Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 14 aprile 2011
Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente sensibili agli effetti delle ondate di calore.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidita', rendono necessario intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficolta' fisiche, socioeconomiche o in solitudine;
Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalita'; che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti, che per eta', caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, e sull'offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle attivita' e dei servizi sanitari e sociali disponibili sul territorio;
Ravvisata la necessita' di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali per la costruzione. l'aggiornamento cd l'utilizzo di anagrafi regionali e locali della «popolazione suscettibile»;
Considerata la necessita' di valutare continuamente gli effetti delle ondate di calore sulla salute delle persone piu' a rischio e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un aggiornamento costante dei programmi di intervento;
Ritenuta la necessita' che, per la predetta finalita' di pubblica utilita', i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facolta' di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente elenchi di tutte le persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque. senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;
Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del sopraccitato codice in materia di protezione dei dati personali;
Tenuto conto che questo Ministero ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;
Considerato che a tal fine si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

Art. 1

1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilita'» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unita' sanitarie locali gli appositi elenchi della popolazione residente di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile ed i successivi aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna regione.
2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di persone piu' suscettibili agii effetti alle ondate di calore per condizioni di eta', salute, solitudine e fattori socio ambientali.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza ha validita' fino alla data del 30 ottobre 2011.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 14 aprile 2011

Il Ministro: Fazio
 
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