Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 aprile 2011
Recepimento delle direttive n. 2010/67/UE e 2011/3/UE riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/67/UE della Commissione del 20 ottobre 2010 che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la direttiva 2011/3/UE della Commissione del 17 gennaio 2011 recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare;
Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 8 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, n. 199, recante recepimento delle direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari;
Vista la direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 15 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal decreto ministeriale 11 novembre 2009, n. 199, e' modificato come segue:
a) sono sostituiti la denominazione ed i requisiti di purezza specifici dell'additivo «E 160d licopina» con quelli riportati nell'allegato I al presente decreto.
 
Art. 2

1. L'allegato XVII del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal decreto ministeriale 11 novembre 2009, n. 199, e' modificato come segue:
a) sono inseriti i requisiti di purezza specifici degli additivi «E 392 estratti di rosmarino», «E 427 gomma cassia», «E 1203 alcol polivinilico» riportati nell'allegato II al presente decreto;
b) sono sostituiti i requisiti di purezza specifici degli additivi «E 290 anidride carbonica», «E 426 emicellulosa di soia», «E 463 idrossipropilcellulosa», «E 949 idrogeno» e la denominazione ed i requisiti di purezza specifici dell'additivo «polietilenglicole 6000» con quelli riportati nell'allegato II al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 156
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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