara' garantito, a partire dall'anno 2012, con l'imposizione a tutti gli operatori notificati delle tariffe di terminazione in tecnologia IP che discenderanno dal modello BU-LRIC, nonche' che l'imposizione per l'anno 2012 anche delle tariffe di terminazione in tecnologia TDM, con una simmetria al livello della tariffa SGU di Telecom Italia, ha principalmente l'obiettivo di stimolare gli operatori ad investire per accelerare la realizzazione delle reti in tecnologia IP ed, al contempo, di garantire nella fase di transizione tecnologica anche una simmetria al livello della tariffa locale di Telecom Italia per i servizi di interconnessione in tecnologia TDM; Ritenuto pertanto di dover avviare, successivamente all'adozione della presente delibera, due procedimenti distinti per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012: uno finalizzato allo sviluppo ed all'applicazione del modello BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione in tecnologia IP per gli anni successivi al 2011; l'altro finalizzato alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia in tecnologia TDM nonche' all'imposizione del prezzo del servizio di terminazione TDM offerto da tutti gli OAOs notificati al livello di prezzo che risultera' per il servizio di terminazione SGU di Telecom Italia; Considerato che la Commissione europea ha, inoltre, invitato l'Autorita' a specificare chiaramente, nel provvedimento finale, le regole di migrazione degli operatori all'interconnessione IP ed un periodo di preavviso per lo scadere delle norme attualmente vigenti in materia di accesso al livello inferiore della rete (livello SGU), per incoraggiare una migrazione tempestiva verso livelli di rete superiori e verso l'interconnessione IP; Ritenuto di condividere le osservazioni della Commissione in merito alla necessita' di definire norme chiare volte ad incoraggiare la migrazione degli operatori verso l'interconnessione IP; Rilevato che le regole di migrazione verso l'interconnessione IP sono attualmente in fase di definizione nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico «Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP» e che, a breve, saranno sottoposte a consultazione pubblica; Ritenuto altresi' necessario specificare che il presente provvedimento prevede la regolamentazione delle tariffe di terminazione TDM fino all'anno 2012 e che, quindi, a partire dal 1° gennaio 2013, la regolamentazione delle tariffe di terminazione si basera' unicamente sulla tecnologia IP; Considerati i cambiamenti degli assetti societari, nonche' della denominazione sociale di alcune societa' di cui all'art. 3, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS; Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1 Prezzi dei servizi di raccolta e terminazione offerti da Telecom Italia
1. Telecom Italia applica ai servizi di raccolta e terminazione offerti nell'anno 2011 i medesimi prezzi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS per l'anno 2010. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, Telecom Italia applica i seguenti prezzi flat per i servizi di raccolta e terminazione: a. servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto; b. servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto; c. servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto. 2. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento 2011 a quanto previsto dal comma precedente.
(1) Locale, nazionale, internazionale, Internet dial-up, verso numerazione non geografica o mobile.
(2) Cfr. par. 26 e seguenti della delibera n. 179/10/CONS e par. 20 e seguenti della delibera n. 180/10/CONS.
(3) Quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale al primo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata originata dal cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori.
(4) Quest'ultimo corrisponde al nodo SGU, nel caso in cui il servizio sia offerto da Telecom Italia, ed in generale all'ultimo autocommutatore utile ai fini dell'instradamento della chiamata destinata al cliente finale, nel caso in cui il servizio sia offerto da altri operatori.
(5) Lettera SG-Greffe (2010) D/3536. Si osservi che la parola «locale» manca dal testo della Commissione in italiano ma e' presente nel testo in inglese: «...Therefore, the Commission invites AGCOM to set the tariffs of ANOs at the level of an efficient operator which could be equivalent to the level of the tariff set for local call termination of TI or at that cost level which is incurred by an operator which terminates calls at the level of TI's BBN/IP interconnection nodes.»
(6) L'attivita' di certificazione della Contabilita' Regolatoria relativa all'esercizio 2008 si concludera' presumibilmente non prima di fine anno, il che comporterebbe l'avvio della consultazione pubblica relativa al provvedimento in oggetto ad anno gia' iniziato.
(7) Vodafone e TeleTu fanno riferimento a quanto comunicato da Telecom Italia nel proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alla comunicazione agli investitori delle strategie e dei risultati finanziari raggiunti.
(8) Ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 24, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'articolo 11, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS, per gli anni successivi al 2011 i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e dei servizi di terminazione offerti dagli OAOs notificati, saranno definiti con uno specifico provvedimento.
(9) Cfr. punto 29 del presente documento.
(10) Si evidenzia che anche Ofcom sottopone a consultazione pubblica diverse opzioni per la definizione di tariffe di terminazione degli OAOs eque e ragionevoli: OFCOM Consultation (September 2010) «Fair and reasonable charges for fixed geographic call termination». In particolare, Ofcom individua le seguenti tre opzioni: i) continuare ad utilizzare il medesimo criterio utilizzato fino a settembre 2009 (concordato nell'ultimo accordo di reciprocita'); ii) fissare un'unica tariffa per tutti gli OAOs, ma ad un livello intermedio tra la due tariffe di BT (local exchange segment e single tandem); iii) fissare un'unica tariffa per tutti gli OAOs corrispondente alla tariffa di terminazione di BT al livello piu' basso di rete (local exchange segment). OFCOM esprime una preferenza per la terza opzione in quanto - nonostante l'impatto economico che avrebbe in termini di riduzione dei ricavi da terminazione per gli OAOs - risulterebbe piu' efficiente (creando forti incentivi per gli OAOs a minimizzare i propri costi), di semplice realizzazione e valida anche per le reti di nuova generazione.
(11) Cfr. punto 29.
(12) Ossia imporre agli operatori alternativi un prezzo di terminazione equivalente: 1) al livello della tariffa fissata per la terminazione locale di Telecom Italia, oppure 2) al livello di costo sostenuto da un operatore che effettua la terminazione delle chiamate a livello dei nodi di interconnessione BBN/IP di Telecom Italia.
(13) Al riguardo cfr. art. 4 della Raccomandazione 2009/396/CE che recita: «Il modello di calcolo dei costi dovrebbe poggiare su tecnologie efficienti e disponibili nell'arco temporale considerato dal modello [............]».
(14) Al riguardo cfr. art. 1 della Raccomandazione 2009/396/CE che recita: «Le ANR, quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi [..............] dovrebbero stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. Cio' implica che dette tariffe sarebbero inoltre simmetriche.»
(15) Cfr. punto 33 del presente provvedimento.
(16) TI propone di fissare per il servizio di terminazione in tecnologia IP un prezzo pari al prezzo del servizio di terminazione TDM a livello SGT distrettuale maggiorato di un importo pari al costo della funzionalita' di conversione del traffico da IP a TDM e viceversa.
(17) In particolare, si segnala che, qualora si procedesse immediatamente alla fissazione della simmetria a livello SGU, si determinerebbe nel 2011 una significativa riduzione dei ricavi di interconnessione per gli OAOs, che peraltro interverrebbe a soli sei mesi dall'adozione dell'ultimo valore del glide path definito dalla delibera n. 251/08/CONS.
(18) Cfr. punto 25 del presente provvedimento.
(19) Cfr. punti O.1 - O.3 del presente provvedimento.
(20) Cfr. punti O.7 del presente provvedimento.
(21) Cfr. punti 25 e 26 del presente provvedimento.
(22) Articolo 10, comma 6, della delibera n. 26/08/CIR: «I prezzi delle chiamate verso numerazione a codice 5 sono stabiliti secondo il modello di terminazione e remunerano i costi della originazione, del trasporto e della terminazione ma escludono ogni tipo di sovrapprezzo [.....]». |
| Art. 2 Prezzi dei servizi di transito distrettuale offerti da Telecom Italia
1. Telecom Italia applica ai servizi di transito distrettuale offerti nell'anno 2011 i medesimi prezzi stabiliti dall'articolo 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS per l'anno 2010. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, Telecom Italia applica i seguenti prezzi flat per i servizi di transito distrettuale: a. servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto; b. servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto; c. servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto; d. servizio di transito SGU-SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto. 2. Telecom Italia adegua la propria Offerta di Riferimento 2011 a quanto previsto dal comma precedente. |
| Art. 3 Prezzi dei servizi di terminazione offerti dagli operatori alternativi notificati
1. Gli operatori BT Italia S.p.A., Brennercom S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Infracom Italia S.p.A., Metropol Access Italia S.p.A., TeleTu S.p.A. (gia' Opitel S.p.A.), Orange Business Italy S.p.A., People & Communication S.r.l. (gia' TEX97 S.p.A.), Tiscali Italia S.p.A., Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. sono soggetti, per i servizi di terminazione sulla propria rete fissa offerti a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, al medesimo vincolo di prezzo di 0,57 centesimi di Euro al minuto stabilito dall'articolo 1 della delibera n. 251/08/CONS e confermato dall'articolo 24 della delibera n. 179/10/CONS con riferimento al periodo 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2010. 2. I restanti operatori alternativi notificati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS - ossia Acantho S.p.A., Adr Tel S.p.A., Csinfo S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (gia' Consiagnet S.p.A.), Freeway S.r.l., Intermatica S.p.A., Mc-Link S.p.A. (gia' Alpikom S.p.A.), Noatel S.p.A.(gia' Karupa S.p.A.), Okcom S.p.A., Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (gia' Vive La Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Teleunit S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (gia' Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Trans World Telecomunications (TWT) S.r.l., Verizon Italia S.p.A., Wavecrest Italia S.r.l. - sono soggetti, per i servizi di terminazione sulla propria rete fissa offerti a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, al medesimo vincolo di prezzo cui sono soggetti gli operatori elencati al comma precedente. |
| Art. 4 Disposizioni finali e processo di migrazione all'interconnessione IP
1. Dal 1° gennaio 2012, in relazione al servizio in tecnologia TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU. 2. I valori delle tariffe del comma precedente saranno definiti all'esito di un apposito procedimento, che si concludera' entro il corrente anno. 3. Le regole di migrazione verso l'interconnessione IP sono stabilite entro il 30 ottobre 2011, mediante un procedimento basato sugli esiti del Tavolo tecnico su «Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilita' per la fornitura di servizi VoIP». Entro il corrente anno, inoltre, l'Autorita' definira' il modello Bottom-Up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC). La tariffa di terminazione IP sara' stabilita in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come previsto dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione. 4. A partire dall'anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalita' IP sono stabilite dall'Autorita' sulla base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1° gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorita' riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP). Il presente provvedimento e' notificato a Telecom Italia S.p.A. ed agli operatori alternativi di terminazione vocale di cui all'articolo 3 della presente delibera, trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento puo' essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 28 aprile 2011
Il Presidente: Calabro' I commissari relatori: D'Angelo - Mannoni |
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