Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 aprile 2011
Riconoscimento, alla prof.ssa Mariarosaria D'Aprile, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza 18 giugno 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Mariarosaria D'Aprile, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia dell'insegnamento nella classe di abilitazione 77/A;
Visto il diploma accademico di perfezionamento musicale in violino conseguito presso l'Accademia internazionale superiore di musica di Biella il 24 settembre 2000;
Visto il diploma di perfezionamento di violino conseguito presso il Conservatorio della Svizzera italiana il 28 giugno 2005;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
Vista la nota prot. n. 5700 del 27 luglio 2010 con la quale e' stata notificata all'interessata l'impossibilita' di procedere al riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni formali fornite dalla CDPE - Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo Ministero, che dichiaravano il diploma di «Pedagogia musicale» sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private;
Viste le note prott. n. 995 del 10 febbraio 2010 e n. 100788 del 1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle Politiche comunitarie e della Commissione europea di Brussel, condividenti la posizione presa da questo Ministero di interruzione dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia musicale» conseguiti in Svizzera ai fini professionali;
Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia di Berna (UFFT), autorita' competente a rilasciare dichiarazioni di conformita' alla direttiva comunitaria n. 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale, precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e privaste in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione musicale;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata e' esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 Settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni, nonche' al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e l'ulteriore attivita' formativa ne integrano e completano la formazione;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto:
diploma di istruzione post secondario: «Diploma di violino» rilasciato dal Conservatorio statale di musica «E. Romualdo Duni» di Matera il 6 luglio 2001;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di pedagogia musicale - strumento violino» rilasciato il 10 giugno 2004 dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Mariarosaria D'Aprile, nata a Castellana Grotte (Bari) il 5 novembre 1982, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado classe di abilitazione: 77/A - Strumento musicale (Violino).
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
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