IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il Comitato Interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell'Unita' d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011; Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale e' stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attivita' programmate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia»; Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009; Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo2010 e successive variazioni e modificazioni; Visto il comma 4 dell'art. 55 decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il comma 1 dell'art. 2 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2010, cosi' come modificato dall'art. 1 del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010; Vista la nota del 21 febbraio 2011 del coordinatore dell'Unita' Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di garantire le necessarie ed indispensabili iniziative volte alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unita' d'Italia nell'anno 2011, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3, 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, non si applicano agli stanziamenti di cui all'art. 55, comma 4, del medesimo decreto-legge limitatamente all'anno 2011 e alle attivita' strettamente correlate alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unita' d'Italia e fermo restando il limite di spesa di cui allo stesso art. 55, comma 4. Per le predette esigenze, i servizi, compresi quelli riferiti all'editoria, pubblicitari ed assicurativi nonche' le forniture ed i lavori accessori e complementari riferiti alle manifestazioni previste nel programma celebrativo ed al primario obiettivo di diffusione dei valori di identita' nazionale, sono considerati di interesse culturale e, come tali, rientrano nella fattispecie di cui all'allegato IIB dell'art. 20 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e della Direttiva comunitaria 2004/18/EU del 31 marzo 2004. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, e, in ogni caso, nel limite di spesa di cui allo stesso comma, l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2010, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2010, e' cosi' modificato: a) le parole: «ventuno unita' aventi qualifica funzionale o equiparata» sono cosi' sostituite: «ventitre' unita' aventi qualifica funzionale o equiparata» e le successive parole: «non piu' di diciassette unita' possono essere soggetti estranei» sono sostituite dalle parole: «non piu' di diciannove unita' possono essere soggetti estranei»; b) le parole: «due esperti da nominare» sono sostituite dalle parole: «tre esperti da nominare». La presente ordinanza verra' sottoposta al controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. l) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2011
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2011 Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 171 |