Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2011 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluibron»


Estratto determinazione V & A.N n. 666 del 19 aprile 2011

Titolare AIC: CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in 43100 - Parma, Via Palermo, 26/A, Codice Fiscale 01513360345.
Medicinale: FLUIBRON.
Variazione AIC: Passaggio ad automedicazione (B10).
L'autorizzazione all'immissione in commercio e' modificata come di seguito indicata.
E' autorizzata la modifica della Classificazione ai fini della fornitura:
da: SOP: Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco
a: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.
Sono inoltre riformulate le indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Fluibron e' indicato nel trattamento delle affezioni respiratorie acute caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa».
I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione, relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC n. 024596013 - «30 mg compresse» 20 compresse
AIC n. 024596025 - «30 mg compresse» 30 compresse
AIC n. 024596037 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml
AIC n. 024596090 - «adulti granulato per sospensione orale» 30 bustine
AIC n. 024596102 - «adulti granulato per sospensione orale» 60 bustine.
In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM e' inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione: da:
AIC n. 024596090 - «adulti granulato per sospensione orale» 30 bustine
AIC n. 024596102 - «adulti granulato per sospensione orale» 60 bustine a:
AIC n. 024596090 - «adulti 30 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine
AIC n. 024596102 - «adulti 30 mg granulato per sospensione orale» 60 bustine.
I lotti gia' prodotti non possono piu' essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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