Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 maggio 2011
Ripartizione dei prezzi delle sigarette ( Tabella A ) e dei sigaretti ( Tabella B ).


IL DIRETTORE PER LE ACCISE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2011, n. 98, per l'attuazione della direttiva 2010/12/UE, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, il quale stabilisce:
nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;
nel comma 2-quater, che per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera a) di peso inferiore a tre grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato e' fissata nella misura del cento per cento dell'accisa applicata su tale prezzo;
nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
nel comma 5, le modalita' di calcolo dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello della classe di prezzo piu' richiesta, il cui importo specifico fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente;
Visto l'art. 39-bis, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale i prodotti di cui alla lettera a) del comma 1, di peso inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti;
Visto l'art. 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 2010, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° gennaio 2011;
Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, che fissa nell'allegata tabella B, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 1° gennaio 2002;
Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sull'intero territorio nazionale:
per le sigarette, nel primo trimestre dell'anno 2011, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata pari ad euro 195,00 per chilogrammo convenzionale, e nell'anno 2010 il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, e' risultato pari a euro 205,00 il chilogrammo convenzionale;
per i sigaretti, nel primo trimestre dell'anno 2011, il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, e' risultato pari a euro 85,00 il chilogrammo convenzionale;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella A - sigarette allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nella tabella B - sigaretti allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, che si applica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, a decorrere dal 29 aprile 2011, e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2011

Il direttore: Rispoli

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 253
 
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Parte di provvedimento in formato grafico

 
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